AS 2017 6033
AS 2017 6033
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 2 lett. e n. 2, nonché f n. 4–6 I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: e. contributi per i sistemi di produzione:
2. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli protei-
ci, favette, lupini e colza, f. contributi per l’efficienza delle risorse:
4. contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavag-
gio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari,
5. contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di
azoto,
6. contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura,
nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero;
Art. 47 cpv. 3 3 I contributi di cui al capoverso 2 lettera d sono versati soltanto fino al 31 dicembre 2018.
Art. 55 cpv. 7 7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono con- cimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un’ara per albero
1 RS 910.13
2017-1391 6033
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concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.
Art. 58 cpv. 4 4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari; b. trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d’uti- lizzazione vigenti; c. trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all’allegato 4 numero 14.1.4; d. trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi con- formemente all’allegato 1 numero 8.1.2 lettera b.
Titolo prima dell’art. 68 Sezione 3: Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza
Art. 68 Contributo Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza è versato per ettaro. Per le fasce di colture estensive in campicoltura di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera j non è versato alcun contributo per la produ- zione estensiva in virtù del presente articolo.
Art. 72 Contributi
1 Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:
a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli anima- li (contributo SSRA); b. contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA). 2 I contributi per il benessere degli animali sono versati per unità di bestiame grosso (UBG) e categoria di animali. 3 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui agli arti- coli 74 e 75, nonché all’allegato 6.
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4 Se un’esigenza di cui agli articoli 74 o 75 o all’allegato 6 non può essere adempiu- ta a causa di una decisione di autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti. 5 Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esi- genze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benesse- re degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.
Art. 73, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. b, d n. 3 e h Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: b. animali della specie equina:
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età
superiore a 900 giorni,
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni,
3. animali, di età inferiore a 900 giorni;
d. animali della specie ovina:
3. Abrogato
h. animali selvatici:
1. cervi,
2. bisonti.
Art. 74 Contributo SSRA 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti: a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e oc- cuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione meno intensa. 2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 let- tera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e nume- ri 2–5 nonché lettere f e g. 3 Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
Art. 75 Contributo URA 1 Per uscita regolare all’aperto s’intende l’accesso all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6.
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2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 let- tere a–e nonché g e h. 3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere a–d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. 4 Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
Art. 76 cpv. 1 1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende con- formemente all’allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.
Art. 78 cpv. 3 3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.142.
Titolo prima dell’art. 82b Sezione 5: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
Art. 82b Contributo 1 Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell’allegato dell’OTerm3.
2 I contributi sono versati fino al 2021.
Art. 82c Condizioni e oneri 1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L’intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non deve superare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS). 2 Il gestore s’impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-
2 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi importanti > Pagamenti diretti > Prove che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di conci- mazione equilibrato > Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.14, aprile 2017. 3 RS 910.91
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Bilanz versione 1.84 modulo complementare 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e modulo complementare 7 «Bilancio import/export».
Titolo prima dell’art. 82d Sezione 6: Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero
Art. 82d Contributo
1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari è versato per ettaro:
a. nella frutticoltura per frutteti giusta l’articolo 22 capoverso 2 OTerm5; b. nella viticoltura; c. nella coltivazione di barbabietole da zucchero. 2 Non è concesso alcun contributo per la riduzione dell’impiego di erbicidi giusta l’allegato 6a numeri 1.1, 2.1 e 3.1 per superfici a favore delle quali è versato il contributo per l’agricoltura biologica in virtù dell’articolo 66. 3 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitonsanitari nella viticoltura è versato per: a. la totale rinuncia a erbicidi giusta l’allegato 6a numero 2.1 lettera b; b. la combinazione di due misure giusta l’allegato 6a numero 2.
4 I contributi sono versati fino al 2021.
Art. 82e Condizioni e oneri 1 Sulle superfici notificate non devono essere utilizzati erbicidi, insetticidi e acaricidi a particolare potenziale di rischio menzionati nel Piano d’azione dei prodotti fitosa- nitari6. Inoltre non è ammesso l’utilizzo di Cloridazon. 2 Su tutte le superfici di una coltura notificate deve essere attuato lo stesso provve- dimento secondo l’allegato 6a o la stessa combinazione di provvedimenti. 3 I gestori che si annunciano per il contributo giusta l’articolo 82d per la coltivazione di barbabietole da zucchero non possono annunciarsi contemporaneamente per il contributo per la rinuncia ad erbicidi giusta l’articolo 81.
4 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch. > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di con- cimazione e analisi del suolo (art. 13 OPD)> Basi legali > Istruzioni concernenti il com- puto di alimenti a tenore ridotto di sostanza nutritiva in Suisse-Bilanz, edizione 1.8 (mo- duli complementari 6 e 7), ottobre 2016. 5 RS 910.91 6 Il Piano può essere consultato su www. blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Prote- zione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari.
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4 Il gestore deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie notificata:
a. prodotto fitosanitario utilizzato con l’indicazione del quantitativo; b. data del trattamento. 5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.
Titolo prima dell’art. 82f Sezione 7: Coordinamento dei programmi sulle risorse giusta gli
Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per l’efficienza delle risorse.
Art. 97 cpv. 3 3 Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).
Art. 98 cpv. 3 lett. b
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’OSIAgr;
Art. 99 Termini di domanda e scadenze
1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione
d’estivazione e i contributi di cui agli articoli 82 e 82a, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di ade- guamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.
2 La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata
all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre. 3 Il Cantone può fissare un termine di domanda nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
7 RS 919.117.71
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4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui agli articoli 82 5 Per quanto concerne le domande di contributi di cui all’articolo 2 lettera f nume- ri 1, 2 e 6, il Cantone può fissare un termine supplementare per la notifica delle superfici interessate. Esso deve garantire l’esecuzione dei controlli.
Art. 103 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 106 cpv. 2 lett. f Concerne soltanto il testo francese
Art. 115d Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017
1 I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per
ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devo- no adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell’area con clima esterno di cui all’allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all’area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.
2 Per l’anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui
all’articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all’articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all’articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all’articolo 99 capoverso 1. 3 Per il controllo del contributo giusta l’articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente. 4 Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.
II
1 Gli allegati 1, 4, 5, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6a secondo la versione qui annessa.
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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2 L’allegato 8 numeri 2.2.1 e 2.3.1 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 1.2
1.2 L’obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai
fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riprodu- zioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.
N. 2.1.1 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo Suisse-Bilanz secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.138 o 1.149 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell’anno civile 2017 e la versione 1.14 o 1.15 10 per quello dell’anno civile 2018. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
N. 2.2.2
2.2.2 Dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun
concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i valori per ettaro di superficie fertilizzabile secondo il numero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella ver- sione di giugno 201711 Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo.
8 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di conci- mazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali > Guida Suisse-Bilanz versione 1.13, ottobre 2016. 9 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di conci- mazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017. 10 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di conci- mazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD > basi legali > Guida «Suisse- Bilanz», versione 1.15, marzo 2018. 11 Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali.
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N. 6.2.4 lett. c
Categoria Agente patogeno / Prodotti utilizzabili liberamente Utilizzabili nella PER di prodotti coltura nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi Criocera dei cereali Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri pro- di Spinosad. dotti fitosanitari autorizzati Dorifora della Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri pro- patata di Azadirachtin, Spinosad dotti fitosanitari o a base di Bacillus thurin- autorizzati giensis Afidi delle patate Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri pro- da tavola, dei pisel- di Pirimicarb, Pymetrozin, dotti fitosanitari li proteici, delle fa- Spirotetramat e Flonicamid autorizzati vette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli Piralide del mais Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri pro- da granella di Trichogramme spp. dotti fitosanitari autorizzati
N. 6.3.4 Abrogato
N. 9.6
9.6 Lungo i corsi d’acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tam-
pone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc12 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la fascia viene misurata a par- tire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d’acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conforme- mente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tam- pone KIP/PIOCH 201613.
12 RS 814.201
13 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 12.1.9
12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un’adeguata cura degli
alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, concimazione in funzione del fabbisogno, nonché lotta adeguata con- tro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi conformemente alle di- sposizioni dei servizi fitosanitari cantonali.
N. 16.1.1 16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispon- dono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1–15 e 17.
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Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)
Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)
N. 1.1
1.1 Per foraggio di base si intende:
1.1.1 foraggio grezzo e verde
a. prati perenni e pascoli e prati artificiali (fresco, insilato, essiccato); b. mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato); c. per l’ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn- cob-mix); per le altre categorie di animali queste miscele sono conside- rate foraggio concentrato; d. insilato di cereali pianta intera; e. barbabietole da foraggio; f. barbabietole da zucchero; g. polpa di barbabietole da zucchero fresca e insilata; h. foglie di barbabietola; i. radici di cicoria; j. patate; k. cascami della valorizzazione di frutta e verdura; l. borlande fresche e insilate; m. paglia usata come foraggio.
1.1.2 Sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari
a. polpa di barbabietole da zucchero essiccata; b. borlande essiccate; c. sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, fari- na di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.
N. 1.6
1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.2 sono computabili complessivamente come
foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.
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N. 3.1
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che
nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell’UFAG. Si applica la versione
1.414 o 1.515 per il calcolo del bilancio foraggero dell’anno civile 2017 e la
versione 1.5 o 1.616 per il calcolo del bilancio foraggero dell’anno civile
2018. Il «bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz».
L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.
N. 3.4 Concerne soltanto il testo francese
14 Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio PLCSI versione 1.4, luglio 2016. 15 Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio PLCSI versione 1.5, luglio 2016. 16 Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributo per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita >Bilancio foraggero PLCSI versione 1.6, marzo 2018.
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Allegato 6 (art. 72 cpv. 2–4, 75 cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1)
Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali
A Esigenze dei contributi SSRA
1 Esigenze generali
1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa catego- ria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli ani- mali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero. 1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non
nuocciano alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che
dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.
2 Animali della specie bovina e bufali
2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a. un’area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l’animale; b. un’area priva di lettiera.
2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati
equivalenti, se: a. il gestore, mediante un’attestazione di un organismo di controllo accre- ditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei labo- ratori di prova e di taratura»17 dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; b. nessuna stuoia è difettosa; e c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
17 La norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, 3003 Berna oppure richiesta, a pagamento, all’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure sul sito Internet: www.snv.ch.
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2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un
rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.
2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con
un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati; b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente. 2.6 Gli animali possono essere fissati in un’area di riposo conforme alle esigen- ze SSRA nelle seguenti situazioni: a. nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni; b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identifi- cazione degli animali fissati giusta l’ordinanza BDTA del 26 ottobre
201118 e la data del trasporto devono essere documentati prima della
deroga; c. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono te- nute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.
3 Animali della specie equina
3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a. un’area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l’ani- male; b. un’area priva di lettiera.
3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un
rivestimento.
3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni
animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.
18 RS 916.404.1
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3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante l’uscita in gruppi; c. durante l’utilizzazione; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli.
3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con
un’area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati; b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente; c. sei mesi al massimo dopo l’arrivo di un animale di terzi nell’azienda; nel box collettivo in cui l’animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza può ammontare al massimo a 3 m; gli ani- mali non possono essere fissati.
4 Animali della specie caprina
4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a. un’area di riposo di almeno 1,2 m2 per animale con pagliericcio o strato equivalente per l’animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate; que- ste non devono essere prive di lettiera; b. un’area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m2 per animale; l’area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è compu- tabile al 100 per cento.
4.2 Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavi-
mento può presentare perforazioni.
4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.
4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con
un’area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
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b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
5 Animali della specie suina
5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a. un’area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di pa- glia, paglia trinciata, cubetti di paglia, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L’area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma solo a condizione che gli animali non abbiano ac- cesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno
8 ore; e
b. un’area priva di lettiera.
5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un
rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inse- minazione; d. se la temperatura del porcile supera determinati valori: in tal caso, tran- ne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori: 20° C nel caso di suinetti svezzati, 15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg, 9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione); e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento; in tali casi è ammessa la stabulazione individua- le con accesso in permanenza a un’area di riposo di cui al numero 5.1 e a un’area priva di lettiera; g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale oc- corre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;
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h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita; all’oc- correnza gli animali devono essere ricoverati separatamente; sono ammessi box ad area unica con un’area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a.
6 Conigli
6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a. un’area ricoperta da uno strato di lettiera che consenta agli animali di raspare; b. un’area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle tra- verse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno
20 cm.
6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido
separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.
6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una
superficie di almeno 2 m2.
6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:
Superfici minime per coniglia Superfici minime per animale giovane madre, al di fuori del nido
Con figliata Senza figliata Dallo svezza- Dal 36° fino A partire e in relazione mento fino al all’84° giorno dall’85° gior- con il numero 35° giorno di di vita no di vita
6.7 vita
Superficie totale 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 minima per animale – superficie mini- 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 ma ricoperta da lettiera per animale (m2) – superficie mini- 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 ma sopraelevata per animale (m2) 1 Almeno sul 35 % della superficie l’altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.
6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata- mente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie mi- nima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data
probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.
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7 Pollame da reddito
7.1 Gli animali devono, ogni giorno:
a. avere in permanenza accesso a una stalla completamente ricoperta da lettiera con posatoi sopraelevati; e b. aver accesso durante la giornata a un’area con clima esterno (ACE) ai sensi dei numeri 7.8–7.10. 7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce arti- ficiale. 7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell’autorizza- zione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghez- za devono essere rispettate. 7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a dispo- sizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzan- do balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al com- portamento e alle attitudini fisiche degli animali.
7.5 L’accesso all’ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev’essere documentato
secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
7.6 L’accesso all’ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinan-
ze o di temperatura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).
7.7 L’accesso all’ACE è facoltativo:
a. per galline e galli fino alle ore 10 e dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita; b. per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita; c. per tacchini e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
7.8 L’ACE deve essere:
a. completamente coperta; b. provvista di una lettiera sufficiente; fa eccezione l’ACE di pollai mo- bili; c. provvista delle seguenti dimensioni minime:
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Animali Superficie del Dimensione minima Per effettivi di oltre 100 animali: suolo dell’ACE della superficie aperta larghezza delle aperture che dal (intera superficie dell’ACE; sono ammes- pollaio danno sull’ACE e delle ricoperta da se reti metalliche o in aperture verso il pascolo lettiera) materiale sintetico
Galline e galli – almeno – lunghezza della – complessivamente
43 m2 per superficie latera- almeno 1,5 m per
1000 ani- le aperta: almeno 1000 animali;
mali pari alla parete – ogni apertura deve più lunga essere larga almeno Pollastre, pollastri e – almeno dell’ACE 0,7 m pulcini per la produ- 32 m2 per – altezza della zione di uova (dal 1000 ani- superficie latera- 43° giorno di vita) mali le aperta (misurata dall’interno): in media alme- no il 70 per cen- to dell’altezza totale Polli da ingrasso e – almeno il – almeno l’8 per – complessivamente tacchini 20 per cento cento della su- almeno 2 m per 100 m2 della super- perficie calpe- della superficie calpe- ficie calpe- stabile giusta stabile giusta l’OPAn stabile giu- l’OPAn allegato allegato 1 tab. 9-1 n. 3; sta 1 tab. 9-1 n. 3 – ogni apertura deve l’ordinanza essere larga almeno del 23 aprile 0,7 m.
200819 sulla
protezione degli anima- li (OPAn) allegato 1 tab. 9-1 n. 3
7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull’ACE devono
essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percor- rere fino alla prossima apertura non superi 20 m. 7.10 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9, se l’osservanza delle stesse: a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.
B Esigenze dei contributi URA
1 Esigenze generali e documentazione dell’uscita
1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed
erbacee, a disposizione degli animali.
19 RS 455.1
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1.2 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati. 1.3 Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l’uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente. 1.4 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particola- re dell’altezza sulla quale si trova la grondaia. 1.5 Dal 1° marzo al 31 ottobre l’area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
1.6 L’uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di
animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Se le di- sposizioni concernenti l’uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzio- ne, l’uscita non dev’essere documentata. Per animali della specie bovina, bu- fali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all’aperto occorre annotare nel re- gistro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. 1.7 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l’osservanza delle stesse: a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.
2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle
specie equina, caprina e ovina
2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo; b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superfi- cie di uscita o al pascolo. 2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da ingrasso di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.
2.3 L’accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle
seguenti situazioni: a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto; b. in relazione a un intervento praticato sull’animale; c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identifi- cazione degli animali fissati giusta l’ordinanza BDTA e la data del tra- sporto devono essere documentati prima della deroga;
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d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento o la puli- zia della superficie di uscita.
2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:
a. per gli animali della specie bovina e bufali nonché per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero
2.1 o 2.2, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro
fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pa- scoli; b. per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
2.5 Invece dell’uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può
essere concessa l’uscita su una superficie di uscita: a. durante o dopo forti precipitazioni; b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo; c. durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta.
2.6 se un’azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di
uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire de- roghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell’infrastruttura dell’azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l’uscita al pascolo.
2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno
la seguente superficie di uscita: a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali: Animali Superficie Di cui superficie totale minima1 minima non m2/animale coperta, m2/animale
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 10 2,5 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 1,8 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali giovani di età superiore a 120 giorni, 4,5 1,3 fino a 300 kg Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5 1 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivesti- mento accessibile in permanenza agli animali).
2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
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b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali: Animali Superficie minima di uscita, m2/animale1
con corna senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 8,4 5,6 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 4,9 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 4,5 Animali giovani di età superiore a 120 giorni, 4,5 4 fino a 300 kg Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5 3,5 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa: Animali Superficie minima di uscita, m2/animale1
con corna senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 12 8 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 10 7 Animali giovani da 300 a 400 kg 8 6 Animali giovani di età superiore a 160 giorni, 6 5 fino a 300 kg 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
2.8 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente
superficie di uscita: La superficie di uscita è per gli animali … Altezza al garrese dell’animale
cm cm cm cm cm cm
– accessibile in permanenza: almeno … m2/animale1, 2 12 14 16 20 24 24 – non accessibile in perma- nenza: almeno … m2/animale1, 2 18 21 24 30 36 36 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto. 2 Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del
20 per cento.
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2.9 La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non
coperta per almeno il 25 per cento. 2.10 La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.
3 Animali della specie suina
3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da alle- vamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l’accesso a una su- perficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti: a. per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, du- rante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto; b. per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occor- re documentare la data del primo e dell’ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali. 3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in latta- zione deve essere concessa un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento:
Animali Superficie minima di uscita1 m2/animale
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 4,0 Scrofe da allevamento non in lattazione, di età 1,3 superiore a 6 mesi Scrofe da allevamento in lattazione 5,0 Suinetti svezzati 0,3 Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita provvista di rivestimento deve essere non coperto.
3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un
rivestimento.
4 Pollame da reddito
4.1 Gli animali devono, ogni giorno:
a. aver accesso durante la giornata a un’area a clima esterno ai sensi della lettera A numeri 7.5–7.8; e b. aver accesso al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.
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4.2 In caso di limitazione autorizzata dell’accesso a un’ACE può essere limitato
anche l’accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti: a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di tempera- tura esterna troppo bassa per l’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l’accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall’accesso a una superficie di uscita non coperta; questa de- ve presentare una superficie di almeno 43 m2 per 1000 animali ed esse- re rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare; c. per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l’accesso degli animali al pascolo durante
21 giorni al massimo.
4.3 L’accesso all’ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secon-
do le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell’accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).
4.4 Esigenze relative al pascolo:
a. per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l’ACE (lett. A n. 7.8); b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.
5 Cervi
5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l’anno.
5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in per- manenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2. 5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m2. Se gli animali hanno accesso in per- manenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m2.
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6 Bisonti
6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l’anno.
6.2 Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo
di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incre- mentata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tut- tavia al massimo di 500 m2.
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Allegato 6a
Esigenze relative al contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero
1 Frutticoltura
1.1 Rinuncia a erbicidi
Provvedimenti: a. rinuncia all’impiego di erbicidi tra le file; sotto gli alberi è effettuato al massimo un trattamento all’anno con erbicida fogliare; b. totale rinuncia a erbicidi.
1.2 Rinuncia a fungicidi a particolare potenziale di rischio
Provvedimento: a. rinuncia all’impiego di fungicidi secondo l’elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio»20.
2 Viticoltura
2.1 Rinuncia a erbicidi
Provvedimenti: a. rinuncia all’impiego di erbicidi tra le file; sotto il ceppo è impiegato soltanto un erbicida fogliare su una fascia larga al massimo 50 cm; b. totale rinuncia a erbicidi.
2.2 Rinuncia a fungicidi a particolare potenziale di rischio
Provvedimento: a. rinuncia all’impiego di fungicidi secondo l’elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio», ad eccezione del rame, il cui impie- go è limitato a 1,5 kg per ettaro e anno; b. rinuncia all’impiego di fungicidi secondo l’elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio».
20 L’elenco può essere consultato su www. blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Prote- zione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari.
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3 Coltivazione di barbabietole da zucchero
3.1 Rinuncia a erbicidi
Provvedimenti: a. soltanto lotta meccanica alle malerbe tra le file dalla 4a foglia al rac- colto; b. soltanto lotta meccanica alle malerbe tra le file dalla semina al raccolto; c. totale rinuncia a erbicidi dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto delle barbabietole da zucchero.
3.2 Rinuncia a fungicidi e insetticidi
Provvedimento: a. rinuncia a fungicidi e insetticidi dalla semina al raccolto.
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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 3.1.1 n. 1, 2 e 5
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi per:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi I II
fr./ha e anno fr./ha e anno
1. Prati sfruttati in modo estensivo
a. Zona di pianura 1080 1920 b. Zona collinare 860 1840 c. Zone di montagna I e II 500 1700 d. Zone di montagna III e IV 450 1100
2. Terreni da strame
Zona di pianura 1440 2060 Zona collinare 1220 1980 Zone di montagna I e II 860 1840 Zone di montagna III e IV 680 1770
5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2160 2840
N. 5.4
5.4 Contributi per il benessere degli animali
Categoria di animali Contributo (fr. per UBG) per
SSRA URA
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:
1. vacche da latte 90 190
2. altre vacche 90 190
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 90 190
365 giorni, fino al primo parto
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 90 190
160 e 365 giorni
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a – 370
160 giorni
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 90 190
730 giorni
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 90 190
365 e 730 giorni
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Categoria di animali Contributo (fr. per UBG) per
SSRA URA
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 90 190
160 e 365 giorni
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a – 370
160 giorni
b. Categorie di animali della specie equina:
1. animali di sesso femminile e animali di sesso 90 190
maschile castrati, di età superiore a 900 giorni
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni – 190
3. animali, di età inferiore a 900 giorni – 190
c. Categorie di animali della specie caprina:
1. animali di sesso femminile, di età superiore a 90 190
un anno
2. animali di sesso maschile, di età superiore a – 190
un anno d. Categorie di animali della specie ovina:
1. animali di sesso femminile, di età superiore a – 190
un anno
2. animali di sesso maschile, di età superiore a – 190
un anno e. Categorie di animali della specie suina:
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età 155 370
superiore a 6 mesi
3. scrofe da allevamento in lattazione 155 165
4. suinetti svezzati 155 165
5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da 155 165
ingrasso f. Conigli:
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate 280 –
all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 280 –
100 giorni
g. Pollame da reddito:
1. galline produttrici di uova da cova e galli 280 290
2. galline produttrici di uova di consumo 280 290
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione 280 290
di uova
4. polli da ingrasso 280 290
5. tacchini 280 290
h. Animali selvatici:
1. cervi – 80
2. bisonti – 80
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N. 5.5 Abrogato
N. 6.5–6.8
6.5 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore
ridotto di azoto
6.5.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e per anno.
6.6 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari
nella frutticoltura
6.6.1 I contributi per l’impiego ridotto di erbicidi ammontano a:
Provvedimento fr./ha e anno
a. rinuncia parziale a erbicidi (all. 6a n. 1.1 lett. a) 200 b. totale rinuncia a erbicidi (all. 6a n. 1.1 lett. b) 600
6.6.2 Il contributo per l’impiego ridotto di fungicidi ammonta a:
Provvedimento fr./ha e anno
a. rinuncia a fungicidi (all. 6a n. 1.2 lett. a) 200
6.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari
nella viticoltura
6.7.1 I contributi per l’impiego ridotto di erbicidi ammontano a:
Provvedimento fr./ha e anno
a. rinuncia parziale a erbicidi (all. 6a n. 2.1 lett. a) 200 b. totale rinuncia a erbicidi (all. 6a n. 2.1 lett. b) 600
6.7.2 I contributi per l’impiego ridotto di fungicidi ammontano a:
Provvedimento fr./ha e anno
a. rinuncia parziale a fungicidi (all. 6a n. 2.2 lett.a) 200 b. rinuncia a fungicidi (all. 6a n. 2.2 lett. b) 300
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6.8 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella
coltivazione di barbabietole da zucchero
6.8.1 I contributi per l’impiego ridotto di erbicidi ammontano a:
Provvedimento fr./ha e anno
a. lotta meccanica alle malerbe dalla 4a foglia (all. 6a n. 3.1 lett. a) 200 b. lotta meccanica alle malerbe dalla semina (all. 6a n. 3.1 lett. b) 400 c. totale rinuncia a erbicidi (all. 6a n. 3.1 lett. c) 800
6.8.2 Il contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi ammonta a:
Provvedimento fr./ha e anno
a. rinuncia a fungicidi e insetticidi (all. 6a n. 3.2 lett. a) 400
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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 2.1.8
2.1.8 Dati sugli effettivi di animali
Lacuna per il punto di Riduzione o provvedimento controllo
a. Dichiarazione non Effettivo dichiarato non detenuto Per tutte le lacune: correzione. In corretta degli effetti- in azienda più riduzione di 100 fr. per UBG vi medi (senza effet- Effettivo dichiarato da un altro interessata tivi di animali di cui gestore, detenuto in azienda (che all’art. 37 cpv. 1) non ha effettuato alcuna dichiara- (art. 98, 100 e 105) zione) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile b. Effettivo di animali Effettivo di animali di una o più Correzione dell’effettivo e ridu- di cui all’articolo 37 categorie registrato nella BDTA zione supplementare di 200 fr. per capoverso 1 registra- o corretto ai sensi dell’arti- UBG interessata to nella banca dati colo 115c capoverso 5, non Nessuna correzione bensì computo sul traffico di anima- detenuto in azienda nel bilancio delle sostanze nutriti- li (BDTA) o corretto In azienda sono detenuti animali ve e nel bilancio foraggero ai sensi dell’artico- di una o più categorie non regi- lo 115c capoverso 5 strati nella BDTA per l’azienda o non corrispondente per i quali non è stata notificata agli animali detenuti alcuna correzione ai sensi nell’azienda (art. 98, dell’articolo 115c capoverso 5
100 e 105)
c. Computo degli ani- Notifica di accesso alla BDTA o Correzione dell’effettivo e ridu- mali estivati autodichiarazione per animali zione supplementare della diffe- nell’effettivo trasferiti per l’estivazione, contra- renza del contributo (importo dell’azienda non cor- rie all’intenzione dell’azienda dichiarato meno dati corretti) retto (art. 37 e 46). cedente d. Dichiarazione del Numero degli animali estivati e/o Correzione dell’effettivo e ridu- numero di animali dei giorni non corretto, non zione supplementare della diffe- estivati e/o dei gior- plausibile o non rintracciabile renza del contributo (importo ni non corretto dichiarato meno dati corretti) (art. 98, 100 e 105)
N. 2.2.1
2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di
importi per unità e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
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Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadru- plicati a partire dal secondo.
N. 2.2.9 lett. c Lacuna per il punto di controllo Riduzione
c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell’elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari dell’UFAG) (all. 1 n. 8).
N. 2.3.1
2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-
diante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula se- guente: somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno
200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera ade- guata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadru- plicati a partire dal secondo.
Lacuna per punto di controllo Recidiva
a. Infrazioni alla protezione degli animali Almeno 1 punto per UBG interessata. Per cate- dal profilo dei requisiti edili e della quali- gorie di animali senza coefficiente UBG il tà, ad eccezione dell’uscita degli animali Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia delle specie bovina e caprina in stabula- max. 1 punto per animale. zione fissa. In caso di più lacune per ani- Per le forme di detenzione di animali con diversi male indipendenti l’una dall’altra i punti cicli per anno, le UBG interessate vanno ponde- vengono sommati rate sulla base dei cicli secondo l’OTerm. b. Stalle a stabulazione libera con box 10 punti per UBG stabulata in eccesso. sovraffollate
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Lacuna per punto di controllo Recidiva
c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, 200 fr. per specie animale interessata. errato o inutilizzabile per gli animali del- Se il registro delle uscite manca o l’uscita è le specie bovina e caprina in stabulazione riportata nel registro ma non è comprovata in fissa maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d–f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata. Se l’uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengo- no applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d–f. d. Animali delle specie bovina e caprina in 1 punto per settimana iniziata e per UBG inte- stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni ressata di uscita maggiore di 2 settimane e. Animali della specie bovina 15–29 giorni di uscita durante il forag- 1 punto per UBG interessata giamento invernale 0–14 giorni di uscita durante il foraggia- 2 punti per UBG interessata mento invernale 30–59 giorni di uscita in estate 2 punti per UBG interessata 0–29 giorni di uscita in estate 4 punti per UBG interessata f. Animali della specie caprina 25–49 giorni di uscita durante il forag- 1 punto per UBG interessata giamento invernale 0–24 giorni di uscita durante il foraggia- 2 punti per UBG interessata mento invernale 60–119 giorni di uscita in estate 2 punti per UBG interessata 0–59 giorni di uscita in estate 4 punti per UBG interessata
N. 2.4.11 lett. d Lacuna per il punto di controllo Riduzione
d. Q II: più di 2 sfalci all’anno della fascia inerbita. La seconda 200 % × CQ II metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà (all. 4 n. 6.2.5). Uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio della fa- scia inerbita (art. 59 cpv. 5)
N. 2.4.17
2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 200 % × CQ I n. 12.1) b. QI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di erbicidi 300 % × CQ I ai piedi del tronco di alberi di età superiore a 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuo- Nessuna riduzione; versa- vono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi mento del CQ II solo per in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di alberi da frutto ad alto fusto distanza tra gli alberi, meno di un terzo delle corone degli al- nei campi che adempiono le beri ha un diametro di oltre 3 m, la superficie computabile è esigenze combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi, alberi non potati a regola d’arte (art. 59, all. 4 n. 12.2) d. CQ II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 Per albero mancante: 200 % n. 12.2.7) CQ II
N. 2.4.19 lett. a Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del Ogni lacuna: 500 fr. suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle cor- sie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effet- tuato ogni seconda corsia a distanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al
66 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)
N. 2.7
2.7 Contributi per la produzione di latte e carne basata sulla
superficie inerbita
2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai con-
tributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l’intera superficie inerbita dell’azienda o mediante un importo forfettario. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto 200 fr. dall’UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. 3.1); dati Se la lacuna permane dopo sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse- il termine suppletivo: 120 % Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2–4); dei contributi superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2–4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione com- putabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71 cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano 120 % dei contributi foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del
90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71 cpv. 1, all. 5
n. 1) o quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)
N. 2.8.1 terzo periodo Concerne soltanto il testo francese.
N. 2.8.2 lett. c
2.8 Contributi per l’agricoltura biologica
2.8.2 Aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 7 cpv. 5 e 6 110 punti O sull’agricoltura biologica)
N. 2.9
2.9 Contributi per il benessere degli animali
2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-
diante l’assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l’articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA e URA applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i con- tributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali. Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l’anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.
2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una
lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.
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2.9.3 SSRA Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Non tutti gli animali tenuti in Animali della specie bovina e bufali Meno del 10 % gruppo, deroghe non ammesse (all. 6 lett. A n. 2.5–2.6) degli animali: (art. 74 cpv. 1 lett. a, all. 6 lett. A Animali della specie equina 60 punti n. 1.4) (all. 6 lett. A n. 3.5) 10 % degli Animali della specie caprina animali o oltre: (all. 6 lett. A n. 4.4) 110 punti Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7) b. Intensità della luce diurna naturale Tutti gli animali Intensità della o della luce totale nella stalla infe- luce diurna riore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) naturale piuttosto (all. 6 lett. A n. 7.2) ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale note- volmente ridotta:
110 punti
c. Area di abbeveraggio o di forag- Animali della specie bovina e bufali 110 punti giamento non provvista di un rive- (all. 6 lett. A n. 2.3) stimento o gli animali della specie Animali della specie equina suina hanno accesso al foraggio (all. 6 lett. A n. 3.2) durante la notte se l’area di forag- giamento è utilizzata anche come Animali della specie caprina area di riposo (art. 74 cpv. 1 lett. b) (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2) d. Gli animali non hanno in perma- Animali della specie bovina e bufali Meno del 10 % nenza accesso a due diverse aree (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) degli animali: conformi alle prescrizioni SSRA, Animali della specie equina 60 punti deroghe alle esigenze non ammesse (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) 10 % degli (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A animali o oltre: n. 1.1 e 1.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) 110 punti Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
e. Presenza di lettiera scarsa o lettiera Animali della specie bovina: area Presenza di inesistente, lettiera inadeguata di riposo con stuoie (all. 6 lett. A lettiera conforme (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 2.2) alle esigenze n. 1.3) Animali della specie equina SSRA scarsa: (all. 6 lett. A n. 3.1) 10 punti Animali della specie caprina Presenza di (all. 6 lett. A n. 4.1) lettiera conforme alle esigenze Animali della specie suina SSRA troppo (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3) scarsa: 40 punti. Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Lettiera confor- Pollame da reddito (all. 6 lett. A me alle esigenze n. 7.1 e 7.8) SSRA inesisten- te: 110 punti f. Il giaciglio disponibile o la stuoia Animali della specie bovina e bufali Meno del 10 % non è conforme alle esigenze (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2) del giaciglio o SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b) Animali della specie caprina delle stuoie non (all. 6 lett. A n. 4.1) conforme alle esigenze SSRA: Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5) 60 punti
10 % e oltre del
giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA:
110 punti
g. Durante il foraggiamento gli Animali della specie equina 110 punti animali sono disturbati dai loro si- (all. 6 lett. A n. 3.3) mili (art. 74 cpv. 1 lett. b) h. Area di riposo perforata (art. 74 Animali della specie suina 110 punti cpv. 1 lett. b) (all. 6 lett. A n. 5.1) i. La conigliera non è conforme alle Conigli: distanza tra il suolo e le 110 punti esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b) superfici sopraelevate inferiore a
20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le
coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) j. I polli da ingrasso e i tacchini dal Pollame da reddito, solo polli da 60 punti 10° giorno di vita non hanno a di- ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A sposizione un numero sufficiente n. 7.3 e 7.4); di posatoi sopraelevati conformi alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b) k. Possibilità di ritirarsi insufficienti Pollame da reddito, solo tacchini 10 punti per i tacchini (art. 74 cpv. 1 lett. b) (all. 6 lett. A n. 7.4)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
l. Non tutti gli animali sono ingras- Pollame da reddito, solo polli da 60 punti sati almeno per 30 giorni ingrasso (art. 74 cpv. 3) m. La superficie del suolo, quella late- Pollame da reddito (all. 6 lett. A Differenza rale o la larghezza delle aperture n. 7.8) inferiore al 10 %: dell’ACE non sono conformi alle 60 punti esigenze Differenza del
10 % o oltre:
110 punti
n. L’ubicazione delle aperture Pollame da reddito, solo polli da 110 punti dell’ACE non è conforme alle esi- ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A genze n. 7.9) o. ACE non coperta Pollame da reddito (all. 6 lett. A 60 punti n. 7.8) p. Accesso giornaliero all’ACE non Pollame da reddito (all. 6 lett. A 4 punti per comprovato n. 7.1, 7.6 e 7.7) giorno mancante q. Gli animali non hanno accesso Pollame da reddito (all. 6 lett. A 60 punti durante tutto il giorno all’ACE n. 7.1 e 7.6) r. La documentazione delle uscite Pollame da reddito (all. 6 lett. A 200 fr. non è conforme alle esigenze n. 7.5 e 7.6)
2.9.4 URA Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. La superficie di uscita non è con- Tutte le categorie di animali 110 punti forme alle esigenze generali (all. 6 lett. B n. 1.3) b. Punti fangosi non recintati o aree di Tutte le categorie di animali 10 punti foraggiamento e di abbeveraggio (all. 6 lett. B n. 1.2) non provviste di un rivestimento Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4) c. Rete parasole dal 1° novembre al 28 Tutte le categorie di animali 10 punti. febbraio. (all. 6 lett. B n. 1.5) d. La documentazione delle uscite Tutte le categorie di animali 200 fr. non è conforme alle esigenze (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3) e. Agli animali non è concessa Animali della specie bovina e bufali 1.5.–31.10.: 4 l’uscita nei giorni richiesti nonché animali delle specie equina, punti per giorno caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, mancante 2.3, 2.5 e 2.6) 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante Animali della specie suina 4 punti per (all 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) giorno mancante Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
f. Superficie di uscita non acccessi- Animali della specie bovina e bufali, 110 punti bile in permanenza o nessuna solo animali di sesso maschile e detenzione permanente all’aperto animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1) g. Nelle giornate di pascolo questo Tutte le categorie di animali escluso 60 punti non può coprire il 25 % della so- il pollame da reddito e gli animali stanza secca destinata al consumo, della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, la superficie forestale minima non 5.2, 53 e 6.2) è rispettata h. Superficie di uscita troppo piccola Animali della specie bovina Differenza (all. 6 lett. B n. 2.7) inferiore al 10: Animali della specie equina 60 punti (all. 6 lett. B n. 2.8) Differenza del Animali della specie caprina 10 % o oltre: (all. 6 lett. B n. 2.9) 110 punti Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3) i. Gli animali al pascolo dispongono Pollame da reddito (all. 6 lett. B Troppo poche: di troppo poche possibilità di rifu- n. 4.5) 10 punti gio Inesistenti:
110 punti
j. Gli animali sono ingrassati per Pollame da reddito, solo polli da 60 punti meno di 56 giorni ingrasso (art. 75 cpv. 4) k. La superficie del suolo e quella Pollame da reddito (all. 6 lett. A Differenza laterale o la larghezza delle aper- n. 7.8) inferiore al 10 %: ture dell’ACE non sono conformi 60 punti alle esigenze Differenza del
10 % o oltre:
110 punti
l. Superficie del suolo nell’ACE Pollame da reddito (all. 6 lett. A Presenza di (intera superficie) non sufficiente- n. 7.8) lettiera scarsa: mente ricoperta da una lettiera 10 punti adeguata Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesi- stente: 110 punti m. Gli animali hanno accesso all’ACE Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B 60 punti non durante tutto il giorno o non n. 4.1) ricevono il numero minimo di ore di pascolo al giorno oppure l’ACE non è ricoperta
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N. 2.10
2.10 Contributi per l’efficienza delle risorse
2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o me-
diante la detrazione di una percentuale dei contributi per l’efficienza delle risorse della superficie in questione. Laddove sulla stessa superficie vengano constatate più lacune, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di Riduzione a quattro dosi; quattro dosi (art. 78 cpv. 1) pagamento di quattro dosi b. Registrazioni (data dello spandimento e superficie concimata) 200 fr. non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4) Riduzione del 120 % del totale dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni se la lacuna permane dopo il termine suppletivo c. Dosi notificate per i contributi tra il 15 novembre e il 15 Correzione alle dosi che febbraio (art. 78 cpv. 2) danno diritto ai contributi
2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per la lavora- 200 % dei contributi zione rispettosa del suolo (art. 79 e 80) b. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per il contri- 200 % dei contributi buto suppletivo per la rinuncia a erbicidi (art. 81) c. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, 200 fr. mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa Riduzione del 120 % del del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, totale dei contributi per la impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3) lavorazione rispettosa del suolo se la lacuna permane dopo il termine suppletivo
2.10.4 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impiegato Restituzione del contributo per l’irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 per l’acquisto di nuovi cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) apparecchi o per l’equipag- giamento e ulteriori 500 fr.
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo nell’azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipag- giamento e ulteriori 1000 fr.
2.10.5 Contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Sistema di lavaggio dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo nell’azienda (art. 82a e all. 7 n. 6.4) per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipag- giamento e ulteriori 500 fr.
2.10.6 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, man- 200 fr. canti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti Riduzione del 120 % del a tenore ridotto di sostanze nutritive nello Suisse-Bilanz, ver- totale dei contributi per il sione 1.821, modulo complementare 6 «Correzione lineare foraggiamento scaglionato in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e di suini a tenore ridotto di modulo complementare 7 «Bilancio import/export» (art. 82c azoto se la lacuna permane cpv.2) dopo il termine suppletivo b. Superamento del tenore medio di proteina grezza di 11 gram- 120 % dei contributi mi per megajoule energia digeribile suino (g/MJEDS) dell’in- tera razione di foraggio di tutti i suini tenuti (art. 82c cpv. 1)
2.10.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura e nella viticoltura Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l’impiego 200 % dei contributi di erbicidi, insetticidi e acaricidi (art. 82e) b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione dell’impie- 200 % dei contributi go di erbicidi e/o fungicidi, rame incluso (all. 6a)
21 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di con- cimazione e analisi del suolo > Basi legali > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanza nutritiva in Suisse-Bilanz, edizione 1.8 (moduli complemen- tari 6 e 7), ottobre 2016.
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2.10.8 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di bar- babietole da zucchero Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l’impiego 200 % dei contributi di erbicidi, insetticidi e acaricidi (art. 82e) b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione di erbicidi 200 % dei contributi e/o la rinuncia a fungicidi e insetticidi (all. 6a)
N. 3.6.3 lett. p p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 10 % e 4.2.2)
N. 3.7.4 lett. d, e, f e k Abrogate
N. 3.7.5 lett. b, c, g e h Abrogate
N. 3.7.6 3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione delle greggi Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Assenza di provvedimenti di protezione delle greggi in caso Riduzione del contributo di richiesta di pascolo da rotazione con provvedimenti di pro- d’estivazione all’aliquota del tezione delle greggi (art. 47 cpv. 2 lett. a) pascolo da rotazione secon- do l’allegato 7 numero 1.6 lettera b
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