AS 2017 6329
Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS
Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS
Modifica dell’8 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 aprile 19991 sulla procedura di versamento al fondo di compen- sazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS è modificata come segue:
Art. 1 Entrate Sono considerate entrate ai sensi della presente ordinanza le entrate provenienti dall’imposta sul valore aggiunto cui sono aggiunti le multe e gli interessi moratori e sono dedotti gli interessi rimunerativi sull’imposta sul valore aggiunto.
Art. 1a Quota del provento a favore dell’AVS 1 Il 13,3 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto è utilizzato a scopo vincolato per l’AVS, previa deduzione delle entrate conseguenti all’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto inteso a finanziare l’infrastruttura ferroviaria e a garantirne il finanziamento. 2 L’83 per cento di questa quota del provento è accreditato al fondo di compensa- zione dell’AVS e il 17 per cento alla Cassa federale per finanziare il contributo federale all’AVS.
II L’ordinanza del 3 novembre 20102 sulla procedura di versamento al fondo di com- pensazione dell’AI della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto desti- nata all’AI è modificata come segue:
2017-1950 6329
Procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota RU 2017 del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS. O
Art. 4 cpv. 1 1 Nell’anno contabile 2018 la quota del provento a favore dell’AI ammonta all’1,079 per cento delle entrate provenienti dall’imposta sul valore aggiunto cui sono aggiunti le multe e gli interessi moratori e sono dedotti gli interessi rimunerativi sull’IVA. Il Consiglio federale può adeguare la quota quando è disponibile il risultato annuale definitivo per il 2018.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
8 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr