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AS 2017 633

AS 2017 633

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 1° febbraio 2017

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

1 Una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità deve contenere in parti- colare: a. per le domande di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere a e c, il preavviso di Swissmedic in cui si comunicano la prevista omologazione e i dati con- cernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare nonché, se già disponibili, anche la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l’informazione specializzata definitiva; abis. per le domande di cui all’articolo 31 capoverso 2, la decisione di omologa- zione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l’informazione specializ- zata definitiva; c. se il medicamento è già omologato all’estero, le informazioni approvate all’estero; f. i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento secondo l’articolo 34abis capoverso 1;

Art. 31 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e abis

1 Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti (CFM), l’UFSP

decide in merito a: a. domande di ammissione di preparati originali nell’elenco delle specialità;

1 RS 832.112.31

2016-2665 633

O sulle prestazioni RU 2017

2 Senza consultare la CFM, l’UFSP decide in merito a:

a. domande di ammissione di nuove forme galeniche di medicamenti che figu- rano già nell’elenco delle specialità, all’interno delle indicazioni esistenti; abis. domande di ammissione di nuove grandezze d’imballaggio o di nuovi do- saggi di medicamenti che figurano già nell’elenco delle specialità, all’interno delle indicazioni esistenti;

Art. 34 Abrogato

Art. 34a Ammissione di nuove grandezze d’imballaggio o di nuovi dosaggi Per una domanda secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera abis l’economicità è valutata esclusivamente in base a un confronto terapeutico trasversale con le gran- dezze d’imballaggio o i dosaggi del medicamento che già figurano nell’elenco delle specialità.

2 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la conse- gna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65b capoverso 4 OAMal: a. sui preparati originali, il 7 per cento, dedotta l’imposta sulla cifra d’affari; b. sui generici e sui preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta, il 16 per cento, dedotta l’imposta sulla cifra d’affari.

Art. 34d, rubrica, nonché cpv. 1bis lett. a n. 5 e 2 lett. a Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: suddivisione dei medicamenti 1bis I gruppi IT sono suddivisi nelle seguenti unità conformemente all’articolo 65d capoverso 1 OAMal: a. Unità A:

5. Abrogato

2 Sono esclusi dal riesame secondo il capoverso 1 i preparati originali che:

a. dall’ultimo riesame dell’economicità sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un’estensione dell’indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione secondo l’articolo 65f capoverso 4 OA- Mal; l’UFSP procede al riesame di questi preparati originali al più presto nel secondo anno dopo l’ultimo riesame del prezzo;

Abrogato

O sulle prestazioni RU 2017

Art. 34f Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: confronto terapeutico trasversale 1 Nel confronto terapeutico trasversale secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera b OAMal si tiene conto dei preparati originali che al momento del riesame figurano nell’elenco delle specialità e che sono utilizzati per il trattamento della stessa malat- tia.

2 Il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP, entro il 15 febbraio

dell’anno del riesame, il risultato del confronto terapeutico trasversale con i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell’anno del riesame e tutti i dati utilizzati per questo confronto. 3 L’UFSP tiene in considerazione fino al 1° luglio dell’anno del riesame le modi- fiche dei dati necessari per il confronto terapeutico trasversale e dei prezzi di fabbri- ca per la consegna in vigore per i preparati confrontati.

Art. 34g Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell’economicità dei generici Nel quadro del riesame secondo l’articolo 34d capoverso 1, un generico è considera- to economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame: a. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medica- mento in co-marketing e del generico per ogni forma di commercio non su- pera in media 4 milioni di franchi all’anno; b. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medica- mento in co-marketing e del generico per ogni forma di commercio si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno; c. 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medica- mento in co-marketing e del generico per ogni forma commerciale si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno; d. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medica- mento in co-marketing e del generico per ogni forma di commercio si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all’anno; e. 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medica- mento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma di commercio supera in media 25 milioni di franchi all’anno.

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2 L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei medicamenti con effetto dal 1° dicembre dell’anno del riesame.

Art. 36 cpv. 1

1 L’UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda di aumento di prezzo al

fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di ammissione di cui all’arti- colo 67 capoverso 2 OAMal.

Art. 37a Estensione dell’indicazione e modificazione della limitazione: documenti da presentare Se il titolare dell’omologazione richiede una modificazione della limitazione o comunica una modifica dell’indicazione di un preparato originale secondo l’arti- colo 65f OAMal, deve presentare all’UFSP per il riesame i documenti di cui all’arti-

2 L’UFSP può informare la CFM in merito alle limitazioni di un’indicazione ed

esigere ulteriori documenti dal titolare dell’omologazione.

7 Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 1° dicembre dell’anno del riesame al prezzo di fabbrica per la consegna determinato secondo l’articolo 65b OAMal, il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna degli Stati di riferi- mento al momento in cui presenta la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se tale riduzione avviene entro i primi 18 mesi successivi all’ammissione del preparato originale nell’elenco delle specialità, il titolare dell’omologazione non è tenuto a restituire le eccedenze secondo l’articolo 67a capoverso 1 OAMal.

1 Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera almeno del

10 per cento la media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientra- no nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia. 2 Per il calcolo della media del terzo meno caro è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.

O sulle prestazioni RU 2017

3 La media del terzo meno caro è determinata il 1° dicembre oppure dopo l’ammis-

sione del primo generico nell’elenco delle specialità. 4 Se il titolare dell’omologazione di un medicamento riduce il prezzo di fabbrica per la consegna sotto la media dei prezzi di fabbrica per la consegna del terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo tanto da rendere applicabile un’aliquota percentuale del 10 per cento, lo stesso tasso di riduzione deve essere applicato a tutte le confezioni per dosaggio di una forma commerciale. 5 Se, una volta scaduto il brevetto, il titolare dell’omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un’unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna di tutte le confezioni adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l’articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si appli- ca nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia. 6 Se, per motivi d’ordine medico, il medico o il chiropratico prescrive esplicitamen- te un preparato originale o il farmacista rifiuta una sostituzione, il capoverso 1 non è applicabile. 7 Il medico, il chiropratico o il farmacista informano il paziente dell’esistenza di almeno un generico figurante nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.

II Disposizioni transitorie della modifica del 1° febbraio 2017 1 Le disposizioni della modifica del 1° febbraio 2017 si applicano anche alle doman- de che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l’UFSP.

2 Il primo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo l’arti-

colo 34d è effettuato nel 2017 per l’unità A, nel 2018 per l’unità B e nel 2019 per l’unità C. 3 Nel 2017 il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i risultati del confronto con i prezzi praticati all’estero secondo l’articolo 34e capoverso 1 e del confronto terapeutico trasversale secondo l’articolo 34f capoverso 2, nonché tutti i dati utilizzati per questi confronti, entro il 31 marzo 2017.

4 Nel 2017 sono esclusi aumenti del prezzo secondo l’articolo 67 capoverso 2

OAMal. In via eccezionale l’UFSP può autorizzare aumenti del prezzo se deve essere garantito il fabbisogno della popolazione svizzera e non esistono alternative terapeutiche.

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

1° febbraio 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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