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AS 2017 6333

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Modifica dell’8 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6 lett. a Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate nei casi seguenti: a. revoca di elementi d’indirizzo ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettere b−dbis dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indi- rizzo nel settore delle telecomunicazioni;

Art. 12 cpv. 1, 2bis e 6 1 La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coeffi- cienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di territorio. 2bis Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze Coefficiente

meno di 3 GHz 1,0

3 GHz e oltre 0,1

6 La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mediante telecamere senza filo utilizzate come impianti accessori per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico è disciplinata dall’articolo 8 capoversi 2–6.