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Legge federale sull'energia

Legge federale sull’energia (LEne)

del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64, 74–76, 89 e 91 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20132, decreta:

Capitolo 1: Scopo, valori indicativi e principi

Art. 1 Scopo 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico suffi- ciente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.

2 Essa ha lo scopo di:

a. garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell’energia econo- miche e rispettose dell’ambiente; b. promuovere l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia; c. favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggior- mente sull’impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indi- gene.

Art. 2 Valori indicativi per l’incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili 1 Per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 11 400 GWh nel 2035. 2 Per la produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 37 400 GWh nel 2035. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi valori indicativi comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

RS 730.0

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3 Il Consiglio federale può definire ulteriori valori indicativi intermedi globali o per singole tecnologie.

Art. 3 Valori indicativi in materia di consumo 1 Per il consumo medio annuo pro capite di energia è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento entro il 2035. 2 Per il consumo medio annuo pro capite di elettricità è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 3 per cento entro il 2020 e al 13 per cento entro il 2035.

Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l’economia 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell’economia e dei Comuni.

2 La Confederazione e, nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni

collaborano per l’esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. 3 Prima di emanare disposizioni d’esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d’esecuzione gli accordi già conclusi.

Art. 5 Principi 1 Le autorità, le imprese di approvvigionamento energetico, i pianificatori, i fabbri- canti e gli importatori di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi: a. ogni energia è impiegata nel modo più parsimonioso ed efficiente possibile; b. il consumo di energia globale è coperto con una quota sostanziale di energie rinnovabili che presentano un buon rapporto costo-efficacia; detta quota va aumentata costantemente; c. i costi dell’impiego di energia sono, nella misura del possibile, coperti secondo il principio di causalità. 2 Le misure e le prescrizioni secondo la presente legge devono essere realizzabili sotto il profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Le cerchie inte- ressate sono previamente consultate.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Definizione e competenze

1 L’approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, lo

stoccaggio, la messa a disposizione, il trasporto, la trasmissione, nonché la distribu-

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zione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l’importazione, l’esportazione e il transito. 2 L’approvvigionamento energetico è compito del settore dell’energia. La Confede- razione e i Cantoni creano le condizioni quadro necessarie affinché il settore del- l’energia possa assumere questo compito in modo ottimale nell’interesse generale.

Art. 7 Linee direttrici

1 Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone in ogni momento un’offerta

di energia sufficiente e differenziata nonché sistemi di distribuzione e stoccaggio tecnicamente sicuri ed efficaci. Un approvvigionamento energetico sicuro presup- pone inoltre la protezione delle infrastrutture critiche, compresa la protezione della relativa tecnica di informazione e comunicazione.

2 Un approvvigionamento energetico economico si fonda sulle regole del mercato,

sull’integrazione nel mercato europeo dell’energia, sulla verità dei costi, sulla capa- cità concorrenziale internazionale e su una politica energetica coordinata a livello internazionale. 3 Un approvvigionamento energetico rispettoso dell’ambiente presuppone un utilizzo parsimonioso delle risorse naturali e l’impiego di energie rinnovabili, in particolare della forza idrica; esso si prefigge di contenere per quanto possibile gli effetti nocivi o molesti per l’uomo e l’ambiente.

Art. 8 Sicurezza dell’approvvigionamento energetico 1 Se si prospetta che l’approvvigionamento energetico della Svizzera non è suffi- cientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tem- pestivamente, nell’ambito delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio. 2 La Confederazione e i Cantoni collaborano con il settore dell’energia e assicurano che i processi siano efficienti e che le procedure siano eseguite rapidamente. 3 Nella misura in cui le circostanze lo permettano, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, per quanto concerne le loro pianificazioni, costruzioni, instal- lazioni e impianti, nonché il finanziamento di progetti, vengano privilegiate le tecno- logie di generazione improntate all’economicità, per quanto possibile rispettose dell’ambiente e adeguate per la loro ubicazione.

4 Se necessario, la Confederazione assicura la collaborazione con l’estero.

Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell’elettricità ed etichettatura 1 L’elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell’impianto. 2 Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l’elettricità per cui è versata una rimune- razione per l’immissione di elettricità di cui al capitolo 4.

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3 Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a:

a. tenere una contabilità dell’elettricità; e b. informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell’elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). 4 Nella contabilità dell’elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell’elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. 5 Il Consiglio federale può ammettere deroghe all’obbligo di etichettatura e di garan- zia di origine e prevedere una garanzia di origine e un’etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine.

Sezione 2: Pianificazione del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili

Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione 1 I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d’acqua adeguati per l’impiego della forza idrica e della forza eolica. Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d’acqua che devono in linea di massima essere preservati. 2 Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizza- zione o siano adeguati quelli esistenti.

Art. 11 Compiti della Confederazione 1 La Confederazione sostiene i Cantoni elaborando basi metodologiche e garantisce la visione d’insieme, l’uniformità e il coordinamento. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) elabora tali basi. Esso coinvolge in maniera adeguata gli altri dipartimenti interessati.

Art. 12 Interesse nazionale all’impiego di energie rinnovabili 1 L’impiego di energie rinnovabili e l’incremento della loro produzione costitui- scono un interesse nazionale.

2 Gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad

accumulazione, nonché le centrali di pompaggio, costituiscono, a partire da una grandezza e un’importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Nei biotopi d’importanza

3 RS 700 4 RS 451

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nazionale di cui all’articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 19865 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l’impiego di energie rinnovabili. 3 Quando un’autorità decide sull’autorizzazione di un progetto di costruzione, am- pliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso di un oggetto iscritto in un inventa- rio di cui all’articolo 5 LPN si può prendere in considerazione una deroga al princi- pio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto. 4 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste per gli impian- ti idroelettrici e gli impianti eolici. Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l’importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. 5 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza o la produzione nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.

Art. 13 Riconoscimento dell’interesse nazionale in altri casi

1 Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale

secondo l’articolo 12 a un impianto per l’impiego di energie rinnovabili o a una cen- trale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l’importanza richieste, se: a. detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al rag- giungimento dei valori indicativi per l’incremento della produzione; b. il Cantone di ubicazione lo richiede. 2 Il Consiglio federale valuta la richiesta considerando se vi sono ubicazioni alterna- tive, quante ve ne sono e quali.

Art. 14 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie 1 Per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di impianti per l’impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide. 2 Il Consiglio federale può prevedere che le costruzioni e gli impianti che devono essere edificati provvisoriamente per esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione per progetti secondo il capoverso 1 possano essere edificati o modificati senza autoriz- zazione edilizia. 3 Le commissioni e i servizi di cui all’articolo 25 LPN6 sottopongono le loro perizie all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta. Se entro i termini fissati non è sottoposta una perizia, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide in base agli atti.

5 RS 922.0 6 RS 451

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4 Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale designa un’unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri e le procedure di autorizzazione. Prevede termini ordinatori entro i quali i pareri devono essere inoltrati all’organo di coordinamento e le procedure d’autoriz- zazione terminate.

Capitolo 3: Immissione di energia di rete e consumo proprio

Art. 15 Obbligo di ritiro e di rimunerazione 1 Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo adeguato: a. l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili e l’elettricità provenien- te da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili loro offerte; b. il biogas loro offerto. 2 Per l’elettricità l’obbligo di ritiro e di rimunerazione si applica soltanto se essa proviene da impianti con una potenza massima di 3 MW o con una produzione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh. 3 Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla rimunerazione, si applicano le seguenti disposizioni: a. per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili la rimunerazione si fonda sui costi che il gestore di rete evita di sostenere per l’acquisto di elet- tricità equivalente; b. per l’elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore intera- mente o parzialmente a combustibili fossili la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell’immissione; c. per il biogas la rimunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi. 4 Il presente articolo si applica anche ai produttori che beneficiano di una rimunera- zione unica secondo l’articolo 25 o di un contributo agli investimenti secondo l’articolo 26 o 27. Esso non si applica fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19).

Art. 16 Consumo proprio

1 I gestori di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte

dell’energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell’energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destina- zioni sono considerate consumo proprio. Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19) e a quelli che beneficiano di

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una rimunerazione unica secondo l’articolo 25 o di un contributo agli investimenti secondo l’articolo 26 o 27.

Art. 17 Raggruppamento ai fini del consumo proprio 1 Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata nel punto di misurazione (art. 18 cpv. 1). A tal fine concludono una convenzione tra di loro e con il gestore dell’impianto.

2 I proprietari fondiari possono prevedere che il consumo proprio comune in un

luogo di produzione si estenda ai consumatori finali con i quali hanno concluso un contratto di locazione o di affitto. Essi sono responsabili dell’approvvigionamento dei locatari e degli affittuari partecipanti al raggruppamento. Gli articoli 6 e 7 della legge del 23 marzo 20077 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) si applicano per analogia. Il Consiglio federale può prevedere deroghe ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 LAEl. 3 Quando il proprietario fondiario introduce il consumo proprio comune i locatari o affittuari hanno la possibilità di scegliere che l’approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di rete secondo l’articolo 6 o 7 LAEl. Successivamente i locata- ri o affittuari possono far valere questo diritto soltanto se il proprietario fondiario non adempie gli obblighi di cui al capoverso 2. Essi conservano in linea di massima il loro diritto all’accesso alla rete di cui all’articolo 13 LAEl.

4 I costi connessi all’introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei

proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l’utilizza- zione della rete (art. 14 LAEl). I proprietari fondiari non possono addossarli ai loca- tari o agli affittuari.

Art. 18 Rapporto con il gestore di rete e altri dettagli

1 Dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei

confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Essi devono essere trattati come un consumatore finale unico, anche per quanto concerne il dispositivo di misurazione, la misurazione o il diritto di accesso alla rete secondo gli articoli 6 e 13 LAEl8.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni in particolare:

a. al fine di prevenire abusi nei confronti dei locatari e degli affittuari; b. sulle condizioni alle quali un locatario o un affittuario può far valere i diritti che gli spettano conformemente alla LAEl; c. sulle condizioni e sulle procedure di misurazione in caso di impiego di accumulatori elettrici nell’ambito del consumo proprio.

7 RS 734.7 8 RS 734.7

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Capitolo 4: Rimunerazione per l’immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità)

Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità 1 Al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: a. forza idrica; b. energia solare; c. energia eolica; d. geotermia; e. biomassa. 2 La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). 3 Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

4 Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità i gestori di: a. impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; b. impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; c. impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d’incenerimento dei rifiuti); d. forni per l’incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; e. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. 5 I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione9 per l’immissione di elettricità anche se la potenza dell’impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: a. ubicati in sezioni di corsi d’acqua già sfruttate; o b. che non implicano ulteriori interventi in corsi d’acqua naturali. 6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 let- tera b unitamente a quello per la rimunerazione unica (art. 24 cpv. 1 lett. a). In caso

9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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di sovrapposizione i gestori di impianti possono scegliere tra la rimunerazione per l’immissione di elettricità e la rimunerazione unica. 7 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, in particolare: a. la procedura di presentazione delle domande; b. la durata della rimunerazione; c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; d. l’estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità; e. l’uscita nonché le condizioni per un’uscita temporanea dal sistema di rimu- nerazione per l’immissione di elettricità; f. la ridistribuzione contabile dell’elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; g. ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell’ambito dell’articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.

Art. 20 Partecipazione parziale 1 Il Consiglio federale può prevedere che il gestore di un impianto possa partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con una parte soltanto dell’elettricità prodotta e non destinata al consumo proprio (art. 16 e 17), in partico- lare se si tratta di un impianto di grandi dimensioni che immette nella rete una parte considerevole della produzione.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 21 Commercializzazione diretta

1 I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.

2 Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Con- siglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare diretta- mente l’elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causerebbe loro un onere sproporzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo. 3 In caso di commercializzazione diretta, la rimunerazione per l’immissione di elet- tricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l’immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l’immissione di elettricità. 4 Il premio per l’immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di rimu- nerazione e il prezzo di mercato di riferimento. 5 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).

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Art. 22 Tasso di rimunerazione 1 Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest’ultima deve essere economica a lungo termine. 2 Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare:

a. i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e clas- se di potenza; b. la determinazione nel singolo caso del tasso di rimunerazione da parte dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) per gli impianti che non possono ragionevolmente essere attribuiti a un impianto di riferimento; c. una verifica periodica dei tassi di rimunerazione, in particolare sulla scorta dei rispettivi costi del capitale; d. l’adeguamento dei tassi di rimunerazione; e. le deroghe al principio di cui al capoverso 2, in particolare per quanto con- cerne l’adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già parteci- pano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità nei casi in cui l’impianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite ecces- sivi.

Art. 23 Prezzo di mercato di riferimento 1 Il prezzo di mercato di riferimento è un prezzo di mercato medio calcolato su un periodo definito. 2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di determinazione del prezzo di mercato di riferimento per i singoli tipi di impianti. Il periodo determinante per il calcolo è tanto più lungo quanto migliore è la possibilità di controllare la produzione sotto il profilo temporale.

Capitolo 5: Contributo d’investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa

Art. 24 Condizioni generali e modalità di versamento 1 Sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36), i gestori dei seguenti impianti possono beneficiare di un contributo d’investimento: a. impianti fotovoltaici: per impianti nuovi con una potenza inferiore a 30 kW e per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti; il Consi- glio federale può fissare un limite superiore di potenza più elevato;

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b. impianti idroelettrici, escluse le centrali di pompaggio:

1. per impianti nuovi con una potenza superiore a 10 MW,

2. per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti con una

potenza di almeno 300 kW; c. impianti a biomassa: per nuovi impianti d’incenerimento dei rifiuti e nuovi impianti a gas di depurazione, per nuove centrali elettriche a legna di impor- tanza regionale nonché per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di sif- fatti impianti. 2 Le eccezioni per gli impianti idroelettrici di cui all’articolo 19 capoverso 5 si appli- cano anche nell’ambito del presente capitolo. 3 I gestori possono beneficiare di un contributo d’investimento soltanto se il nuovo impianto o l’impianto ampliato o rinnovato in maniera considerevole è stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. 4 I gestori di impianti fotovoltaici ricevono il contributo d’investimento sotto forma di versamento unico (rimunerazione unica). Per i gestori di impianti idroelettrici e a biomassa il Consiglio federale può prevedere un versamento scaglionato.

Art. 25 Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici 1 La rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

2 Il Consiglio federale fissa gli importi; può costituire categorie.

Art. 26 Contributo d’investimento per impianti idroelettrici 1 Il contributo d’investimento per impianti idroelettrici di cui all’articolo 24 capo- verso 1 lettera b è definito nel singolo caso. Ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e al massimo al 40 per cento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW. 2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per ampliamenti o rin- novamenti considerevoli inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell’impianto di riferimento.

Art. 27 Contributo d’investimento per impianti a biomassa 1 Il contributo d’investimento per impianti a biomassa di cui all’articolo 24 capo- verso 1 lettera c è definito nel singolo caso. Ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per investimenti in impianti a gas di depurazione inferiori a una determinata soglia può fissare gli im- porti in base al principio dell’impianto di riferimento.

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Art. 28 Inizio dei lavori 1 Chi intende beneficiare di un contributo d’investimento secondo l’articolo 26 o 27 può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l’UFE ha dato la propria garanzia. L’UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori. 2 Non riceve nessun contributo d’investimento secondo l’articolo 26 o 27 chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto10 idroelettrico o a biomassa senza garanzia o senza autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori.

3 Il Consiglio federale può estendere queste regole alla rimunerazione unica per

impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza.

Art. 29 Condizioni e dettagli 1 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento secondo gli articoli 26 e 27, in particolare: a. la procedura di presentazione delle domande; b. gli importi della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento, com- presi i costi computabili; il Consiglio federale può prevedere metodi di cal- colo diversi per le differenti tecnologie; c. la verifica e l’adeguamento periodici di detti importi; d. i criteri in base ai quali si valuta se un ampliamento o un rinnovamento di un impianto è considerevole; e. i criteri in base ai quali si distinguono i nuovi impianti dagli ampliamenti e dai rinnovamenti considerevoli.

2 Nella determinazione degli importi e in caso di un loro adeguamento occorre

garantire che la rimunerazione unica e i contributi d’investimento non superino i maggiori costi non ammortizzabili. Questi ultimi risultano dalla differenza tra i costi di produzione capitalizzati per la produzione di elettricità e il prezzo di mercato capitalizzato che può essere ottenuto.

3 Il Consiglio federale può inoltre stabilire:

a. esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; b. esigenze relative all’esercizio e al funzionamento degli impianti; c. l’obbligo di restituire la rimunerazione unica o i contributi d’investimento, segnatamente quando le condizioni del mercato dell’energia determinano una redditività eccessiva; d. le dimensioni minime di un impianto richieste per ottenere una rimunera- zione unica; e. importi massimi;

10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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f. l’esclusione dalla rimunerazione unica o dai contributi d’investimento, o una riduzione degli stessi, se è già stato versato un altro aiuto finanziario; g. la durata minima durante la quale un gestore che ha già ottenuto per un im- pianto una rimunerazione unica o contributi d’investimento non può chie- dere per lo stesso impianto un’altra rimunerazione unica o altri contributi d’investimento.

Capitolo 6: Misure di sostegno particolari

Art. 30 Premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici 1 I gestori di grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW posso- no beneficiare di un premio di mercato per l’elettricità proveniente da tali impianti che essi devono vendere sul mercato al di sotto dei costi di produzione, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36). Il premio di mercato è destinato a compen- sare i costi di produzione non coperti; ammonta tuttavia al massimo a 1,0 ct./kWh. 2 Se il rischio dei costi di produzione non coperti non deve essere assunto dal gestore ma dal proprietario, il premio di mercato spetta a quest’ultimo invece che al gestore, sempre che questi confermi tale assunzione del rischio. Se il rischio dei costi di produzione non deve essere assunto dal proprietario ma dall’impresa di approvvi- gionamento elettrico tenuta per contratto ad acquistare l’elettricità ai costi di produ- zione o a condizioni simili, il premio di mercato spetta all’impresa di approvvigio- namento invece che al proprietario, sempre che questi confermi tale assunzione del rischio. 3 Gli aventi diritto presentano un’unica domanda per tutta l’elettricità del loro porta- foglio per cui hanno diritto a un premio di mercato, anche se detta elettricità provie- ne da impianti o gestori diversi.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

a. la determinazione dei prezzi di riferimento che fungono da base per il prezzo di mercato e che si applicano anche all’elettricità negoziata fuori borsa; b. un’eventuale considerazione di altri ricavi pertinenti; c. i costi computabili e il loro calcolo; d. un’eventuale delega all’UFE di precisare il totale dei ricavi e dei costi, com- presi i costi del capitale; e. la delimitazione rispetto al contributo d’investimento per ampliamenti o rin- novamenti considerevoli (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2); f. la procedura, compresi i documenti da produrre, le modalità di pagamento e la cooperazione tra l’UFE e la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom); g. l’obbligo di informare dei gestori e dei proprietari che non sono aventi di- ritto;

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h. la restituzione ulteriore, parziale o totale, del premio di mercato, in partico- lare a causa di informazioni inesatte o incomplete. 5 Entro il 2019 il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato al più tardi al termine delle misure di sostegno per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Art. 31 Premio di mercato e servizio universale 1 Gli aventi diritto incaricati di garantire il servizio universale conformemente all’articolo 6 LAEl11 devono, per determinare la quantità di elettricità che dà diritto al premio di mercato, dedurre mediante simulazione aritmetica la quantità massima di elettricità che essi potrebbero vendere a titolo del servizio universale. 2 La quantità da dedurre si riduce del volume di elettricità del servizio universale proveniente da energie rinnovabili. 3 Gli aventi diritto possono tener conto dei costi di produzione della quantità dedotta nelle tariffe applicate alle loro vendite nell’ambito del servizio universale. Può procedere in tal modo anche chi non riceve il premio di mercato a causa della dedu- zione. 4 Il Consiglio federale può stabilire condizioni per le tariffe del servizio universale.

Art. 32 Bandi di gara per misure di efficienza energetica Il Consiglio federale prevede bandi di gara per misure di efficienza energetica che perseguono in particolare: a. l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia elettrica negli edifici, negli impianti, nelle imprese e nei veicoli; b. la riduzione delle perdite dovute alla trasformazione nel caso di impianti elettrici destinati alla produzione e alla distribuzione di elettricità; c. il recupero, ai fini della produzione di elettricità, del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo.

Art. 3312 Contributi per l’esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia 1 Per coprire i costi dell’esplorazione di risorse geotermiche destinate alla produzio- ne di elettricità possono essere forniti contributi. Il loro importo ammonta al mas- simo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell’ambito dell’esplorazione di ri- sorse geotermiche e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al

60 per cento dei costi d’investimento computabili.

11 RS 734.7 12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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3 Per un progetto di esplorazione di risorse geotermiche possono essere concessi o il contributo o la garanzia. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d’investimento com- putabili e la procedura.

Art. 34 Indennizzo secondo le legislazioni sulla protezione delle acque e sulla pesca Al proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legisla- zione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199113 sulla protezione delle acque o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199114 sulla pesca.

Capitolo 7: Supplemento rete Sezione 1: Riscossione, utilizzo e Fondo per il supplemento rete

Art. 35 Riscossione e utilizzo 1 L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete (sup- plemento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali.

2 Con il supplemento rete sono finanziati:

a. il premio per l’immissione di elettricità di cui all’articolo 21 nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, e i corrispondenti costi di disbrigo; b. i costi non coperti dai prezzi di mercato per la rimunerazione dell’im- missione di elettricità secondo il diritto anteriore; c. le spese15 supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 non coperte dai prezzi di mercato; d. la rimunerazione unica secondo l’articolo 25 e i contributi d’investimento secondo gli articoli 26 e 27; e. il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelet- trici secondo l’articolo 30; f. i costi dei bandi di gara di cui all’articolo 32; g. i contributi per l’esplorazione geotermica16 e le perdite derivanti dalle ga- ranzie per la geotermia di cui all’articolo 33;

13 RS 814.20 14 RS 923.0 15 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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h. l’indennizzo di cui all’articolo 34; i. i rispettivi costi di esecuzione, in particolare i costi indispensabili dell’or- gano d’esecuzione; j. i costi a carico dell’UFE risultanti dai suoi compiti nei confronti dell’organo d’esecuzione.

3 Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 ct./kWh. Il Consiglio federale lo

fissa in funzione dei bisogni.

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d’attesa

1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime

seguenti: a. una quota massima di 0,1 ct./kWh per:

1. i bandi di gara,

2. i contributi per l’esplorazione geotermica17 e le garanzie per la geoter-

mia,

3. l’indennizzo di cui all’articolo 34;

b. una quota massima di 0,1 ct./kWh calcolata sulla media degli ultimi cinque anni per i contributi d’investimento secondo l’articolo 26 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW; c. una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici. 2 L’UFE stabilisce annualmente le risorse destinate ai gestori di impianti fotovoltaici che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (contin- gente per il fotovoltaico). Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi nel fotovoltaico da un lato e nelle altre tecnologie dall’altro. Tiene inoltre conto del carico delle reti elettriche nonché delle possibilità di stoccaggio. 3 L’UFE può inoltre stabilire le risorse a disposizione (contingenti) per la rimunera- zione unica per gli impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza, per i contributi d’investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW, nonché per i contributi d’inve- stimento per tutti gli impianti a biomassa, se necessario al fine di evitare una spro- porzione tra detti costi e quelli del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. 4 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal pre- sente articolo. Può prevedere liste d’attesa per il sistema di rimunerazione per l’im- missione di elettricità, per la rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza e per i contributi d’investimento secondo gli articoli 26 e 27. Per i progetti figuranti sulle liste d’attesa può prendere in considera- zione anche criteri diversi dalla data d’iscrizione in tali liste.

17 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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Art. 37 Fondo per il supplemento rete 1 Il Consiglio federale istituisce per il supplemento rete un fondo speciale (Fondo per il supplemento rete) secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre

200518 sulle finanze della Confederazione.

2 Il Fondo per il supplemento rete è amministrato in seno al DATEC. Agli uffici

federali competenti e all’organo d’esecuzione spettano le risorse di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di competenza esecutiva (art. 62). 3 L’Amministrazione federale delle finanze investe le risorse del Fondo per il supple- mento rete. Queste sono iscritte nel conto annuale della Confederazione nella rubrica «capitale di terzi». 4 Il Fondo per il supplemento rete non può indebitarsi. Le sue risorse fruttano inte- ressi. 5 Il Controllo federale delle finanze verifica annualmente i conti del Fondo per il supplemento rete. 6 Sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo per il supplemento rete è presentato un rapporto annuo.

Art. 38 Termine delle misure di sostegno

1 Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

a. del sesto anno dall’entrata in vigore della presente legge, nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità; b. del 2031 per:

1. la rimunerazione unica di cui all’articolo 25,

2. i contributi d’investimento di cui agli articoli 26 e 27,

3. i bandi di gara di cui all’articolo 32,

4. i contributi per l’esplorazione geotermica19 e le garanzie per la geoter-

mia di cui all’articolo 33. 2 A partire dal 1° gennaio del sesto anno dall’entrata in vigore della presente legge non possono più essere versati premi di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l’articolo 30.

Sezione 2: Rimborso

Art. 39 Aventi diritto 1 Ai consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l’intero supplemento rete da essi pagato.

18 RS 611.0 19 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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2 Ai consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l’importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l’elettricità e il valore aggiunto lordo. 3 Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all’esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca.

Art. 40 Condizioni Il supplemento rete è rimborsato soltanto se: a. in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consu- matore finale si è impegnato ad aumentare l’efficienza energetica; b. il consumatore finale presenta periodicamente rapporto alla Confederazione; c. il consumatore finale presenta una domanda per l’anno contabile corrispon- dente; d. nell’anno contabile corrispondente l’importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.

Art. 41 Convenzione sugli obiettivi 1 La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell’anno contabile per il quale è presentata la domanda di rimborso. 2 La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia e sullo stato della tecnica e comprende le misure economiche. Queste devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle altre misure di efficienza energetica già adottate. 3 I consumatori finali che non rispettano interamente l’impegno preso nell’ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. 4 L’UFE verifica il rispetto della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali gli forniscono i documenti necessari a tale scopo e gli garantiscono l’accesso alle instal- lazioni durante il normale orario di lavoro.

5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. la durata minima e i punti principali della convenzione sugli obiettivi; b. eventuali termini e modalità per l’elaborazione della convenzione sugli obiettivi; c. la periodicità del rimborso e il suo disbrigo.

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Art. 42 Casi di rigore Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del sup- plemento rete pagato anche per consumatori finali diversi da quelli di cui all’arti- colo 39 che, a causa del supplemento rete, risultassero considerevolmente pregiudi- cati nella loro competitività.

Art. 43 Procedura Il Consiglio federale disciplina la procedura; in particolare fissa il termine entro il quale va presentata la domanda.

Capitolo 8: Impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia

Art. 44 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie 1 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie prescrizioni concernenti: a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia; b. la procedura di omologazione energetica; c. le esigenze relative all’immissione in commercio; per gli apparecchi elet- trici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa.

2 Anziché emanare prescrizioni concernenti le esigenze per l’immissione in com-

mercio, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.

3 Se per determinati prodotti non vi sono prescrizioni conformemente al capo-

verso 1, l’UFE può concludere con i produttori e gli importatori corrispondenti con- venzioni. 4 Il Consiglio federale e l’UFE si fondano sull’economicità e sulle migliori tecnolo- gie disponibili e tengono conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative all’immissione in commercio e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali. 5 Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze rela- tive all’immissione in commercio si applichino anche all’uso proprio. 6 Se impianti e apparecchi prodotti in serie o i loro componenti prodotti in serie rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata di cui nella legge del 21 marzo 201420 sui prodotti da costruzione (LProdC) o se per essi è stata rila- sciata una valutazione tecnica europea secondo la LProdC, i capoversi 1–5 sono

20 RS 933.0

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sostituiti dalle disposizioni relative all’utilizzo, alla messa in esercizio, all’applica- zione o all’installazione.

Art. 45 Edifici 1 Nell’ambito della loro legislazione, i Cantoni creano condizioni quadro volte a favorire l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nonché l’impiego di ener- gie rinnovabili. Sostengono l’attuazione di standard di consumo per l’impiego par- simonioso ed efficiente dell’energia. Al riguardo evitano ingiustificati ostacoli tec- nici al commercio. 2 I Cantoni emanano disposizioni sull’impiego parsimonioso ed efficiente dell’ener- gia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. In dette disposizioni danno la priorità, per quanto possibile, alle esigenze relative all’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, all’impiego di energie rinnovabili e al recupero del calore residuo. Considerano in modo adeguato le esigenze relative alla protezione degli insediamenti, del paesaggio e dei monumenti.

3 I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell’ap- provvigionamento termico, per il riscaldamento e l’acqua calda; il calore residuo può essere computato nella quota di energie rinnovabili; b. l’installazione e la sostituzione di riscaldamenti elettrici fissi a resistenza; c. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esi- stenti; d. la produzione di energie rinnovabili e l’efficienza energetica. 4 Nell’emanare le disposizioni di cui al capoverso 3 lettera d i Cantoni prevedono che negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard MoPEC o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo, causato dall’isolamento termico o da un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene, non sia considerato nel calcolo in particolare dell’al- tezza dell’edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell’ambito degli allineamenti. 5 I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull’indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne defini- scono il campo d’applicazione.

Art. 46 Consumo di energia nelle imprese 1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nelle imprese.

2 A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli

obiettivi volte ad aumentare l’efficienza energetica. Dette convenzioni devono

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essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell’accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corri- spondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni.

3 I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli

obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l’efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armo- nizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere econo- micamente sostenibili.

Capitolo 9: Promozione Sezione 1: Misure

Art. 47 Informazione e consulenza

1 La Confederazione e i Cantoni informano e consigliano l’opinione pubblica e le

autorità sulle modalità per garantire un approvvigionamento energetico economico e rispettoso dell’ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nonché sull’impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. Alla Confederazione compete prevalentemente l’informazione, ai Cantoni princi- palmente la consulenza. 2 Nell’ambito dei loro compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza. La Confede- razione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

Art. 48 Formazione e formazione continua 1 La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge. 2 Può sostenere la formazione e la formazione continua degli specialisti dell’energia, in particolare nel settore della costruzione.

Art. 49 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

1 La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e

lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell’ambito dell’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, del trasporto e dello stoccaggio di energia, nonché dell’impiego di energie rinnovabili. Al riguardo tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dell’economia.

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2 Dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, la Confederazione può sostenere:

a. impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione; b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche ener- getiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati necessari. 3 Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all’estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all’estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera. 4 La Confederazione può selezionare in parte attraverso una procedura di bandi di gara gli impianti pilota e di dimostrazione e i progetti pilota e di dimostrazione destinati a essere sostenuti. A tale scopo l’UFE può pubblicare bandi per il deposito di offerte su determinati temi ed entro un termine definito. Le offerte concernenti i temi contenuti nei bandi possono essere prese in considerazione nell’anno corri- spondente soltanto se sono depositate nell’ambito della relativa procedura e nel rispetto dei termini.

Art. 50 Impiego dell’energia e recupero del calore residuo Nell’ambito dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo la Confede- razione può sostenere misure per: a. l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia; b. l’impiego di energie rinnovabili; c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali e degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell’industria, nonché per la ripartizione del calore residuo nelle reti di riscaldamento locale e di teleriscaldamento.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 51 Principi 1 La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 me- diante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali. Per progetti individuali volti ad attuare le misure di cui all’articolo 50 concede aiuti finanziari soltanto in casi eccezionali, in particolare se il progetto individuale: a. ha un’importanza esemplare; o b. fa parte di un programma della Confederazione volto a promuovere l’intro- duzione sul mercato di nuove tecnologie. 2 Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 possono essere finanziate nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 201121 sul CO2, sempre che le condizioni ivi previste siano adempiute.

21 RS 641.71

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3 La promozione di cui all’articolo 49 capoverso 1 è retta, anche per progetti indivi- duali, dalla legge federale del 14 dicembre 201222 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. 4 Il sostegno di cui all’articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finan- ziari secondo l’articolo 53.

Art. 52 Contributi globali 1 I contributi globali sono concessi soltanto ai Cantoni che dispongono di un pro- gramma di promozione nel settore corrispondente. I contributi globali non possono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione. 2 Nel settore dell’informazione e della consulenza (art. 47) nonché della formazione e della formazione continua (art. 48) sono sostenuti in particolare programmi volti a promuovere l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia. 3 Nel settore dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50) almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone deve essere destinato alla promozione di misure prese da privati, compreso il raccordo a reti, esistenti o nuove, di riscaldamento locale e di teleriscaldamento. Inoltre le misure prese nell’ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l’elaborazione di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segna- tamente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è spro- porzionata. 4 L’importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall’efficacia del programma cantonale di promozione e dall’importo del credito cantonale. I Can- toni riferiscono annualmente all’UFE. 5 Le risorse finanziarie non utilizzate nel corso dell’anno devono essere rimborsate alla Confederazione. In luogo del rimborso, l’UFE può autorizzarne il riporto a favore dell’anno successivo. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali.

Art. 53 Aiuti finanziari per progetti individuali 1 Gli aiuti finanziari per progetti individuali sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi. 2 Gli aiuti finanziari non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall’interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto.

22 RS 420.1

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3 Sono considerati costi computabili:

a. per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 49 capoverso 2, i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali; b. per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 50, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali; c. per gli altri aiuti finanziari, le spese effettive assolutamente necessarie all’adempimento efficace del compito. 4 Qualora un progetto sostenuto con aiuti finanziari permetta di conseguire un utile considerevole, la Confederazione può esigere che tali aiuti siano restituiti intera- mente o in parte. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare fissa i criteri per la conces- sione di aiuti finanziari per progetti individuali.

Capitolo 10: Convenzioni internazionali

Art. 54 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum. 2 Si adopera affinché i sistemi applicati da Stati terzi non distorcano la concorrenza sul mercato interno dell’energia e non pregiudichino l’esercizio degli impianti di produzione svizzeri.

Capitolo 11: Verifica degli effetti e trattamento dei dati

Art. 55 Monitoraggio

1 L’UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge

hanno contribuito al raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia e altri servizi della Confederazione.

2 I risultati delle verifiche sono pubblicati.

3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l’efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all’Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che i valori indicativi non possono essere raggiunti, propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.

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Art. 56 Messa a disposizione di dati 1 Le informazioni e i dati personali necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all’UFE, su richiesta, da: a. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); b. l’Ufficio federale dei trasporti; c. l’Ufficio federale delle strade; d. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale; e. l’Ufficio federale dell’aviazione civile; f. la ElCom; g. la società nazionale di rete (art. 18 LAEl23); h. l’organo d’esecuzione; i. le imprese di approvvigionamento energetico; j. i Cantoni e i Comuni.

2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari.

Art. 57 Obbligo di informare 1 Chiunque fabbrica, importa, immette in commercio o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le infor- mazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia. 2 Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l’accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

Art. 58 Trattamento di dati personali 1 Le autorità federali competenti e l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 pos- sono, nell’ambito degli scopi della presente legge, trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e le corrisponden- ti procedure.

2 Possono conservare questi dati in forma elettronica.

3 Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.

Art. 59 Divulgazione di dati personali 1 Ai fini della trasparenza e dell’informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del settore energetico a pubblicare dati personali

23 RS 734.7

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anonimizzati o a trasmetterli alle autorità federali competenti. L’obbligo di pubblica- zione e trasmissione può riguardare in particolare le seguenti informazioni: a. consumo di energia elettrica e consumo di calore di tutti i clienti o di singoli gruppi di clienti; b. offerte in materia di energie rinnovabili e dell’impiego parsimonioso ed effi- ciente dell’energia; c. misure, adottate o previste, volte a promuovere il consumo parsimonioso ed efficiente dell’elettricità e l’utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

2 Le autorità federali competenti possono pubblicare in forma adeguata tali dati

personali anonimizzati se: a. questo corrisponde a un interesse pubblico; e b. i dati non contengono segreti d’affari né di fabbricazione.

Capitolo 12: Esecuzione, competenze e procedura

Art. 60 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell’ambito di un’altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un’autorità federale, non è competente l’autorità cantonale bensì l’autorità federale competente secondo detta legge federale. L’autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Può trasferire all’UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

4 I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d’esecuzione.

Art. 61 Emolumenti 1 La riscossione di emolumenti è retta dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 199724 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il Consiglio fede- rale prevede emolumenti segnatamente per prestazioni in rapporto con il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 39–43 della presente legge. 2 Il Consiglio federale può inoltre prevedere emolumenti per verifiche e controlli.

3 Sono esenti da emolumenti in particolare le attività d’informazione e di consulenza dell’UFE di cui all’articolo 47 capoverso 1.

24 RS 172.010

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Art. 62 Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili 1 L’UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la compe- tenza a un’altra autorità. 2 L’UFAM decide d’intesa con il Cantone interessato in merito all’indennizzo di cui all’articolo 34. 3 Fatto salvo il capoverso 4, la ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 15, 16–18 e 73 capoversi 4 e 5.

4 I tribunali civili giudicano:

a. le controversie relative a convenzioni di cui all’articolo 17 capoverso 1; b. le controversie relative a rapporti giuridici tra proprietari fondiari e locatari o affittuari nell’ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio.

Art. 63 Competenze particolari 1 L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 è competente per l’esecuzione negli ambiti seguenti: a. le garanzie di origine (art. 9); b. il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19); c. la rimunerazione per l’immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore; d. la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25); e. il rimborso delle spese25 supplementari derivanti da contratti di cui all’arti- colo 73 capoverso 4; f. altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l’impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di ori- gine.

2 L’organo d’esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.

3 In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l’organo d’esecu- zione decide d’intesa con l’UFE.

Art. 64 Organo d’esecuzione 1 L’organo d’esecuzione è una filiale della società nazionale di rete, che ne detiene tutte le quote. Ha la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera, una ditta propria e strutture snelle. 2 I membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione devono essere indi- pendenti dal settore dell’elettricità, possono tuttavia esercitare un’attività anche per la società nazionale di rete se adempiono tale esigenza di indipendenza. L’organo

25 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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d’esecuzione non può detenere quote in altre società e non versa dividendi né presta- zioni pecuniarie simili alla società nazionale di rete. Nell’ambito della sua attività d’esecuzione non può favorire la società nazionale di rete e i suoi azionisti rispetto ad altri richiedenti. 3 L’UFE approva gli statuti dell’organo d’esecuzione ed esercita la vigilanza su di esso. Approva inoltre il preventivo e il conteggio delle spese d’esecuzione. 4 L’organo d’esecuzione è soggetto alla revisione ordinaria. L’organo di revisione presenta un rapporto esaustivo, oltre che all’organo di revisione, anche all’UFE. 5 L’organo d’esecuzione non è incluso nel conto annuale consolidato della società nazionale di rete. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari relative alla presentazione dei conti. 6 L’organo d’esecuzione è esonerato da tutte le imposte federali, cantonali e comu- nali dirette.

Art. 65 Attività dell’organo d’esecuzione 1 L’organo d’esecuzione ha come unico scopo l’attività esecutiva di cui all’arti- colo 63. 2 L’organo d’esecuzione informa regolarmente l’UFE in merito alla sua attività e gli fornisce le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti.

3 Dietro adeguato compenso e per quanto necessario, la società nazionale di rete

mette a disposizione dell’organo d’esecuzione prestazioni di servizio globali e gli dà accesso a tutti i dati e le informazioni necessari per la riscossione del supplemento rete e l’esecuzione.

Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità 1 Contro le decisioni dell’organo d’esecuzione concernenti il sistema di rimunera- zione per l’immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l’immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovol- taici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l’organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratui- ta. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.

2 Le decisioni dell’UFE, dell’UFAM, della ElCom e dell’organo d’esecuzione non-

ché le decisioni su opposizione di quest’ultimo nei casi di cui al capoverso 1 pos- sono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale. 3 L’UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle auto- rità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d’appli- cazione.

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Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l’esecuzione 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolge- re terzi in particolare per attività in rapporto con: a. il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelet- trici (art. 30); b. il rimborso del supplemento rete (art. 39–43); c. l’attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); d. l’elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); e. la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nonché l’im- piego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). 2I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell’ambito dei compiti d’esecuzione. Il Consiglio fede- rale emana disposizioni in materia di emolumenti.

3 La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In

esso vanno stabiliti in particolare: a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; c. l’eventuale riscossione di emolumenti. 4 Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confede- razione.

5 L’UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 68 Segreto d’ufficio Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge sottostanno al segre- to d’ufficio.

Art. 69 Espropriazione 1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all’impiego della geotermia e degli idrocarburi, allo stoccaggio dell’energia o al recupero e alla distribuzione del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o trasferire questo diritto a terzi. 2 Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193026 sulla espropriazione. Essi prevedono che il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata se le persone colpite dall’espropriazione possono essere esattamente determinate.

26 RS 711

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3 Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni può essere esercitato il diritto d’espropriazione previsto dalla la legge fede- rale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione.

Capitolo 13: Disposizioni penali

Art. 70 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità del- l’elettricità e l’etichettatura dell’elettricità (art. 9); b. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito del sistema di rimu- nerazione per l’immissione di elettricità (art. 19), della rimunerazione unica (art. 25) o dei contributi d’investimento (art. 26 e 27); c. fornisce indicazioni inesatte o incomplete in relazione con il premio di mer- cato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo gli articoli 30 e 31; d. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito della riscossione del supplemento rete (art. 35), del rimborso del supplemento rete (art. 39–43) o in relazione con la convenzione sugli obiettivi conclusa per il rimborso del supplemento rete (art. 40 lett. a e 41); e. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 44); f. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente o fornisce a quest’ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 57); g. contravviene a una disposizione d’applicazione la cui violazione è stata di- chiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notifi- cata con la comminatoria del presente articolo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 71 Perseguimento e giudizio 1 Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo (DPA). L’autorità competente è l’UFE. 2 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta spropor- zionati rispetto all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

27 RS 313.0

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Capitolo 14: Disposizioni finali

Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e al supplemento rete 1 I gestori di impianti che all’entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199828 sull’energia) continuano ad avervi diritto. Per l’esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. 2 Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell’entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano: a. le esclusioni secondo l’articolo 19 capoverso 4 di:

1. impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,

2. impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,

3. determinati impianti a biomassa;

b. la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l’im- missione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l’esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti; c. la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti. 3 Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d’attesa (conferma di inclusione nella lista d’attesa), anche se all’entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l’articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 pos- sono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d’investi- mento. 4 Gli aventi diritto secondo l’articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclu- sione nella lista d’attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. 5 I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all’articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corri- spondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l’immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d’opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione. 6 Nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di

28 RU 2007 3425

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risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l’arti- colo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell’anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.

Art. 73 Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete 1 Agli aventi diritto secondo gli articoli 26 e 27 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d’attesa prima dell’entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui all’articolo 28 relativa all’inizio dei lavori non si applica se l’im- pianto è già stato costruito. 2 Agli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 e 27 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d’attesa prima del 31 luglio 2013 l’articolo 24 capoverso 3 non si applica. 3 Chi, tra il 1° agosto 2013 e l’entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una decisione di massima vincolante in merito alla concessione di una fideiussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d’investimento, può chiedere all’UFE, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all’aumento della garanzia. 4 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento delle spese29 supplementari), le condizioni di raccordo di cui all’arti- colo 7 nel tenore del 26 giugno 199830 si applicano: a. agli impianti idroelettrici sino al 31 dicembre 2035; b. a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025. 5 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 4 per il ritiro di elettricità proveniente da impianti idroelettrici, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre ade- guatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

Art. 74 Disposizioni transitorie relative al Fondo per il supplemento rete, all’organo d’esecuzione e alle competenze 1 Il Fondo per il supplemento rete è istituito conformemente all’articolo 37 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile è dissolto e le risorse accumulate sono trasferite integralmente nel nuovo Fondo per il supplemento rete.

29 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 30 RU 1999 197

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2 Nella misura in cui la presente legge ne attribuisca loro la competenza, le autorità federali iniziano a svolgere i loro compiti dall’entrata in vigore della stessa e vi sono sostenute dalla società nazionale di rete, sempre che quest’ultima fosse competente in materia in virtù del diritto anteriore.

3 L’organo d’esecuzione è istituito conformemente all’articolo 64 entro un anno

dall’entrata in vigore della presente legge. La società nazionale di rete gli trasferisce, nel settore delle garanzie d’origine, la rappresentanza in seno ai comitati corrispon- denti e gli cede gratuitamente, nel settore dell’esecuzione, gli apparecchi, gli stru- menti di lavoro e l’infrastruttura mobile del precedente ente d’esecuzione. Il trasfe- rimento dei diritti, degli obblighi e dei valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione con l’istituzione sono esenti da tasse ed emolumenti. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari concernenti il processo d’istituzione. Le spese connesse con tale processo sono soggette all’approvazione da parte dell’UFE. 4 L’organo d’esecuzione esercita le sue competenze (art. 63) non appena istituito. Fino a quel momento si applica il regime delle competenze secondo il diritto ante- riore. 5 La ElCom giudica le controversie risultanti da procedimenti soggetti, quanto al regime delle competenze, al diritto anteriore, sempre che fosse competente in virtù di detto diritto.

Art. 75 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete Per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi secondo il diritto anteriore l’obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell’importo del rimborso per misure di efficienza energetica decade per i periodi di rimborso succes- sivi all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 76 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 77 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 21 maggio 2017.31

2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

3 L’articolo 32 capoverso 2, seconda e terza frase, nonché 2bis della legge federale sull’imposta federale diretta (all. n. II 3) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

31 FF 2017 4195

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Allegato (art. 76)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 26 giugno 199832 sull’energia è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. w Il ricorso è inammissibile contro: w. le decisioni in materia di diritto dell’elettricità concernenti l’approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l’espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l’esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d’importanza fondamentale.

2. Legge del 23 dicembre 201134 sul CO2

Art. 2 cpv. 1 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funziona- mento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).

32 RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231 33 RS 173.110 34 RS 641.71

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Titolo prima dell’art. 10 Sezione 2: Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

Art. 10 Principio

1 Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta

devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. 2 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. 3 A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l’anno corrispondente.

Art. 10a Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe 1 In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti. 2 Con il passaggio a nuovi obiettivi, il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limi- tato.

3 Può escludere determinati veicoli dal campo d’applicazione delle prescrizioni

relative alla riduzione delle emissioni di CO2. 4 Al riguardo, il Consiglio federale tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Art. 10b Rapporto e proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

1 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul grado di

raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 10 e degli obiettivi intermedi di cui all’articolo 10a capoverso 1, la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

2 Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore riduzione

delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2020. Al riguardo, tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Art. 11 Obiettivo individuale 1 Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l’obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell’importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili,

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da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall’altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. 2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

a. delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; b. delle norme dell’Unione europea. 3 Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. 4 Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all’anno, l’obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 12 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 1 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia calcola per ogni importatore o costruttore: a. l’obiettivo individuale; b. le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente. 2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell’approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capo- verso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato. 3 Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse.

Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale

1 Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un

costruttore superano l’obiettivo individuale, l’importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l’anno civile corrispondente: a. per gli anni 2017–2018:

1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,

2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,

3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,

4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e

152.00 franchi;

b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra

95.00 e 152.00 franchi.

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2 Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nel- l’Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni prima dell’inizio del corrispondente anno. 3 Per gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 supe- rano l’obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l’articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 11 capo- verso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell’obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.

4 I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

5 Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199635 sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. 6 Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l’importo da pagare conformemente ai capoversi 1–3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.

Art. 22 cpv. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b 4 Per centrali si intendono gli impianti che producono solo energia elettrica o con- temporaneamente anche energia termica da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se: b. sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza ter- mica superiore a 125 megawatt.

Titolo prima dell’art. 29 Capitolo 5: Tassa sul CO2 Sezione 1: Riscossione della tassa

Titolo prima dell’art. 31 Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 alle imprese che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4 Impegno a ridurre le emissioni di gas serra 1 Alle imprese di determinati settori economici la tassa sul CO2 è restituita, su richie- sta, a condizione che si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le

35 RS 641.61

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emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2020 (impegno di ridu- zione) e a presentare ogni anno un rapporto in merito.

3 La portata dell’impegno di riduzione si basa in particolare:

4 Il Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno di riduzione mediante la consegna di certificati di riduzione delle emis- sioni.

Art. 31a Imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e hanno preso un impegno di riduzione

1 L’impegno di riduzione viene adeguato, su richiesta, per le imprese che:

a. gestiscono un impianto di cogenerazione che adempie le esigenze di cui all’articolo 32a; e b. rispetto all’anno di riferimento 2012 producono una quantità supplementare di elettricità definita dal Consiglio federale, che viene impiegata al di fuori dell’impresa. 2 Il 40 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili impiegati comprovata- mente per la produzione dell’elettricità di cui al capoverso 1 è restituito soltanto se l’impresa prova alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l’efficienza energe- tica di imprese o impianti che prelevano elettricità o calore dall’impianto di cogene- razione.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

a. le misure di efficienza energetica che danno diritto alla restituzione; b. il periodo nel quale le misure di efficienza energetica devono essere prese; e c. la presentazione dei rapporti. 4 I proventi della tassa che non possono essere restituiti per mancato adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 sono distribuiti alla popolazione e all’eco- nomia conformemente all’articolo 36.

Art. 32 cpv. 1 1 Le imprese di cui all’articolo 31 che non rispettano l’impegno preso nei confronti della Confederazione versano a quest’ultima un importo di 125 franchi per tonnel- lata di CO2eq emessa in eccesso.

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Titolo prima dell’art. 32a Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Art. 32a Gestori di impianti di cogenerazione aventi diritto alla restituzione

1 Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno

preso un impegno di riduzione, la tassa sul CO2 è in parte restituita conformemente all’articolo 32b se l’impianto: a. è concepito essenzialmente per produrre calore; b. adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo. 2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e definisce le esigenze minime.

Art. 32b Entità e condizioni della restituzione parziale 1 Su richiesta è restituito in ogni caso il 60 per cento della tassa sul CO 2 applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità. 2 Il restante 40 per cento è restituito soltanto se il gestore prova alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la pro- pria efficienza energetica o l’efficienza energetica di imprese o impianti che prele- vano elettricità o calore dall’impianto di cogenerazione. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli analogamente a quanto previsto dall’arti- colo 31a capoverso 3. Per i proventi della tassa che non possono essere restituiti si applica l’articolo 31a capoverso 4.

Titolo prima dell’art. 32c Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico

Art. 32c A chi può provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico la tassa sul CO2 applicata a detti combustibili è restituita su richiesta.

Titolo prima dell’art. 33 Sezione 5: Procedura

Art. 33, rubrica Abrogata

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Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici 1 Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all’anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emis- sioni di CO2 degli edifici, compresa la diminuzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 della legge federale del 30 set- tembre 201636 sull’energia (LEne). 2 Per ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 degli edifici, la Confederazione sostiene i progetti per l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Vi destina una piccola parte delle risorse di cui al capoverso 1, ma al massimo 30 milioni di franchi. Il Consiglio federale stabilisce i criteri e le modalità del soste- gno nonché l’importo annuo massimo degli aiuti finanziari. 3 I contributi globali sono versati conformemente all’articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità: a. a complemento delle condizioni di cui all’articolo 52 LEne i contributi glo- bali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell’involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resi- stenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un’attuazione armonizzata; b. in deroga all’articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono suddivisi in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare. Il con- tributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento delle risorse disponibili. Il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo pro- gramma. 4 Se non sono impiegate, le risorse a disposizione di cui al capoverso 1 sono distri- buite alla popolazione e all’economia conformemente all’articolo 36.

Art. 44, rubrica False dichiarazioni sui veicoli

Art. 49a Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 1 Per quanto riguarda gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l’obbligo di presen- tare rapporto secondo l’articolo 10b capoverso 1 decorre dal 2019. 2I proventi vincolati della tassa sul CO2 di cui all’articolo 34 nel tenore del 23 dicembre 201137 riscossa, ma non impiegata, fino all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, sono impiegati conformemente al nuovo diritto. 3 I proventi vincolati di cui all’articolo 34 realizzati nel 2017 possono essere impie- gati, fino a un importo di 100 milioni di franchi, nell’ambito dell’articolo 34 capo-

36 RS 730.0 37 RU 2012 6989

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verso 3 lettera a nel tenore del 23 dicembre 2011. Ai Cantoni possono inoltre essere rimborsati i costi di esecuzione che essi devono sostenere a causa della sostituzione anticipata degli accordi programmatici per mezzo di contributi globali.

3. Legge federale del 14 dicembre 199038 sull’imposta federale diretta

Art. 32 cpv. 2, secondo e terzo periodo, e 2bis 2 … Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. 2bis I costi d’investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demo- lizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

4. Legge federale del 14 dicembre 199039 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3 lett. a e 3bis 3 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzio- ne, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energeti- co e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma: a. il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Can- toni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione; le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione; 3bis Gli investimenti e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immo- bile di sostituzione di cui al capoverso 3 lettera a sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

Art. 72v Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016 1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 9 capoversi 3 lettera a e 3bis entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016.

38 RS 642.11 39 RS 642.14

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2 Scaduto questo termine, l’articolo 9 capoversi 3 lettera a e 3bis è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone.

5. Legge del 22 giugno 197940 sulla pianificazione del territorio

Art. 6 cpv. 2 lett. bbis e 3 lett. b–bter 2 In vista dell’allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori: bbis. sono idonei alla produzione di elettricità generata da energie rinnovabili;

3 Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto:

b. del traffico; bbis. dell’approvvigionamento, segnatamente di quello di elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bter. degli edifici e impianti pubblici;

Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell’energia Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d’acqua adeguati per l’impiego delle energie rinnovabili.

6. Legge del 22 dicembre 191641 sulle forze idriche

Art. 60 cpv. 3ter 3ter Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.

7. Legge federale del 21 marzo 200342 sull’energia nucleare

Art. 9 Ritrattamento 1 Gli elementi combustibili esausti devono essere smaltiti come scorie radioattive. Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopi di ricerca.

40 RS 700 41 RS 721.80 42 RS 732.1

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Art. 12, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 1 1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un’auto- rizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l’articolo 12a.

Art. 12a Divieto di rilascio dell’autorizzazione di massima per centrali nucleari Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari.

Art. 74a Rapporto sugli sviluppi della tecnologia nucleare Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sugli sviluppi della tecnologia nucleare.

Art. 106 cpv. 1bis e 4 1bis Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la modifica di centrali nucleari esistenti.

4 Abrogato

8. Legge del 24 giugno 190243 sugli impianti elettrici

Inserire prima del titolo del capitolo II

Art. 3a 1 Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’Amministrazione federale e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti, in particolare:

a. la procedura per la riscossione degli emolumenti; b. l’ammontare degli emolumenti; c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolu- menti; d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. 3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equi- valenza e del principio di copertura dei costi. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

43 RS 734.0

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Art. 16 cpv. 2 lett. a e 5

2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:

a. l’Ispettorato; 5 Di regola, per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197944 sulla pianificazione del territorio. Il piano settoriale va elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedu- rali.

Art. 16abis

1 Il termine per l’evasione di una procedura di approvazione dei piani non può

superare due anni.

2 Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

9. Legge del 23 marzo 200745 sull’approvvigionamento elettrico

Art. 6 cpv. 4 e 7 4 Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. L’eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla forni- tura di energia. 7 Al raggruppamento per il consumo proprio si applicano gli articoli 17 e 18 della legge federale del 30 settembre 201646 sull’energia.

Art. 747 cpv. 3 e 5 3 Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. L’eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete non può essere presa in considerazione nel fissare la com- ponente tariffaria relativa alla fornitura di energia. 5 Al raggruppamento per il consumo proprio si applicano gli articoli 17 e 18 della legge federale del 30 settembre 201648 sull’energia.

44 RS 700 45 RS 734.7 46 RS 730.0

47 RU 2007 3425; non ancora in vigore

48 RS 730.0

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Art. 14 cpv. 3 lett. c ed e

3 I tariffari:

c. devono fondarsi sul profilo dell’acquisto e nella rete di un gestore di rete de- vono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti; e. devono tenere conto degli obiettivi di efficienza dell’infrastruttura di rete e dell’utilizzazione dell’energia elettrica.

Art. 15 cpv. 1 e 2, primo periodo 1 Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Essi comprendono un utile d’esercizio adegua- to. I costi d’esercizio e i costi del capitale di sistemi di misurazione intelligenti prescritti per legge, installati presso il consumatore finale, sono sempre costi compu- tabili. 2 Per costi d’esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti, rispettivamente con i sistemi di misurazione intelligenti instal- lati presso il consumatore finale. …

Titolo prima dell’art. 17a Sezione 2a: Sistemi di misurazione e di controllo

Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale è un dispositivo di misurazione dell’energia elettrica che supporta la trasmissione bidire- zionale di dati e registra tempo e quantità effettivi del consumo energetico presso il consumatore finale.

2 IlConsiglio federale può emanare prescrizioni sull’installazione di sistemi di

misurazione intelligenti presso il consumatore finale. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l’installazione di sistemi di misura- zione intelligenti presso tutti i consumatori finali o presso determinati gruppi di consumatori finali. 3 Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: a. trasmettere i dati di misurazione; b. supportare i sistemi tariffari; c. supportare altri servizi e applicazioni.

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Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione installati presso i consumatori finali e i produttori 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettri- ca, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. 2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali e i produttori. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. Il Consiglio federale può inoltre emanare disposizioni in particolare: a. sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; b. sul supporto di altri servizi e applicazioni; c. sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. 3 L’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti è subordinato al consenso dei consumatori finali e dei produttori presso i quali tali sistemi sono installati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 4 Il Consiglio federale può stabilire i costi che possono essere computati in quanto costi di rete. Può dichiarare computabili anche i costi cagionati al gestore di rete dall’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti di terzi.

Art. 17c Protezione dei dati 1 Al trattamento di dati in relazione con sistemi di misurazione, controllo o regola- zione intelligenti si applica la legge federale del 19 giugno 199249 sulla protezione dei dati. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione in materia di trattamento di dati. Può emanare disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misu- razioni del profilo di carico.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 20a Controlli di sicurezza relativi alle persone

1 Le persone incaricate presso la società nazionale di rete di svolgere compiti

nell’ambito dei quali possono influenzare la sicurezza della rete di trasporto e il suo esercizio affidabile e performante devono sottoporsi regolarmente a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

49 RS 235.1

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2 Il contenuto del controllo e la rilevazione dei dati sono retti dall’articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199750 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. I dati possono essere trattati. 3 La società nazionale di rete dispone lo svolgimento del controllo. Il risultato, corredato da una breve motivazione, deve esserle comunicato. 4 Il Consiglio federale indica le persone soggette al controllo e disciplina la proce- dura di controllo.

10. Legge federale del 19 dicembre 195851 sulla circolazione stradale

Art. 89b lett. m52 Il SIAC serve all’adempimento dei seguenti compiti: m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle auto- mobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri.

Art. 89e lett. g53 I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richia- mo ai seguenti dati: g. l’Ufficio federale dell’energia, per l’esecuzione della riduzio- ne delle emissioni di CO2 delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli a motore;

11. Legge del 4 ottobre 196354 sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 41 1. Principio Gli impianti non considerati nell’articolo 1 capoverso 2 e non esenta- ti dalla presente legge in virtù dell’articolo 1 capoverso 4 sono sottoposti, oltre che alle disposizioni del presente capo, soltanto a quelle sull’obbligo di trasporto (art. 13), sulla responsabilità civile e sull’assicurazione (capo III), sulle pene e sulle misure ammi- nistrative (capo V) e alle prescrizioni di sicurezza da emanarsi dal Consiglio federale.

50 RS 120 51 RS 741.01

52 RU 2012 6291; non ancora in vigore

53 RU 2012 6291; non ancora in vigore

54 RS 746.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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