AS 2017 6153
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr
1 RS 916.404.2
2017-1403 6153
Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2017
Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)
Emolumenti Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 4.75
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina –.57
1.1.3 per animali della specie suina –.33
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.33
1.2 Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie
bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare 2.40
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo
la tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide alla notifica della nascita
o della prima importazione 38.—
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato
per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 57.—
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 4.75
3.2 animali della specie suina –.10
3.3 equidi 4.75
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Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2017
Franchi
4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti
4.1.1 notifica mancante secondo l’articolo 5 capoversi 2 e 4
dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112 5.—
4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del
sesso dell’animale, del numero BDTA dell’azienda di prove- nienza dell’animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica 2.—
4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell’azienda
detentrice dell’animale, del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d’entrata, d’uscita, di decesso o di macellazione dell’animale, per cartolina di notifica 5.—
4.2 Animali della specie suina:
4.2.1 notifica mancante secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 3
dell’ordinanza BDTA 5.—
4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d’entrata, di
macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica 5.—
4.3 Equidi:
4.3.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 2–5
dell’ordinanza BDTA 5.—
4.3.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione
di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.—
5 Consegna di dati
5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di
un effettivo all’attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d’igiene veterinaria di cui all’articolo 14 dell’ordinanza BDTA; costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile 2.—
2 RS 916.404.1
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Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2017
Franchi
5.2 Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere
allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni In fun- e organi di controllo da essi coinvolti viene detratto dall’importo zione del complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o dispendio valutazione di dati di tempo
6 Emolumenti per solleciti
Sollecito per ogni mancato pagamento 20.—
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