AS 2018 1579
AS 2018 1579
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 21 marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
a. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell’ordinanza del 25 novembre 19962 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure b. le persone che hanno superato l’esame di professione federale secondo il regolamento d’esame del 7 agosto 20173 concernente l’esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell’ambito della sicurezza.
2 Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:
a. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che atte- stano l’acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento pro- fessionale conformi all’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicu- rezza sul lavoro; b. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professio- nale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS).
3 Il regolamento può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet: www.sefri.admin.ch > Elenco delle professioni SEFRI > Professioni A–Z > 62140
2017-3543 1579
O sulla prevenzione degli infortuni RU 2018
3 Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equiva- lente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 3bis Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione perma- nente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall’articolo
7 dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
4 Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
Art. 11dbis Decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 1 Prima di emanare una decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, gli organi di esecuzione sentono l’UFSP e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 2 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all’UFSP. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
21 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr