AS 2018 1857
Decisione n. 1/2018 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 modificato
Traduzione
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2018 del Comitato misto Svizzera–UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 modificato
Approvata il 20 aprile 2018 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2018
Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 19721, modificato dall’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea del 26 ottobre 2004 che modifica l’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 19722 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 7 del protocollo 23, considerando quanto segue: (1) Ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento dalle parti contraenti. (2) Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. (3) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nelle tabelle III e IV del protocollo n. 2, ha adottato la presente decisione:
2018-1272 1857
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2018 RU 2018
Art. 1 Il protocollo n. 2 dell’accordo è così modificato: a) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione; b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell’allegato II della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2018.
Fatto a Bruxells, il 20 aprile 2018
Per il Comitato misto: Il presidente, Lukas Siegenthaler
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2018 RU 2018
Allegato I «Tabella III Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera
Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 applicato applicato in Svizzera nell’UE Prezzo interno Prezzo interno Differenza prezzo di Differenza prezzo di riferimento di riferimento riferimento di riferimento CHF per CHF per CHF per € per
100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti
Frumento tenero 50,55 20,58 29,95 0.00 Frumento duro – – 1,20 0.00 Segala 41,05 20,28 20,75 0.00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 92,49 42,89 49,60 0.00 Latte intero in polvere 585,28 358,72 226,55 0.00 Latte scremato in polvere 394,17 195,36 198,80 0.00 Burro 1010,24 642,03 368,20 0.00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38,00 0.00 Patate fresche 40,93 22,50 18,45 0.00 Grasso vegetale – – 170,00 0.00»
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2018 RU 2018
Allegato II «Tabella IV
b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola Importo di base applicato in Importo di base applicato Svizzera nell’UE (art. 3 par. 2) (art. 4 par. 2) CHF per 100 kg netti € per 100 kg netti
Frumento tenero 24,40 0.00 Frumento duro 1,00 0.00 Segala 16,90 0.00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 40,40 0.00 Latte intero in polvere 184,65 0.00 Latte scremato in polvere 162,00 0.00 Burro 300,10 0.00 Zucchero bianco – – Uova 30,95 0.00 Patate fresche 13,35 0.00 Grasso vegetale 138,55 0.00»