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AS 2018 1117

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20162, decreta:

Art. 1

1 La Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 20113 sulla prevenzione e

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Con- venzione) è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3 Fondandosi sull’articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve: a. riserva in merito all’articolo 44 paragrafo 1 lettera e: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 1 let- tera e; b. riserva in merito all’articolo 44 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 3 per quanto riguarda fattispecie di violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché di aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione);

2016-2229 1117

Approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e RU 2018 la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. DF

c. riserva in merito all’articolo 55 paragrafo 1: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in partico- lari casi o circostanze l’articolo 55 paragrafo 1 per quanto riguarda forme lievi di violenza fisica (art. 35 della Convenzione); d. riserva in merito all’articolo 59: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in partico- lari casi o circostanze l’articolo 59. 4 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora diventino prive d’oggetto.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2017.4

20 marzo 2018 Cancelleria federale

4 FF 2017 3681

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