AS 2018 1187
Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica l'ordinanza sui giudici e l'ordinanza sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale
Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica l’ordinanza sui giudici e l’ordinanza sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale
del 17 marzo 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 17 giugno 20162, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici
Art. 3 Durata della carica La durata della carica è disciplinata dall’articolo 48 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, dall’articolo 9 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale e dall’articolo 13 della legge del
20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti.
Art. 6 cpv. 4 4 I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale e i vicepresidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assi- curato di 5000 franchi all’anno.
2016-0801 1187
Modifica dell’ordinanza sui giudici e dell’ordinanza sui posti RU 2018 di giudice presso il Tribunale penale federale. O dell’AF
2. Ordinanza dell’Assemblea federale del 13 dicembre 20134 sui posti
di giudice presso il Tribunale penale federale
Art. 1 Posti di giudice L’organico del Tribunale penale federale comprende: a. al massimo e complessivamente 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali; b. al massimo e complessivamente 3 giudici non di carriera nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali; c. al massimo 2 posti di giudice ordinario a tempo pieno nella Corte d’appello; d. al massimo 10 giudici non di carriera nella Corte d’appello.
II La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore unitamente alla modifica del 17 marzo 20175 della legge del 19 marzo 20106 sull’organizzazione delle autorità penali (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale).
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Entrata in vigore Conformemente alla sua cifra II, la presente presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
27 marzo 2018 Cancelleria federale
4 RS 173.713.150 5 RU 2017 5769 6 RS 173.71