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AS 2018 1685

Ordinanza sulla protezione delle acque

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica dell’11 aprile 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 2 lett. b 2 Per l’immissione di acque di drenaggio provenienti da opere sotterranee in corsi d’acqua vale quanto segue: b. il riscaldamento del corso d’acqua non deve superare di più di 3 °C la tem- peratura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zo- na della trota, il riscaldamento non deve superare tale temperatura di più di 1,5 °C;

All. 2 n. 12 cpv. 4, primo periodo 4 L’apporto o il prelievo di calore non deve provocare una variazione della tempera- tura dell’acqua di più di 3 °C rispetto allo stato più prossimo a quello naturale; nei tratti di corsi d’acqua della zona della trota, la temperatura non deve variare di più di 1,5 °C. …

All. 3.3 n. 21 cpv. 1 e 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. aeb 1 Gli impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti devono essere proget- tati e fatti funzionare secondo lo stato della tecnica in modo tale da ridurre al mini- mo il calore prodotto e recuperare nella misura del possibile il calore residuo. 4 Se l’acqua di raffreddamento viene immessa in corsi d’acqua o in tratti d’acqua ferma dei fiumi, valgono le seguenti esigenze:

1 RS 814.201

2017-0614 1685

Protezione delle acque. O RU 2018

a. la temperatura dell’acqua di raffreddamento non deve superare i 30 °C. In deroga a ciò, l’autorità può ammettere una temperatura di al massimo 33 °C se la temperatura delle acque dalle quali avviene il prelievo supera i 20 °C; b. il riscaldamento del corso d'acqua non deve provocare un aumento di più di

3 °C della temperatura più prossima allo stato naturale; nei tratti di corsi

d'acqua della zona della trota, tale temperatura non deve aumentare di più di 1,5 °C; la temperatura non deve superare i 25 °C. Quando la temperatura dell’acqua supera i 25 °C, l’autorità può ammettere deroghe se il riscalda- mento della temperatura delle acque è di al massimo 0,01 °C per immissione o se l’immissione proviene da una centrale nucleare esistente.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.

11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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