AS 2017 7503
Ordinanza sulla giustizia militare
Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM)
del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 4c, 6 capoverso 1, 10 capoverso 1 nonché 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19791 (PPM); visto l’articolo 199 lettera a del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM); vista la legge militare del 3 febbraio 19953 (LM); visti gli articoli 4 capoverso 2 nonché 6 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 20164, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina il compito e l’organizzazione della giustizia milita- re nonché l’obbligo di prestare servizio militare dei membri della giustizia militare.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, è applicabile la pertinente legislazione militare. 2 I regolamenti e le istruzioni emanati sulla base della pertinente legislazione milita- re sono applicabili anche ai membri della giustizia militare se l’uditore in capo non ha emanato regolamenti e istruzioni particolari. 3 Nei casi in cui la pertinente legislazione militare oppure regolamenti o istruzioni emanati sulla base di quest’ultima fanno riferimento all’esercito e disciplinano i diritti e obblighi dei militari, le relative disposizioni si applicano anche alla giustizia militare e ai membri della giustizia militare.
RS 516.41
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4 Le disposizioni dell’ordinanza del 24 ottobre 19795 concernente la giustizia penale militare (OGPM) che disciplinano la procedura penale militare prevalgono su quelle della presente ordinanza.
Sezione 2: Compito
Art. 3 1 La giustizia militare opera sia in qualità di autorità amministrativa sia in qualità di autorità penale nel quadro delle sue competenze secondo il CPM, la PPM, l’OGPM6 e l’ordinanza del 22 novembre 20177 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM). 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste amministrative nell’esercito o nell’amministrazione militare.
Sezione 3: Compiti dell’uditore in capo
Art. 4 Uditore in capo 1 Nel quadro delle sue competenze secondo l’articolo 16 capoverso 1 PPM, l’uditore in capo assume nei confronti dei membri della giustizia militare tutte le funzioni attribuite al capo dell’esercito o al Comando Istruzione nei confronti dei militari. 2 Se non sono stati stabiliti in maniera esaustiva dal Consiglio federale e dal DDPS, l’uditore in capo stabilisce l’organizzazione e il numero dei membri della giustizia militare. 3 L’uditore in capo attribuisce i membri della giustizia militare alle rispettive regio- ni, ai rispettivi tribunali e alle rispettive funzioni. 4 Emana istruzioni concernenti le nomine e le promozioni degli ufficiali della giusti- zia militare e degli altri membri della giustizia militare alle rispettive funzioni, tenendo conto delle condizioni di cui all’allegato 1. È competente per le nomine e le promozioni. 5 Stabilisce i corsi di formazione e perfezionamento per gli ufficiali della giustizia militare, tenendo conto delle direttive di cui all’allegato 2.
6 Decide in merito alle domande di cui all’articolo 4 OOPSM8 concernenti
l’assegnazione all’esercito (giustizia militare) presentate da altre persone con parti- colari conoscenze specialistiche nel settore delle autorità giudiziarie e del persegui- mento penale. Disciplina l’obbligo di prestare servizio e il totale obbligatorio di
5 RS 322.2 6 RS 322.2 7 RS 512.21 8 RS 512.21
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giorni di servizio d’istruzione di dette persone in funzione delle necessità della giustizia militare, tenendo conto delle direttive di cui all’allegato 2. 7 È competente per il proscioglimento degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare conformemente all’articolo 10 capoverso 2. 8 Vigila sul regolare svolgimento dei procedimenti penali militari sotto il profilo organizzativo e può prendere disposizioni al riguardo.
9 Consiglia i giudici istruttori e gli uditori sulle questioni specialistiche.
10 Può chiamare in servizio i membri della giustizia militare per impartire lezioni di diritto penale militare in servizi d’istruzione della truppa. 11 Sottopone all’autorità competente proposte riguardo alle nomine di presidenti, giudici e giudici supplenti dei tribunali militari.
Art. 5 Comunicazioni all’uditore in capo 1 In relazione con procedimenti penali militari, il presidente del tribunale competente per il giorno della seduta comunica all’uditore in capo: a. il giorno della seduta con le trattande; b. il dispositivo della sentenza; c. l’annuncio e il ritiro di appelli e di ricorsi per cassazione. 2 In relazione con procedimenti penali militari, il presidente che dirige il tribunale presenta annualmente all’uditore in capo, a una data stabilita dall’uditore in capo, un rapporto sulle attività del tribunale. 3 In casi importanti, l’uditore informa l’uditore in capo sulla messa in stato d’accusa, con notificazione di una copia dell’atto d’accusa. 4 Il giudice istruttore comunica all’uditore in capo l’apertura e la chiusura di una procedura d’inchiesta della giustizia militare. 5 Le comunicazioni hanno sempre luogo per il tramite della cancelleria competente.
Sezione 4: Disposizioni amministrative e obbligo di prestare servizio militare
Art. 6 Incorporazione nella giustizia militare 1 I militari trasmettono all’uditore in capo le domande d’incorporazione nella giusti- zia militare per la via di servizio.
2 Se approva la domanda, l’uditore in capo sottopone all’organo competente
dell’esercito una proposta d’incorporazione come ufficiale della giustizia militare o come altro membro della giustizia militare.
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Art. 7 Subordinazione amministrativa 1 I membri della giustizia militare sono subordinati amministrativamente all’uditore in capo. 2 Sono fatte salve le attribuzioni del presidente che dirige il tribunale, del capo uditore e del capo giudice istruttore delle rispettive regioni nel quadro dell’ordine generale di servizio secondo l’articolo 22.
Art. 8 Potere disciplinare I membri della giustizia militare sottostanno al potere disciplinare dell’uditore in capo.
Art. 9 Struttura dei gradi La struttura dei gradi dei membri della giustizia militare è disciplinata nell’alle- gato 3.
Art. 10 Durata dell’obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare 1 L’obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare si estende sino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 13 LM e dipende dalla durata della permanenza nella funzione e dalle necessità della giustizia milita- re. La durata della permanenza nella rispettiva funzione si estende dai quattro agli otto anni. 2 Gli ufficiali della giustizia militare possono essere prosciolti prima del raggiungi- mento del limite d’età se: a. hanno raggiunto la durata massima della permanenza nella rispettiva funzio- ne secondo il capoverso 1; b. hanno prestato complessivamente 1200 giorni di servizio d’istruzione; c. dopo l’assunzione di una nuova funzione, hanno prestato nella nuova fun- zione almeno 240 giorni di servizio d’istruzione; o d. non sussiste più l’idoneità per un’incorporazione come ufficiale della giusti- zia militare e non può essere conferita loro un’altra funzione nella giustizia militare. 3 L’obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare può essere prorogato con il loro consenso e in caso di idoneità, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri membri della giustizia militare. 4 L’obbligo di prestare servizio militare non può essere prorogato oltre la fine dell’anno in cui l’ufficiale della giustizia militare interessato compie i 65 anni.
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Art. 11 Promozioni e nomine Le promozioni e le nomine di membri della giustizia militare rispondono alle neces- sità della giustizia militare e sono rette dall’articolo 4 capoverso 4.
Art. 12 Servizi volontari 1 I membri della giustizia militare che intendono prestare servizio militare su base volontaria presentano una relativa domanda all’uditore in capo.
2 La domanda è accolta se:
a. il servizio volontario risponde a una necessità della giustizia militare; e b. il datore di lavoro o l’ufficio regionale di collocamento competente ha dato il suo consenso scritto. 3 I membri della giustizia militare possono prestare su base volontaria al massimo
75 giorni di servizio d’istruzione su un periodo di due anni consecutivi.
Art. 13 Disponibilità costante a prestare servizio e congedo 1 I membri della giustizia militare sono costantemente disponibili a entrare in servi- zio, sempre che non siano in congedo o dispensati. Essi prestano servizio secondo il bisogno per l’intera durata del loro obbligo di prestare servizio militare.
2 Essi devono presentare una domanda di congedo se prevedono di non essere rag-
giungibili per più di 14 giorni al recapito notificato all’Ufficio dell’uditore in capo o se una simile assenza si verifica in maniera imprevista.
3 Sulle domande di congedo decide:
a. per congedi fino a 31 giorni:
1. il capo giudice istruttore, per le domande presentate da giudici istruttori,
2. il capo uditore, per le domande presentate da uditori,
3. il presidente che dirige il tribunale, per le domande presentate da segre-
tari di tribunale; b. per tutte le altre domande di congedo: l’uditore in capo.
Art. 14 Chiamata in servizio
1 L’uditore in capo chiama in servizio i membri della giustizia militare:
a. mediante un ordine di marcia personale; b. mediante una chiamata in servizio speciale. 2 I membri della giustizia militare possono prestare al massimo 75 giorni di servizio d’istruzione su un periodo di due anni consecutivi. Sono fatti salvi i servizi d’istruzione supplementari prestati su base volontaria secondo l’articolo 12 capo- verso 3.
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Art. 15 Uniforme
1 I membri della giustizia militare prestano servizio in uniforme.
2 Eccezionalmente, l’uditore in capo può ordinare che il servizio sia prestato in abiti borghesi.
Art. 16 Difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare 1 L’assunzione della difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare nel quadro di un’inchiesta della giustizia militare o di un procedimento penale militare non è ammessa.
2 Su richiesta, l’uditore in capo può autorizzare una deroga.
Sezione 5: Organizzazione delle autorità penali militari
Art. 17 Autorità di perseguimento penale 1 Vi sono tre Regioni Uditori e tre Regioni Giudici istruttori, distinte in base alla competenza linguistica: a. Regione Uditori 1 e Regione Giudici istruttori 1: di lingua francese; b. Regione Uditori 2 e Regione Giudici istruttori 2: di lingua tedesca; c. Regione Uditori 3 e Regione Giudici istruttori 3: di lingua italiana. 2 La competenza territoriale sussidiaria delle autorità di perseguimento penale se- condo l’articolo 26 capoverso 2 PPM è disciplinata nell’allegato 4. 3 Ogni Regione Uditori è diretta da un capo uditore, affiancato, se necessario, da un uditore responsabile. Il numero di uditori è disciplinato nell’allegato 5. 4 Ogni Regione Giudici istruttori è diretta da un capo giudice istruttore, affiancato, se necessario, da un giudice istruttore responsabile. Il numero di giudici istruttori è disciplinato nell’allegato 5.
Art. 18 Uditori e giudici istruttori straordinari 1 Per casi speciali, ad esempio per inchieste su infortuni aeronautici, l’uditore in capo può designare uditori straordinari o giudici istruttori straordinari. 2 L’uditore in capo può designare giudici istruttori straordinari per gli interrogatori di vittime di reati contro l’integrità sessuale secondo l’articolo 84d lettera a PPM.
Art. 19 Tribunali militari
1 I tribunali militari sono tre, con le seguenti competenze:
a. il Tribunale militare 1, con tre sezioni, è competente per i casi della Regione Uditori 1 e della Regione Giudici istruttori 1;
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b. il Tribunale militare 2, con quattro sezioni, è competente per i casi della Re- gione Uditori 2 e della Regione Giudici istruttori 2; c. il Tribunale militare 3, con una sezione, è competente per i casi della Regio- ne Uditori 3 e della Regione Giudici istruttori 3. 2 La competenza territoriale sussidiaria dei tribunali militari secondo l’articolo 26 capoverso 2 PPM è disciplinata nell’allegato 4. 3 Ogni tribunale militare è diretto da un presidente responsabile (presidente I).
4 L’uditore in capo può designare segretari di tribunale straordinari per gli interroga- tori di vittime di reati contro l’integrità sessuale secondo l’articolo 84d lettera a PPM.
Art. 20 Tribunali militari d’appello 1I tribunali militari d’appello sono tre, con una sezione ciascuno ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 PPM e con le seguenti competenze: a. il Tribunale militare d’appello 1 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 1; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua francese; b. il Tribunale militare d’appello 2 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 2; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua tedesca; c. il Tribunale militare d’appello 3 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 3; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua italiana. 2 Ogni tribunale militare d’appello è diretto da un presidente responsabile (presiden- te I). 3 Se necessario per ragioni organizzative, il capo del DDPS può suddividere i Tribu- nali militari d’appello in corti indipendenti.
Art. 21 Tribunale militare di cassazione Vi è un Tribunale militare di cassazione, diretto da un presidente.
Art. 22 Ordine generale di servizio 1 All’inizio dell’anno, il presidente che dirige il tribunale emana un ordine generale di servizio. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività del tribunale, nonché: a. il nome, il grado, il recapito, i relativi numeri di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica dei membri della giustizia militare attribuiti; b. l’elenco dei giudici e dei giudici supplenti; c. l’elenco dei difensori d’ufficio;
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d. l’indicazione dei giorni di seduta previsti e il piano ordinario delle sedute per l’anno in corso; e. l’indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica della cancelleria competente. 2 All’inizio dell’anno, il capo uditore emana un ordine generale di servizio. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività degli uditori nella Regione Uditori nonché le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, c ed e. 3 All’inizio dell’anno, il capo giudice istruttore emana un ordine generale di servizio. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività dei giudici istrut- tori nella Regione Giudici istruttori nonché le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, c ed e. 4 L’ordine generale di servizio per i tribunali deve essere visionato dall’uditore in capo; gli ordini generali di servizio per le Regioni Uditori e le Regioni Giudici istruttori devono essere approvati dall’uditore in capo.
5 La cancelleria competente invia i seguenti ordini di servizio:
a. l’ordine di servizio per il tribunale: ai membri della giustizia militare incor- porati nel tribunale, ai giudici, ai giudici supplenti, ai difensori d’ufficio del tribunale e all’Ufficio dell’uditore in capo; b. l’ordine di servizio per la Regione Uditori: ai membri della giustizia militare incorporati nella Regione Uditori, ai difensori d’ufficio della Regione Udito- ri e all’Ufficio dell’uditore in capo; c. l’ordine di servizio per la Regione Giudici istruttori: ai membri della giusti- zia militare incorporati nella Regione Giudici istruttori, ai difensori d’ufficio della Regione Giudici istruttori e all’Ufficio dell’uditore in capo.
Sezione 6: Contabilità
Art. 23 1 La Base logistica dell’esercito, unitamente all’Ufficio dell’uditore in capo, emana direttive sulla contabilità della giustizia militare. Essa tiene conto delle particolarità della giustizia militare. 2 La cancelleria competente tiene la contabilità. In caso di servizio attivo o di servi- zio d’appoggio, a ogni Regione Uditori, a ogni Regione Giudici istruttori e a ogni tribunale è assegnato un contabile.
3 La contabilità, i controlli e i giustificativi sono firmati:
a. nelle Regioni Uditori: dal capo uditore; b. nelle Regioni Giudici istruttori: dal capo giudice istruttore; c. nei tribunali: dal presidente che dirige il tribunale; d. negli ambiti rimanenti: dall’uditore in capo.
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 L’uditore in capo emana le direttive e le istruzioni secondo l’articolo 4 capoversi 2 e 4–6.
Art. 25 Modifica di un altro atto normativo La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato 6.
Art. 26 Disposizioni transitorie 1 Gli attuali ufficiali specialisti della giustizia militare assumono il grado della rispettiva funzione secondo l’allegato 3. 2 I procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ripresi secondo il nuovo diritto e dalle autorità penali competenti in virtù del nuovo diritto.
3 Alle proroghe dell’obbligo di prestare servizio militare approvate prima
dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimane applicabile il diritto anteriore. 4 I giudici e i giudici supplenti nominati dal Consiglio federale per i tribunali militari e i tribunali militari d’appello per il periodo amministrativo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 conservano le loro funzioni attuali nei rispettivi tribunali; per il resto del mandato si applica tuttavia il nuovo diritto.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 4)
Condizioni per le nomine e le promozioni degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare
1. Ufficiali della giustizia militare
1.1 Gli ufficiali della giustizia militare possono essere promossi al più presto
dopo aver esercitato la medesima funzione o aver portato il grado inferiore per quattro anni. 1.2 L’uditore in capo disciplina le ulteriori condizioni e, in singoli casi motivati, può prevedere eccezioni.
2. Aspiranti giudici istruttori secondo l’allegato 3 numero 5 lettera e
2.1 Gli aspiranti giudici istruttori possono essere promossi a giudici istruttori ordinari al più presto due anni dopo il cambiamento d’incorporazione nella giustizia militare nonché dopo aver partecipato ai corsi di formazione secon- do l’allegato 2. 2.2 L’uditore in capo disciplina le ulteriori condizioni e, in singoli casi motivati, può prevedere eccezioni.
3. Altri membri della giustizia militare
3.1 Ai membri della giustizia militare secondo l’articolo 2 capoverso 2 PPM,
incorporati nello stato maggiore dell’uditore in capo secondo l’allegato 3 numero 7, si applicano le stesse condizioni stabilite per gli ufficiali della giustizia militare secondo il numero 1.
3.2 I soldati e gli appuntati della truppa, incorporati come altri membri della
giustizia militare conformemente all’allegato 3 numero 8, possono essere promossi al grado immediatamente superiore, ma non a un grado superiore al grado di appuntato capo, al più presto dopo aver esercitato la loro funzio- ne per quattro anni.
3.3 L’uditore in capo disciplina le ulteriori condizioni.
3.4 I sottufficiali, sottufficiali superiori e gli ufficiali della truppa, incorporati come altri membri della giustizia militare conformemente all’allegato 3 nu- mero 8, conservano il loro grado attuale; non possono più essere promossi.
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 5 e 6)
Formazione e perfezionamento dei membri della giustizia militare
1. Presidenti dei tribunali, uditori e segretari di tribunale
1.1 I presidenti I e II dei tribunali (all. 3 n. 2 e 3), gli uditori e i segretari di tribunale sono chiamati in servizio ai corsi di formazione e di perfeziona- mento seguenti: – quando assumono per la prima volta la funzione: a un corso d’introdu- zione; – in ogni successivo anno di funzione: a un corso di perfezionamento.
1.2 L’uditore in capo stabilisce il momento della chiamata in servizio per il
corso d’introduzione nonché la durata e i contenuti dei corsi. Può prevedere ulteriori formazioni.
2. Giudici istruttori
2.1 I giudici istruttori sono chiamati in servizio a un corso di perfezionamento in ogni anno di funzione. 2.2 L’uditore in capo stabilisce la durata e i contenuti del corso. Può prevedere ulteriori formazioni.
3. Aspiranti giudici istruttori
3.1 Gli aspiranti giudici istruttori sono chiamati in servizio ai seguenti moduli d’istruzione, di regola durante i primi due anni dopo il cambiamento d’incorporazione nella giustizia militare: – a un corso d’introduzione; – a un modulo d’istruzione «Scienze forensi»; – a uno stage pratico presso un giudice istruttore.
3.2 L’uditore in capo stabilisce il momento della chiamata in servizio nonché la
durata e i contenuti del corso d’introduzione e dello stage pratico. Può pre- vedere ulteriori formazioni.
4. Formazione e perfezionamento supplementari per i membri della
giustizia militare
4.1 L’uditore in capo può prevedere ulteriori formazioni e perfezionamenti per i
membri della giustizia militare.
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Allegato 3 (art. 9 e 26 cpv. 1)
Struttura dei gradi dei membri della giustizia militare
1. Tribunale militare di cassazione:
1.1 presidente: col
(art. 15 cpv. 1 PPM)
1.2 sost presidente: col, ten col
1.3 uff diritto: ten col, magg
1.4 segretario di tribunale: ten col, magg
2. Tribunali militari d’appello:
2.1 presidente I: col
(art. 12 cpv. 1 PPM)
2.2 presidente II: col, ten col
(art. 12 cpv. 1 PPM)
2.3 segretario di tribunale: magg
3. Tribunali militari:
3.1 presidente I: col
(art. 8 cpv. 1 PPM)
3.2 sost presidente I: col, ten col
(art. 8 cpv. 1 PPM)
3.3 presidente II: ten col
(art. 8 cpv. 1 PPM)
3.4 segretario di tribunale: cap
4. Regioni Uditori:
4.1 capo uditore: col
4.2 sost capo uditore: col, ten col
4.3 uditore responsabile: ten col
4.4 uditore: ten col, magg
5. Regioni Giudici istruttori:
5.1 capo giudice istruttore: col
5.2 sost capo giudice istruttore: col, ten col
5.3 giudice istruttore responsabile: ten col
5.4 giudice istruttore: magg, cap
5.5 aspirante giudice istruttore:
Gli aspiranti giudici istruttori conservano come aspiranti il grado che avevano presso la truppa prima del cambiamento d’incorporazione.
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6. Giustizia militare delle Forze aeree:
6.1 capo GM FA: col
6.2 sost capo GM FA: ten col
7. Stato maggiore dell’uditore in capo:
7.1 UC: br
(art. 17 cpv. 2 PPM)
7.2 sost UC: col, ten col
(art. 17 cpv. 2 PPM)
7.3 capo SM UC: col
7.4 capo Personale GM: col
7.5 uff GM UC: col, ten col,
magg, cap
7.6 capo Istruzione: col
7.7 sost capo Istruzione: ten col
7.8 uff Istruzione: magg, cap
7.9 capo Comunicazione: col
7.10 sost capo Comunicazione: ten col
7.11 uff Comunicazione: magg, cap
7.12 capo Diritto: col
7.13 sost capo Diritto: ten col
7.14 uff Diritto: magg, cap
8. altri membri della giustizia militare:
Gli altri membri della giustizia militare conservano il grado che avevano presso la truppa prima del cambiamento d’incorporazione nella giustizia mi- litare.
9. Legenda:
br brigadiere cap capitano col colonnello FA Forze aeree GM giustizia militare magg maggiore SM stato maggiore sost sostituto ten col tenente colonnello UC uditore in capo uff ufficiale
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Allegato 4 (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 2)
Competenza sussidiaria delle autorità penali secondo il luogo del reato conformemente all’articolo 26 capoverso 2 PPM
A titolo sussidiario, le autorità penali sono territorialmente competenti come segue:
Regione Uditori 1, Regione Giudici istruttori 1, Tribunale militare 1 Cantone di Berna: distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville Cantone di Friburgo, eccettuati i distretti della Singine e del Lago Cantone di Vaud Cantone del Vallese, eccettuati i distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura
Regione Uditori 2, Regione Giudici istruttori 2, Tribunale militare 2 Cantone di Zurigo Cantone di Berna, eccettuati i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Glarona Cantone di Zugo Cantone di Friburgo: distretti della Singine e del Lago Cantone di Soletta Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello Esterno Cantone di Appenzello Interno
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Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni, eccettuato il distretto della Moesa Cantone di Argovia Cantone di Turgovia Cantone del Vallese: distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp
Regione Uditori 3, Regione Giudici istruttori 3, Tribunale militare 3 Cantone del Ticino Cantone dei Grigioni: distretto della Moesa
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Allegato 5 (art. 17 cpv. 3 e 4)
Effettivi delle autorità di perseguimento penale
1. Effettivo degli uditori
Regione Uditori 1: al massimo 47 uditori Regione Uditori 2: al massimo 60 uditori Regione Uditori 3: al massimo 14 uditori
2. Effettivo dei giudici istruttori
Regione Giudici istruttori 1: al massimo 51 giudici istruttori Regione Giudici istruttori 2: al massimo 66 giudici istruttori Regione Giudici istruttori 3: al massimo 20 giudici istruttori
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Allegato 6 (art. 25)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 ottobre 19799 concernente la giustizia penale militare è modifi- cata come segue:
Art. 1, 2, 4, 6–18, 20 e 21 Abrogati
Art. 23 Assistenza giudiziaria tra autorità penali militari 1 L’assistenza giudiziaria tra autorità penali militari deve limitarsi a singole opera- zioni di inchiesta e a singoli atti procedurali e essere chiesta soltanto se consente di evitare difficoltà linguistiche, notevoli perdite di tempo o spese sproporzionate. 2 Le domande d’assistenza giudiziaria delle autorità di perseguimento penale devono essere indirizzate: a. dall’uditore: al capo della sua Regione Uditori e, per il tramite di quest’ultimo, al capo della Regione Uditori richiesta; b. dal giudice istruttore: al capo della sua Regione Giudici istruttori e, per il tramite di quest’ultimo, al capo della Regione Giudici istruttori richiesta. 3 Se sono ordinate assunzioni di prove secondo l’articolo 128 capoverso 1 PPM, il presidente deve indirizzare le domande d’assistenza giudiziaria dei tribunali militari al capo della Regione Giudici istruttori richiesta; quest’ultimo ne affida il disbrigo a uno dei suoi giudici istruttori. 4 In caso di altri atti procedurali giudiziari, il presidente deve indirizzare le domande d’assistenza giudiziaria dei tribunali militari al presidente che dirige il tribunale militare richiesto.
Art. 26 Abrogato
Art. 29 cpv. 2
2 La cancelleria competente provvede alle relazioni con il RIPOL.
Art. 31 Controllo della carcerazione 1 L’ufficiale della giustizia militare che ha ordinato una privazione della libertà ne annuncia senza indugio l’inizio, la proroga e la fine alla cancelleria competente.
9 RS 322.2
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2 Se la durata legalmente ammissibile o autorizzata della privazione della libertà (art. 55a e 59 cpv. 2 PPM) è superata, la cancelleria competente ne informa senza indugio l’uditore in capo.
Art. 34 cpv. 1 1 Se il detentore di documenti o di supporti d’immagine e di suono si oppone alla perquisizione, gli oggetti sono sigillati e posti sotto custodia (art. 67 cpv. 3 PPM). Il giudice istruttore fa rapporto al presidente che dirige il tribunale militare competente per la Regione Giudici istruttori interessata e presenta la sua domanda. Il suddetto presidente chiede il parere scritto dell’interessato. Notifica per scritto la sua decisio- ne, brevemente motivata, al giudice istruttore e all’interessato.
Art. 35a cpv. 2 Abrogato
Art. 41 cpv. 1
1 Immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine d’inchiesta, il giudice istruttore
esamina d’ufficio la competenza di chi ha ordinato l’inchiesta, come anche la com- petenza per materia e per luogo della sua Regione Giudici istruttori. Egli ne indica la risultanza nella decisione d’apertura.
Art. 58 cpv. 2 lett. b–d 2 La competenza di decidere circa l’abrogazione della classificazione spetta, d’intesa con il depositario del segreto: b. dopo la conclusione dell’istruzione preparatoria e fino alla conclusione defi- nitiva della procedura mediante desistenza dal procedimento penale o decre- to d’accusa oppure fino alla messa in stato d’accusa: all’uditore; c. dopo la messa in stato d’accusa e fino alla chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: al presidente competente; d. dopo la conclusione dell’assunzione preliminare delle prove oppure dopo la chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: all’uditore in capo.
Art. 60a cpv. 2 lett. h e 3
2 Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:
h. al Comando Istruzione e alla Base logistica dell’esercito in caso di reati in materia di circolazione stradale; 3 Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell’esercito e al Comando Istruzione; se sufficiente, in vece della notificazione della sentenza può essere steso un rapporto.
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Art. 67 Se, in caso di domanda di revisione, sono necessarie nuove inchieste da parte di un giudice istruttore, questi è designato dall’uditore in capo, previa consultazione del presidente competente e del capo della Regione Giudici istruttori interessata.
Art. 73 cpv. 2 2 Se il condannato in contumacia si costituisce o è arrestato e chiede la revoca della sentenza, la cancelleria competente, previa consultazione del presidente che dirige il tribunale, provvede affinché il Cantone d’esecuzione revochi la segnalazione. Se il condannato accetta la sentenza, il Cantone d’esecuzione revoca da sé la segnala- zione.
Art. 94 cpv. 1 1 Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell’esercito e al sostituto di quest’ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell’esercito e al Comando Istruzione (Personale dell’esercito).
Art. 95 cpv. 1 lett. c
1 Il potere disciplinare spetta:
c. al Comando Istruzione in tutti gli altri casi.
Allegato 1 Abrogato
Allegato 2 numero 2 lett. e–x Sono organi di comando superiori (art. 198 CPM): e. il capo Comando Operazioni; f. il capo dello Stato maggiore dello Stato maggiore dell’esercito; g. il capo del Servizio informazioni militare e del Servizio per la protezione preventiva dell’esercito (SPPEs); h. i comandanti dello Stato maggiore delle Forze terrestri e delle brigate mec- canizzate; i. i comandanti delle divisioni territoriali; j. il comandante della polizia militare; k. il comandante delle Forze aeree, il capo della Centrale operativa delle Forze aeree e il comandante della brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree;
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l. il comando forze speciali; m. i comandanti dei battaglioni e dei gruppi; n. i comandanti d’aerodromo; o. i comandanti delle squadre d’aviazione; p. i capi degli stati maggiori specializzati; q. il comandante della Base logistica dell’esercito e il comandante della brigata logistica; r. il comandante della Base d’aiuto alla condotta e il comandante della brigata d’aiuto alla condotta; s. il capo Comando Istruzione; t. il comandante dell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQE); u. i comandanti delle formazioni d’addestramento; v. i comandanti delle scuole, dei corsi di formazione, dei centri di competenza e dei corsi; w. il capo Personale dell’esercito; x. i militari di professione con grado d’ufficiale che esercitano la funzione di istruttori d’unità.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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