AS 2017 5829
Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 2 ottobre 2017
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’appendice all’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nellʼimposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2 ottobre 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 642.124
2017-2224 5829
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O del DFF RU 2017
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2018, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e Interesse rimunerativo sulleeccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2018 3,0 0 20173 3,0 0 20164 3,0 0,25 20155 3,0 0,25 20146 3,0 0,25 20137 3,0 0,25 20128 3,0 1,0 20119 3,5 1,0 201010 3,5 1,0 200911 4,0 1,5 200812 4,0 1,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.