AS 2017 7269
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)
Modifica del 30 novembre 2017
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3 3 Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di sostituto capo Perso- nale dell’Aggruppamento Difesa mantengono le loro condizioni d’assunzione prece- denti fintanto che esercitano tale funzione.
Titolo prima dell’art. 16 Capitolo 4: Impieghi, trasferimenti e domicilio
Art. 17 cpv. 1bis, primo periodo 1bis In caso di prestazioni insufficienti, di promozione a una funzione superiore o di necessità imperativa dell’esercito, il datore di lavoro può modificare in ogni momen- to l’assegnazione della persona interessata; la modifica è comunicata per scritto. …
Art. 18 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro 1 Il personale militare deve stabilire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 2 Vanno occupati alloggi presso il luogo di lavoro situati esclusivamente su territorio svizzero.
1 RS 172.220.111.310.2
2017-1539 7269
Personale militare. O del DDPS RU 2017
Art. 35a cpv. 2
2 Al capo dell’esercito, al capo del Comando Operazioni e al capo del Comando
Istruzione è assegnato un conducente personale.
Art. 41 Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2017 Il personale militare domiciliato al di fuori della Svizzera o del Principato del Liech- tenstein prima dell’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2017 deve trasferire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al più tardi entro il 31 dicembre 2019.
II L’ordinanza del 21 giugno 20052 sulla valutazione delle funzioni nel DDPS è modi- ficata come segue:
Allegato 1 n. 3.1 e 3.1a
Classe di Numero Funzione, criteri di valutazione stipendio
3.1 Pilota militare di professione 13
Candidati piloti militari di professione durante l’esame d’idoneità aeronautica nella scuola per piloti delle Forze aeree.
3.1a Pilota militare di professione 15 Aspiranti piloti militari di professione durante la formazione di base quale pilota militare di professione.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
30 novembre 2017 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
2 RS 172.220.111.343.1
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