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AS 2017 5877

Ordinanza sull'Istituto federale di metrologia

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia (OIFM)

Modifica dell’11 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 novembre 20121 sull’Istituto federale di metrologia è modificata come segue:

Art. 3 Compiti assegnati dietro compenso

1 Il METAS:

a. effettua la manutenzione della Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio federale dell’ambiente; b. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Amministrazione federale del- le dogane; effettua in particolare analisi chimiche; c. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; fatti salvi gli articoli 56 e 57 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, funge in particolare da laboratorio nazionale di riferimen- to secondo l’articolo 43 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate ali- mentari; d. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sanità pubblica; effettua in particolare analisi chimiche.

2 La collaborazione è disciplinata in contratti di diritto pubblico.