AS 2017 6825
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA)
del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 86 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152, decreta:
Art. 1 Fondo 1 Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. 2 La legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione è applica- bile a titolo sussidiario.
Art. 2 Scopo
1 I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell’am-
biente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’eco- nomia efficienti. 2 Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.
3 L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:
a. includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svan- taggi; b. dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture; c. tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situa- zione finanziaria dell’ente pubblico;
RS 725.13
2014-3105 6825
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
d. includa la protezione dell’ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti; e. includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.
Art. 3 Conto del Fondo 1 Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.
2 Il conto economico riporta almeno:
a. come ricavi:
1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
2. i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte
della Confederazione; b. come spese:
1. i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l’ar-
ticolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19854 concer- nente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vin- colata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d’agglomerato) secondo l’articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4,
2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mu-
tui per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.
3 Il bilancio riporta:
a. tra gli attivi: l’attivo circolante e l’attivo fisso; b. tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.
4 Il conto degli investimenti riporta almeno:
a. gli investimenti per le strade nazionali in costruzione; b. gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.
Art. 4 Conferimenti 1 Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Costituzione federale. 2 Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario
4 RS 725.116.2
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
richiede un adeguamento dell’imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all’articolo 86 capoverso 2 Cost.
Art. 5 Prelievi
1 L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporanea-
mente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue: a. strade nazionali:
1. esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di ade-
guamento,
2. potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità
(fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente,
3. completamento;
b. contributi per misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato. 2 I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritaria- mente quanto necessario all’esercizio e alla manutenzione delle stesse. 3 Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l’anno in corso.
Art. 6 Limite di spesa Per i prelievi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio fede- rale propone di volta in volta all’Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.
Art. 7 Crediti d’impegno Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d’impegno per: a. le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2; b. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.
Art. 8 Rendiconto Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale: a. sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali; b. sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in program- ma;
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
c. sullo stato di attuazione del programma nell’ambito del traffico d’agglome- rato e sulle fasi successive previste.
Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione 1 Il Fondo non può indebitarsi. Sono fatti salvi i prefinanziamenti secondo l’arti-
2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata.
3 I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati.
Art. 10 Approvazione del conto del Fondo e contezza della pianificazione finanziaria
1 Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all’approvazione
dell’Assemblea federale. 2 Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all’Assemblea federale insieme al preventivo.
Art. 11 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 12 Disposizioni transitorie 1 All’entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infra- strutturale secondo la legge del 6 ottobre 20066 sul fondo infrastrutturale sono trasfe- riti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest’ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 All’entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di monta- gna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confede- razione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale. 3 I crediti d’impegno per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato stanziati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–c del decreto federale del 4 ottobre 20067 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo.
5 RS 725.116.2
6 RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989 e 2015 4009
7 FF 2007 7705
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
4 Il credito d’impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 20168 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo- merato. 3 Fatti salvi i capoversi 4–6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato9. 4 Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno
199610 sull’imposizione degli oli minerali (n. 1 dell’allegato) come segue:
a. l’articolo 12 capoverso 2, nell’anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell’importo di 500 milioni di franchi; b. l’articolo 12f, contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all’entrata in vigore dell’articolo 12 capoverso 2. 5 Pone in vigore la modifica dell’articolo 5 LUMin11 (n. 5 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. 6 Pone in vigore la modifica dell’articolo 2 della legge del 19 marzo 2010 12 sul contrassegno stradale (n. 6 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decre- to federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
8 RU 2017 6731
9 Il DF entra in vigore il 1° gen. 2018.
10 RS 641.61 11 RS 725.116.2 12 RS 741.71
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 agosto 2017.13 2 Fatto salvo i capoversi 3 e 4, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
3 Le diposizioni della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (n. II 1 dell’allegato) entrano in vigore come segue: a. l’articolo 12 capoverso 2, nell’anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell’importo di 500 milioni di franchi; b. l’articolo 12f, contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all’entrata in vigore dell’articolo 12 capoverso 2. 4 L’articolo 5 della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazio- nali (n. II 5 dell’allegato) e l’articolo 2 della legge sul contrassegno stradale (n. II 6 dell’allegato) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
13 FF 2017 2945
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
Allegato (art. 11)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I La legge del 6 ottobre 200614 sul fondo infrastrutturale è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 giugno 199615 sull’imposizione
degli oli minerali
Art. 12 cpv. 2 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 340 franchi per 1000 litri a 15 °C.
Art. 12f Compensazione del rincaro Previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, il Consiglio fede- rale può aumentare la tariffa d’imposta di cui all’articolo 12 nella misura del rincaro, se: a. dall’ultimo adeguamento o dall’ultima compensazione del rincaro della tarif- fa applicabile, l’indice dei prezzi delle costruzioni nel genio civile è aumen- tato di almeno il tre per cento; e b. ne è comprovata la necessità.
2. Legge del 23 dicembre 201116 sul CO2
Art. 37 Versamento dei proventi della sanzione I proventi della sanzione di cui all’articolo 13 sono versati al fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
14 RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989 e 2015 4009
15 RS 641.61 16 RS 641.71
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3. Legge del 19 dicembre 199717 sul traffico pesante
Art. 19, rubrica Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni
Art. 19a Impiego dei mezzi ricavati dall’aumento della tassa a partire dal 2008 I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualita- tivo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198518 concernente l’uti- lizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.
4. Legge federale dell’8 marzo 196019 sulle strade nazionali
Art. 7 cpv. 1
1 Dove l’accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere
stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti, lubrificanti ed elettricità che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l’alloggio.
3. Aree di sosta 1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata. Possono essere provviste di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi, in particolare di elettricità, nonché di impianti mobili di piccole dimensioni per il rifornimento e il vitto.
2 La costruzione di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi è
retta dal diritto cantonale. La Confederazione non partecipa alle spese di costruzione e di esercizio di tali stazioni.
3 La Confederazione definisce i principi applicabili alle aree di sosta.
17 RS 641.81 18 RS 725.116.2 19 RS 725.11
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
Titolo prima dell’art. 9 Capo secondo: Costruzione A. Pianificazione, programma di sviluppo strategico e progetti generali Art. 9 I. Pianificazione La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade
1. Oggetto
nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.
Art. 10 2. Competenza La pianificazione è curata dall’Ufficio competente (Ufficio), con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni interessati.
Ibis. Programma 1 Le strade nazionali sono potenziate gradualmente nell’ambito di un di sviluppo strategico programma di sviluppo strategico. A tale riguardo, il Consiglio fede- rale tiene conto in particolare dei moduli 1–420 del programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazio- nali.
2 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea
federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui neces- sari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla succes- siva fase di potenziamento prevista.
Iter. Fasi di 1 Gli atti normativi sulle singole fasi di potenziamento sono emanati potenziamento della rete sotto forma di decreto federale. Tali decreti sottostanno a referendum delle strade nazionali facoltativo.
2 Nei messaggi relativi alle fasi di potenziamento il Consiglio federale
illustra in particolare i costi successivi.
Art. 63 Disposizione In deroga all’articolo 28 capoverso 3, i permessi di costruire concer- transitoria relati- va alla modifica nenti i progetti ripresi dalla Confederazione, vale a dire la tangenziale del 30 settembre di Näfels della N17 Niederurnen–Glarus e le tangenziali di Le Locle e La Chaux-de-Fonds della N20 Le Locle (frontière)–La Chaux-de- Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel e Thielle–Murten, sono da ritenersi validi anche nel caso in cui la loro durata di validità sia scaduta all’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre
201221 concernente la rete delle strade nazionali.
20 FF 2014 2205 21 FF 2013 2257, 2016 7465
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
5. Legge federale del 22 marzo 198522 concernente l’utilizzazione
dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Titolo Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)
Ingresso visti gli articoli 82, 83, 85a, 86 e 87b della Costituzione federale (Cost.)23;
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese
Art. 1 Oggetto 1 La presente legge disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per compiti e spese connessi alla circolazione stra- dale: a. l’imposta di consumo riscossa sui carburanti, eccetto i carburanti per l’avia- zione; b. i supplementi riscossi sui carburanti di cui alla lettera a; c. la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali; d. l’imposta di consumo sulle automobili e le loro parti costitutive; e. l’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.; f. la sanzione di cui all’articolo 13 della legge del 23 dicembre 201124 sul CO2. 2 Essa disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo: a. l’imposta di consumo riscossa sui carburanti per l’aviazione; b. i supplementi riscossi sui carburanti per l’aviazione. 3 Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e impo- ste.
22 RS 725.116.2 23 RS 101 24 RS 641.71
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
Art. 2 Rapporto Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all’utilizzazione dei mezzi di cui all’articolo 1.
Titolo prima dell’art. 3 Titolo 2: Compiti e spese connessi alla circolazione stradale Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 3 Abrogato
Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti 1 Nell’ambito del preventivo, l’Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all’articolo 86 capo- versi 1 e 3 Cost. 2 La quota per i contributi di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. 3 Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un’evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vinco- lata.
Art. 5 Compensazione delle spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali 1 Al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. sono attribuiti 60 milioni di franchi all’anno per compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali operata con l’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 201225 concernente la rete delle strade nazionali. 2 I relativi mezzi sono versati dai Cantoni che cedono strade alla Confederazione. La loro quota è determinata in funzione delle tratte riprese.
3 I mezzi di cui al capoverso 1 sono ottenuti come segue:
a. mediante la riduzione proporzionale dei contributi alle spese per le strade principali operata dall’Assemblea federale nel decreto federale concernente il preventivo, fermo restando che tale riduzione è operata in funzione delle strade principali cedute;
25 FF 2013 2257, 2016 7465
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
b. i mezzi eventualmente mancanti sono ottenuti riducendo in modo corrispon- dente i contributi non vincolati alle opere destinati al Cantone in questione e fatturando a quest’ultimo l’importo residuo di cui la Confederazione è credi- trice.
4 L’importo di cui al capoverso 1 è aumentato in proporzione dell’incremento dei
contributi alle spese per le strade principali.
Art. 8 cpv. 3 e 4 3 Le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN26 che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalente- mente a interessi cantonali, regionali o locali sono a carico dei Cantoni o dei terzi in questione. Le spese della futura manutenzione corrente devono essere incluse. 4 La Confederazione può partecipare alle spese computabili. Il Consiglio federale ne determina la partecipazione caso per caso, tenendo conto che: a. per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a nume- ro 2 della legge federale del 30 settembre 201627 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, essa non può superare il 60 per cento delle spese supplementari derivanti dalla realizzazione di misure alter- native quali altri tracciati e varianti in galleria; b. negli altri casi, non può superare il 30 per cento delle spese.
Art. 8a Prefinanziamento
1 Se un progetto figura in un decreto federale di cui all’articolo 11b LSN28,
l’USTRA può anticiparne la realizzazione nell’ambito di una fase di potenziamento qualora il Cantone ne assicuri il prefinanziamento. La capacità della rete stradale non può tuttavia risultarne ridotta in misura maggiore di quanto inizialmente previ- sto. 2 Possono essere prefinanziati sia i costi di progettazione, sia quelli di costruzione.
3 La Confederazione non deve alcun interesse sull’importo prefinanziato. Il rimborso ha luogo a decorrere dalla data in cui era prevista la realizzazione del progetto. 4 L’USTRA concorda con il Cantone lo scadenzario, il finanziamento e il rimborso.
Art. 9 cpv. 2 2 Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinno- vamento delle strade nazionali comprendono i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche.
26 RS 725.11 27 RS 725.13 28 RS 725.11
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
Art. 13 cpv. 3 3 Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.
Art. 14 Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche 1 La Confederazione accorda contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Tali contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade.
2 Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari.
2 I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d’agglomerato e se il loro finanziamento mediante altri mezzi della Con- federazione è escluso. 2bis Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale destinato al collegamento capilla- re permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche contributi per coprire i corrispondenti costi supplemen- tari del materiale rotabile.
Art. 17b cpv. 2, secondo periodo 2 … A tal fine, si basa sulla classificazione dell’Ufficio federale di statistica.
4 Si tiene debitamente conto di tutte le regioni del Paese nonché delle aree urbane di piccole e medie dimensioni e dei capoluoghi.
Art. 17e Aliquote di contribuzione
1 L’aliquota di contribuzione fissata per un programma d’agglomerato si applica
anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) stabilisce i termini per l’avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non sono avviati entro il termine stabilito.
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. LF RU 2017
Art. 17f Mezzi destinati al traffico d’agglomerato I contributi iscritti nel preventivo concernenti provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati si basano sui relativi crediti d’impegno e ammontano di norma al 9–12 per cento delle spese previste dal fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
Art. 37 cpv. 2
2 Il DATEC disciplina la procedura per il promovimento della ricerca nel settore
stradale.
Titolo prima dell’art. 37a Titolo 3: Spese connesse al traffico aereo Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 37a cpv. 1, frase introduttiva 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all’articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripar- tizione:
Art. 38 cpv. 2 2 Le spese per l’esecuzione della presente legge sono addebitate ai finanziamenti speciali secondo gli articoli 86 capoverso 3 e 87b Cost.
6. Legge federale del 19 marzo 201029 sul contrassegno stradale
Art. 2 Campo d’applicazione Sono soggette alla tassa per la loro utilizzazione (strade nazionali assoggettate alla tassa) le strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto fede- rale del 10 dicembre 201230 concernente la rete delle strade nazionali.
29 RS 741.71 30 FF 2013 2257, 2016 7465