AS 2017 7625
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 4 lett. a 4 Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinun- cia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvibilità (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la con- versione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi: a. il computo ai fini della copertura delle esigenze per il cuscinetto di fondi propri secondo l’articolo 43 capoverso 1 e l’allegato 8; e
Art. 46 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio) 1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detene- re fondi propri di base pari al 3 per cento delle posizioni non ponderate (esposizione totale).
2 L’esposizione totale corrisponde al denominatore del leverage ratio calcolato
secondo gli standard minimi di Basilea. La FINMA emana disposizioni di esecuzio- ne tecniche. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.
Art. 48 cpv. 2 2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.
1 RS 952.03
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Art. 55 cpv. 1 e 3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 95 Grandi rischi e altri rischi di credito rilevanti 1 Sussiste un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una contro- parte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40. 2 Le banche devono identificare i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate, sorve- gliarli e osservare i relativi obblighi di comunicazione.
Art. 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva 1 Nell’identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considera- te tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.
2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.
3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:
a. le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31–
40 per l’importo dedotto;
b. le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche. 4 Le posizioni che ai fini della determinazione dei fondi propri minimi sono ponde- rate al 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva. 5 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.
Art. 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi
1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di
base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
2 Questo limite massimo non si applica:
a. alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali; b. alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a; c. alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della let- tera a; d. alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).
3 La determinazione delle posizioni si basa sull’articolo 119 capoverso 3.
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Art. 98 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche e di commercianti di valori mobiliari In deroga all’articolo 97 capoverso 1, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR2 il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti di banche e di commercianti di valori immobiliari, sempreché non si tratti di banche o di gruppi finanziari designati come di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capo- verso 3 LBCR o secondo l’articolo 136 capoverso 2 lettera b, ammonta al 100 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31– 40.
Art. 99 Superamento del limite massimo 1 Il limite massimo di un grande rischio non può essere superato, salvo nei casi di cui ai capoversi 2 e 3. 2 Il superamento è ammesso se è legato all’esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti e non supera i cinque giorni feriali bancari. 3 È inoltre possibile superare il limite massimo se il superamento costituisce unica- mente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario. 4 L’importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capo- verso 3 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L’eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall’esecuzione legale della riunione.
Titolo prima dell’art. 100 Sezione 3: Obblighi di comunicazione in relazione ai grandi rischi e ad altri rischi di credito rilevanti
Art. 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti 1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti esistenti: a. trimestralmente, su base individuale; b. semestralmente, su base consolidata.
2 Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA e
trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla Banca nazionale svizzera.
3 Per le comunicazioni valgono i seguenti giorni di riferimento:
a. posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
2 RS 952.02
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b. fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o pre- cedenti.
4 Devono essere comunicati segnatamente:
a. tutti i grandi rischi; b. tutte le posizioni che, senza l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili; c. tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base compu- tabili. 5 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di impor- to maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.
6 Le posizioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere comunicate sotto forma di
valori sia prima che dopo l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1. 7 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi». 8 Se concerne una società del gruppo, nelle comunicazioni il grande rischio è desi- gnato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere co- municate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massi- mo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d. 9 La società di audit esamina i sistemi di controllo interno alla banca implementati per garantire la corretta identificazione e comunicazione dei rischi e valuta l’evolu- zione di questi ultimi.
Art. 101 Comunicazione di superamenti non ammessi Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un’eccezione ai sensi dell’articolo 99, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA e correggere l’eccedenza entro breve termine. Tale termine deve essere approvato dalla FINMA. Sono esclusi dall’obbligo di comuni- cazione i superamenti del limite massimo dovuti all’osservanza del principio della contabilizzazione alla data di negoziazione e relativi a operazioni che, in base ai giorni di valuta, saranno regolate nei due giorni feriali bancari successivi.
Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell’articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla Banca nazionale svizzera nonché all’organo competente per la direzione generale, la vigi-
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lanza e il controllo unitamente alla comunicazione dei grandi rischi esistenti ai sensi dell’articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo l’articolo 111a capoverso 1 e società del gruppo secondo l’articolo 111a capoverso 3.
Art. 104, 105, 107 e 108 Abrogati
Art. 109 Gruppo di controparti associate
1 Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:
a. fra le quali vi è un rapporto di controllo o un’interdipendenza economica; b. detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono domi- nate direttamente o indirettamente; o c. che formano un consorzio.
2 I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.
3 Se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il
5 per cento dei fondi propri di base computabili, entro tre mesi, e in seguito con cadenza adeguata, deve essere verificata l’esistenza di un’interdipendenza economi- ca fra le controparti. 4 Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compen- sazione. 5 Le imprese dell’ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all’ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se: a. l’ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell’impresa; o b. l’impresa è una banca.
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 111a Posizioni interne al gruppo
1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario
sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al grup- po nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite mas- simo di cui all’articolo 97 se le società del gruppo: a. sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o b. hanno come controparte esclusiva le società del gruppo che sottostanno sin- golarmente a una vigilanza adeguata.
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2 La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni
d’esecuzione l’eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1. 3 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
Art. 112
1 La FINMA disciplina in quale misura possono essere previste agevolazioni
nell’adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR3. 2 La FINMA può inoltre allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Può segnatamente: a. stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione inferiori o limiti massimi inferiori; b. prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indiret- tamente da una banca; c. ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo; d. dichiarare non applicabile l’eccezione al limite massimo ai sensi dell’arti- colo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l’insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 111a capoverso 1; e. esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario; f. esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a; g. ridurre o aumentare per una singola controparte le aliquote di ponderazione applicabili; h. impartire un termine diverso da quello di cui all’articolo 99 capoverso 4; i. consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all’articolo 109 capoverso 1; j. consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l’inadempienza di una controparte stretta- mente legata a essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.
3 RS 952.02
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Titolo prima dell’art. 113 Capitolo 2: Calcolo della posizione complessiva Sezione 1: Ponderazione
Art. 113 1 Le posizioni nei confronti di una controparte devono essere in linea di massima ponderate con l’aliquota del 100 per cento.
2 Devono essere ponderate diversamente le posizioni:
a. nei confronti dei Cantoni delle classi di rating 1 e 2: con l’aliquota del
20 per cento;
b. in obbligazioni fondiarie svizzere emesse secondo la legge del 25 giu- gno 19304 sulle obbligazioni fondiarie: con l’aliquota del 10 per cento; c. in titoli di credito coperti di cui all’articolo 118 capoverso 1 lettera c: con l’aliquota del 20 per cento.
Titolo prima dell’art. 114 Sezione 2: Somma
Art. 114 Per la determinazione della posizione complessiva nei confronti di una controparte occorre sommare le rispettive posizioni nel portafoglio di negoziazione con le posi- zioni nel portafoglio della banca. Non è consentito compensare le posizioni corte nel portafoglio di negoziazione con quelle lunghe nel portafoglio della banca.
Titolo prima dell’art. 115 Sezione 3: Calcolo delle posizioni in generale
Art. 115 Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte 1 I valori delle posizioni per i derivati che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo l’articolo 57. 2 Per i derivati non lineari che figurano nel portafoglio di negoziazione, nel valore delle posizioni deve inoltre essere calcolato il rischio di credito dei valori patrimo- niali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale. 3 I valori delle posizioni per le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari, che figurano nel portafoglio della banca e in
4 RS 211.423.4
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quello di negoziazione, devono essere calcolati secondo l’approccio semplificato o completo disponibili per il calcolo dei fondi propri minimi. Gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 116 Altre posizioni in bilancio Per le posizioni in bilancio che figurano nel portafoglio della banca ma non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni in bilancio possono essere dedotti. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.
Art. 117 Posizioni fuori bilancio 1 Le posizioni fuori bilancio che figurano nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni fuori bilancio possono essere dedotti. Se si tratta delle posizioni di cui all’allegato 1 numero 1.3, occorre applicare un fattore di con- versione del credito pari allo 0,1 anziché allo 0,0. 2 Agli impegni di credito irrevocabili nell’ambito di un credito sindacato devono essere applicati i seguenti fattori di conversione del credito: a. 0,1 dal momento dell’assunzione dell’impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte; b. 0,5 dal e compreso il momento dell’accettazione dell’impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell’avvio della fase di sindaca- zione; c. 0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista; d. 1,0 per l’intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).
Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni
1 La FINMA disciplina il calcolo:
a. delle posizioni nel portafoglio di negoziazione; b. delle posizioni nei confronti di controparti centrali; c. delle posizioni in titoli di credito coperti; d. delle posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento; e. di ulteriori posizioni.
2 A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.
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Titolo prima dell’art. 119 Sezione 4: Riduzione dei rischi
Art. 119
1 Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:
a. la compensazione di posizioni in bilancio («netting»); b. le garanzie; c. i derivati di credito; d. le garanzie riconosciute secondo l’AS-BRI. 2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che questi strumenti di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.
3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda
sugli standard minimi di Basilea.
Art. 120–123 e 125a Abrogati
Art. 136 Grande rischio
1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di
base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.
2 Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di
base secondo il capoverso 1 in caso di: a. posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR; b. posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board». 3 Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione: a. di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capo- verso 3 LBCR; b. di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.
4 Per il resto si applica per analogia l’articolo 99.
Art. 137, 138 e 148 Abrogati
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Art. 148g 1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati volto a determinare i fondi propri necessari deve essere effettuato conformemente agli articoli 56–59 entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016. 2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve essere effettuata conformemente all’articolo 66 capo- verso 3bis entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016. 3 Fino al 31 dicembre 2019 la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell’ambito del titolo quarto può essere effettuata anche secondo il metodo del valore di mercato o il metodo standard conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 20165. La FINMA può prorogare tale termine.
Titolo prima dell’art. 148h Sezione 5: Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017
Art. 148h Le banche che prevedono o presumono di superare illecitamente dal 1° gen- naio 2019 il limite massimo dei grandi rischi (art. 97–99), contattano la FINMA entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 Gli articoli 20 capoverso 4 lettera a, 46, 125a, 148g e 148h entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RU 2012 5441
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