AS 2017 6141
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 52 cpv. 7 lett. a 7 Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il perico- lo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. In particolare può: a. vietare l’importazione e il transito di merci;
II Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 916.20
2017-1545 6141
Protezione dei vegetali. O RU 2017
Allegato 1 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. c c. Funghi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
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Protezione dei vegetali. O RU 2017
Allegato 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea
N. 9.1 La voce al numero 9.1 è stralciata dall’elenco.
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Protezione dei vegetali. O RU 2017
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