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AS 2017 5931

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 25 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 96a Capitolo 2a: Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 ottobre 2017 (art. 45 cpv. 1bis LRTV)

Art. 96a 1 Purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 44 LRTV, le attuali conces- sioni con mandato di prestazioni (art. 38 e 43 LRTV) possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2024, su richiesta dell’emittente. 2 Alla data di scadenza della concessione, il DATEC può modificare le attuali con- cessioni o rifiutarne la proroga senza indennizzo, a condizione che ciò sia necessario a causa delle mutate condizioni di fatto o di diritto.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 2 cpv. 2–2ter 2 Per l’esercizio degli impianti di trasmissione OUC l’UFCOM tollera una deviazio- ne di frequenza massima di +/–75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/–75 kHz e i +/–85 kHz e una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di +3 dBr. Per le misurazioni di questi

1 RS 784.401

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parametri va applicata la raccomandazione UIT-R SM.1268-32 dell’Unione interna- zionale delle telecomunicazioni. 2bis La deviazione di frequenza va misurata per una durata di almeno 20 minuti e il valore di picco va determinato in un intervallo di tempo di al massimo 10 secondi. Per la distribuzione cumulativa occorre applicare il metodo di misurazione 1E-5. 2ter La potenza del segnale multiplex va misurata per una durata di almeno 20 minu- ti. La media del valore massimo viene determinata ogni secondo in un intervallo di tempo di 60 secondi. La misurazione avviene durante la diffusione di contenuti tipici di programma.

N. 4 titolo e frase introduttiva

4 Zone di copertura per la diffusione via etere

Sono rilasciate concessioni per la diffusione via etere a emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni e partecipazione al canone nelle seguenti zone di copertura:

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Il testo di questa raccomandazione è disponibile in francese o inglese all’indirizzo www.itu.int.

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 9 marzo 20073 sulla gestione delle frequenze

e sulle concessioni di radiocomunicazione

Art. 26 cpv. 1 1 Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara, se:

a. conformemente all’articolo 47 dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sulla radio- televisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con e senza diritto d’accesso; e b. il richiedente:

1. soddisfa le condizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra-

sporti, dell’energia e delle comunicazioni secondo l’articolo 3 capover- so 2 delle direttive del 22 dicembre 20105 sulle frequenze per la radio- diffusione,

2. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti neces-

sari e l’esercizio, e

3. garantisce di poter adempiere le disposizioni secondo l’articolo 23 ca-

poverso 1 LTC e l’articolo 51 capoverso 2 LRTV.

Art. 27 Proroga, rinnovo e trasferimento 1 L’autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire una pubblica gara, in particolare se l’evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei pro- grammi. 2 Il trasferimento della concessione va notificato previamente all’autorità concedente ed è subordinato all’approvazione di quest’ultima. 3 Le condizioni secondo l’articolo 26 capoverso 1 devono continuare a essere soddi- sfatte in caso di proroga, rinnovo o trasferimento.

3 RS 784.102.1 4 RS 784.401 5 FF 2011 491

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Art. 28 e 28a Abrogati

Art. 62a Disposizione transitoria della modifica del 25 ottobre 2017

1 Le concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi

radiofonici possono essere prorogate dall’UFCOM, su richiesta, fino al 31 dicembre 2024, per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. 2 L’UFCOM può revocare le concessioni prorogate per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. La revoca è ordinata con sei mesi di anticipo.

2. Ordinanza del 7 dicembre 20076 sulle tasse nel settore

delle telecomunicazioni

Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del 25 ottobre 2017 1 Fino all’abbandono della diffusione analogica di programmi radiofonici, la tassa di concessione di radiocomunicazione corrisponde all’ultima tassa di concessione secondo l’articolo 22 della legge federale del 24 marzo 20067 sulla radiotelevisione, riscossa presso la relativa emittente, e ammonta almeno a 10 000 franchi. 2 In caso di forte riduzione della zona di diffusione, può essere prevista una riduzio- ne della tassa di concessione di radiocomunicazione. 3 In caso di rinuncia parziale alla concessione di radiocomunicazione o di una sua revoca parziale, la relativa tassa viene ridotta qualora a causa di questi motivi il numero degli utenti diminuisca notevolmente.

6 RS 784.106 7 RS 784.40

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