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AS 2017 6105

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come segue:

Art. 1 lett. d La presente ordinanza disciplina: d. l’aiuto finanziario della Confederazione ai promotori per esami preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

Art. 4 cpv. 2 lett. d Concerne soltanto il testo francese.

Art. 10 Aiuti finanziari per esami preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi 1 Per esami preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi in agricoltura possono essere concessi aiuti finanziari ai rispettivi promotori.

2 Le richieste devono contenere:

a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi finali e parziali, dei gruppi target, delle fasi d’intervento, nonché delle com- petenze e delle responsabilità del promotore; b. un preventivo.

1 RS 915.1

2017-1396 6105

O sulla consulenza agricola RU 2017

3 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi del promotore

per gli esami preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi. 4 L’UFAG esamina le richieste e decide in merito alla concessione degli aiuti finan- ziari.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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