AS 2018 1575
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)
Modifica del 12 marzo 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 23 dell’ordinanza del 15 agosto 20121 sui giocattoli, ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 2012 sui giocattoli è modificata come segue:
Art. 25d Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018 I giocattoli che non corrispondono alla modifica del 12 marzo 2018 della presente ordinanza possono essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019. Possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
12 marzo 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 817.023.11
2017-3451 1575
O sui giocattoli RU 2018
Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 lett. b)
Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli
N. 3/11 lett. a
11. Valori limite per la prova di migrazione:
a. in deroga ai numeri 3 e 4 non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:
Elemento o composto mg/kg di materiale mg/kg di materiale mg/kg di materiale per giocattoli secco, per giocattoli liquido rimovibile dal fragile, in polvere o colloso giocattolo mediante o flessibile raschiatura
Alluminio 5625 1406 70000 Antimonio 45 11,3 560 Arsenico 3,8 0,9 47 Bario 1500 375 18750 Boro 1200 300 15000 Cadmio 1,3 0,3 17 Cromo(3+) 37,5 9,4 460 Cromo(6+) 0,02 0,005 0,2 Cobalto 10,5 2,6 130 Rame 622,5 156 7700 Piombo 2,0 0,5 23 Manganese 1200 300 15000 Mercurio 7,5 1,9 94 Nichel 75 18,8 930 Selenio 37,5 9,4 460 Stronzio 4500 1125 56000 Stagno 15000 3750 180000 Stagno organico 0,9 0,2 12 Zinco 3750 938 46000
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O sui giocattoli RU 2018
N. 3/15 15. Per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca si applicano i seguenti specifici valori limite:
Sostanza Numero CAS Valore limite
TCEP 115-96-8 5 mg/kg (valore limite per il contenuto) TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (valore limite per il contenuto) TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (valore limite per il contenuto) Bisfenolo A 80-05-7 0,04 mg/l (valore limite di migrazione) secondo le procedure conformi alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:20052 Formammide 75-12-7 20 μg/m3 (valore limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (valore soglia riferita al contenuto). 1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base 3(2H)-one acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005 Massa di reazione di: 55965-84-9 1 mg/kg (tenore limite) in materiali a base 5-cloro-2-metil-4- acquosa isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol- 3- one (n. CE 220- 239-6) (3:1) 5-cloro-2- 26172-55-4 0,75 mg/kg (tenore limite) in materiali a base metilisotiazolin- acquosa 3(2H)-one 2-metilisotiazolin- 2682-20-4 0,25 mg/kg (tenore limite) in materiali a base 3(2H)-one acquosa Fenolo 108-95-2 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
10 mg/kg (tenore limite) come conservante
conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005
2 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente e ottenuti a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29,
8400 Winterthur; www.snv.ch.
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