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AS 2017 5829

Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

Modifica del 2 ottobre 2017

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’appendice all’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nellʼimposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 ottobre 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

1 RS 642.124

2017-2224 5829

Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O del DFF RU 2017

Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l’anno civile 2018, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.

In vigore per Interesse di mora e Interesse rimunerativo sulleeccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)

2018 3,0 0 20173 3,0 0 20164 3,0 0,25 20155 3,0 0,25 20146 3,0 0,25 20137 3,0 0,25 20128 3,0 1,0 20119 3,5 1,0 201010 3,5 1,0 200911 4,0 1,5 200812 4,0 1,5

2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.

3 Modifica del 17 ott. 2016, RU 2016 3683

4 Modifica del 21 ago. 2015, RU 2015 2949

5 Modifica del 19 ago. 2014, RU 2014 2751

6 Modifica del 27 set. 2013, RU 2013 3507

7 Modifica del 21 set. 2012, RU 2012 5425

8 Modifica del 29 set. 2011, RU 2011 4545

9 Modifica del 23 nov. 2010, RU 2010 5189

10 Modifica del 22 set. 2009, RU 2009 5397

11 Modifica del 18 nov. 2008, RU 2008 5735

12 Modifica del 17 set. 2007, RU 2007 4701

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