AS 2018 2069
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie
Modifica del 25 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutto l’atto normativo «peste aviaria (influenza aviaria)» e «peste aviaria» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «influenza aviaria». 2 In tutto l’atto normativo «impianto di macellazione» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «macello». 3 In tutto l’atto normativo «disposizioni di carattere tecnico», «direttive tecniche» e «disposizioni tecniche» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «prescrizioni tecniche».
4 Concerne soltanto il testo francese.
5 In tutto l’atto normativo «volatili» è sostituita, con i necessari adeguamenti gram- maticali, con «pollame».
Art. 2 lett. g Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: g. la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease);
Art. 4 lett. l Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:
1. l’infezione del pollame da Salmonella;
1 RS 916.401
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Art. 8 Dati sugli animali ad unghia fessa 1 Per gli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda detentrice di animali, i detentori di animali devono registrare i dati seguenti: a. per gli animali delle specie bovina e caprina: i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte; b. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.
2 I dati vanno registrati entro tre giorni.
Art. 10 cpv. 1bis 1bis I marchi auricolari con microchip per l’identificazione degli animali ad unghia fessa sono assegnati dal gestore della banca dati sul traffico di animali.
Art. 12 cpv. 1, 2 lett. c–e nonché cpv. 4 e 6 1 Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il documento può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettro- nica.
2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
c. per gli animali della specie bovina: il numero di identificazione, l’età e il sesso; d. per gli animali delle specie ovina e caprina: il numero di identificazione; e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali; 4 Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere conse- gnato al destinatario.
6 Abrogato
Art. 12a Validità del certificato d’accompagnamento
2 I certificati d’accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni ana-
loghe della durata di più giorni nonché quelli per l’estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell’azienda detentrice da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti. 3 I certificati d’accompagnamento per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione sono validi fino all’arrivo al macello, a condizione che nel frattempo gli animali non siano trasferiti in un’altra azienda detentrice di animali.
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Art. 13 cpv. 1 e 3 1 Gli organi d’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su richiesta, i dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d’accompagnamento. 3 I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d’accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.
Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a e c nonché cpv. 3
2 Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:
a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli ani- mali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari; c. entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti. 3 È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.
Art. 15 cpv. 1 1 Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non registrati secondo l’articolo 8 o non iscritti nella banca dati sul traffico di animali oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro sempli- ce di 1° grado.
Art. 18b Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di pollame 1 Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro dieci giorni l’avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo: a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti; b. galline ovaiole: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti; c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2; d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda deten- trice di pollame è superiore a 200 m2.
2 Le organizzazioni di pollame da ingrasso devono inviare annualmente all’USAV
un elenco aggiornato dei loro membri che gestiscono un’azienda detentrice di pol-
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lame di cui al capoverso 1 lettere c e d. L’USAV mette l’elenco a disposizione degli uffici veterinari cantonali.
Art. 47 Sottoprodotti della trasformazione del latte Nel caso dell’insorgenza di un’epizoozia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati a essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.
Art. 59 rubrica Obblighi dei detentori di animali
Art. 59a Obblighi supplementari dei macelli I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizoozie secondo l’articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento neces- sarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l’utilizzo del loro software aziendale.
Art. 61 cpv. 1bis Abrogato
Titolo prima dell’art. 76a Sezione 6: Programma nazionale di sorveglianza
Art. 76a 1 Gli effettivi svizzeri sono sorvegliati tramite un programma nazionale di sorve- glianza.
2 L’USAV stabilisce, previa consultazione dei veterinari cantonali:
a. quali epizoozie vengono sorvegliate nell’ambito del programma di sorve- glianza; b. a quali intervalli di tempo deve essere svolto il programma di sorveglianza; c. la portata del programma di sorveglianza; d. i luoghi del prelievo dei campioni; e. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;
2 RS 817.02
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f. i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.
3 Emana prescrizioni tecniche sul programma di sorveglianza.
4 Ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell’ambito del programma di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.
Art. 101 cpv. 1 lett. a e 2bis 1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100) in condizioni di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente: a. in un centro di raccolta del latte in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr3; 2bis Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.
Art. 102 cpv. 1bis–1quinquies e 2 1bis Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l’autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un’azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr4. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pasto- rizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta. 1ter Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti: a. un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di raccolta del latte oppure direttamente dalle aziende; b. la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti; c. l’esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali; d. l’abolizione del controllo del latte secondo l’ordinanza del 20 ottobre 2010 5 sul controllo del latte. 1quater Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso 1ter lettera c può rilasciare un’autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.
3 RS 817.02 4 RS 817.02 5 RS 916.351.0
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1quinquies Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni neces- sarie per la consegna. 2 Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi 1ter lettera a e 1quater e alle autorizzazioni di cui al capoverso 1bis.
Titolo prima dell’art. 111a Sezione 4a: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)
Art. 111a In generale 1 Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina. 2 La dermatite nodulare contagiosa è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della dermatite nodulare contagiosa almeno in un animale.
3 Il periodo d’incubazione è di 28 giorni.
Art. 111b Sorveglianza Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma per la sorve- glianza degli effettivi di animali ricettivi.
Art. 111c Vaccinazioni 1 In deroga all’articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione. Per la vaccina- zione deve essere disponibile un’autorizzazione dell’USAV.
2 L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
3 Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di compa- rire, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vacci- nazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa. Esso stabili- sce in un’ordinanza: a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria; b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.
Art. 111d Caso di sospetto 1 In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da dermatite nodulare contagiosa, il veterinario cantonale ordina l’analisi del virus della dermatite nodulare contagiosa sugli animali interessati.
2 Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontra alcun virus.
3 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.
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Art. 111e Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l’articolo 111c vengano uccisi esclusiva- mente gli animali infetti. 2 L’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.
Art. 112b cpv. 1 lett. a 1 In caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario canto- nale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre: a. l’analisi dei virus della peste equina sugli animali interessati;
Art. 121 cpv. 2 lett. b
2 In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:
b. l’USAV elabora, in collaborazione con l’UFAM, l’UFAG, il veterinario can- tonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri speciali- sti, provvedimenti per eradicare l’epizoozia;
Art. 122e cpv. 2 2 Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un’azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico. Egli informa il chimico canto- nale in merito all’autorizzazione.
Art. 122f Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà 1 In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l’USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione del- l’epizoozia. 2 Dopo aver consultato i veterinari cantonali, determina zone di controllo e di osser- vazione. Il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione. 3 All’interno delle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale ordina quanto segue: a. la separazione delle diverse specie di pollame, se necessario per impedire la diffusione dell’epizoozia; b. i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici;
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c. i provvedimenti di igiene necessari; d. gli obblighi particolari degli avicoltori.
4 All’interno delle zone di controllo e di osservazione può inoltre:
a. limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci; b. previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.
5 Dopo aver consultato l’UFAM, l’USAV emana prescrizioni tecniche sui provve-
dimenti da adottare contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.
Art. 126 lett. d e 130 Abrogati
Art. 164 rubrica e cpv. 1 Eliminazione degli animali infetti o sospetti 1 L’eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorve- glianza veterinaria.
Art. 165a Tubercolosi negli animali selvatici in libertà 1 In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da tubercolosi in animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti: a. informa immediatamente il servizio cantonale della caccia e gli ambienti ve- natori; b. ordina l’analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti; c. informa i detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà. 2 In caso di diagnosi di tubercolosi in animali selvatici in libertà, dopo aver consulta- to l’USAV il veterinario cantonale determina le zone di controllo e di osservazione. In queste ultime prende i seguenti provvedimenti: a. ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia; b. prende i provvedimenti atti a evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici; c. prende tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l’epizoozia. 3 Nelle zone di controllo e di osservazione può, a livello regionale, ordinare un aumento degli abbattimenti oppure una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici. 4 Prende i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.
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5 L’USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato
l’UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tuber- colosi negli animali selvatici in libertà.
Art. 169 cpv. 1 lett. b 1 In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che: b. i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
Art. 173 cpv. 1 lett. b 1 In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che: b. i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
Art. 175 Campo d’applicazione Fatto salvo l’articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.
Art. 176 cpv. 1 e 3 1 La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento. 3I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’USAV. I processi d’analisi devono essere approvati dall’USAV.
Art. 177 cpv. 2 2 Dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce un piano d’emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dalla presente ordinanza.
Art. 179a cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1 Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini:
2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un bovino senza sospetto clinico.
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Art. 179b cpv. 3, frase introduttiva e lett. a, nonché 4 3 Se l’analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:
a. che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’ani- male sia immediatamente incenerita; 4 Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l’articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L’animale non può essere macellato.
Art. 179c cpv. 1 lett. e
1 In caso di diagnosi di BSE, il veterinario cantonale ordina che:
e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della protei- na-prione modificata in tutti gli animali uccisi della specie bovina dall’età di
24 mesi;
Art. 179d cpv. 1bis 1bis Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indetermina- to secondo la decisione 2007/453/CE6 sono inoltre considerati materiale a rischio specificato: a. nei bovini di tutte le fasce d’età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il cieco e il mesentere; b. nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell’apofisi spinale e delle apo- fisi traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della Crista sacra- lis mediana e delle ali del sacro.
Art. 180 Caso di sospetto 1 Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie. 2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modifi- cata è stata messa in evidenza in un ovino o in un caprino senza sospetto clinico.
6 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.
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Art. 180a cpv. 4, frase introduttiva, e 5 4 Se l’analisi clinica conferma il sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina:
5 Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l’articolo 180 capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L’animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.
Art. 185a cpv. 6 6 La definizione del campione rappresentativo per l’analisi di verifica avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.
Art. 226 Abrogato
Inserire dopo il titolo della sezione 8
Art. 236a Campo d’applicazione Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratu- bercolosi negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, nei bufali e nei camelidi del nuovo mondo, nonché nei ruminanti tenuti in parchi.
Art. 238 cpv. 3 lett. a e b
3 In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:
a. l’animale sospetto e i suoi giovani animali da latte siano isolati; b. l’animale sospetto e i suoi giovani animali da latte sottostiano al divieto di trasferimento;
Art. 238a cpv. 1 lett. a e 2 lett. b 1 In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali contami- nata. Ordina inoltre che: a. gli animali infetti e i loro giovani animali da latte siano isolati, uccisi ed eli- minati;
2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
b. sono stati uccisi ed eliminati gli animali infetti e i loro giovani animali da latte, e le stalle sono state pulite e disinfettate.
Art. 239h cpv. 2 Abrogato
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Titolo prima dell’art. 255 Sezione 12: Infezione del pollame da Salmonella
Art. 255 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché 2 1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’infezione da Salmonella spp. del pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche: d.7 abrogata
2 Un’infezione da Salmonella è diagnosticata quando è stato messo in evidenza
l’agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame.
Art. 256 Abrogato
Art. 257 Sorveglianza 1 Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono sottoporre l’intero effettivo avicolo ad analisi per la ricerca di infezioni da Salmonella: a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti; b. galline ovaiole: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti; c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2; d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda deten- trice di pollame è superiore a 200 m2.
2 L’avicoltore preleva campioni:
a. di animali da allevamento: ogni due settimane durante il periodo di deposi- zione; b. di galline ovaiole: ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella 24a settimana di vita; c. di animali da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione. 3 Per gli animali da allevamento invece del prelievo di campioni di cui al capover- so 2 lettera a possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati soltanto alla vendita all’interno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni due settimane.
4 Il veterinario ufficiale preleva campioni:
7 Nella versione non ancora entrata in vigore della mod. del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217).
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a. di animali da allevamento:
3. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasfe-
rimento nella stalla per galline ovaiole,
4. durante il periodo di deposizione, entro quattro settimane dall’inizio, a
metà dello stesso e a partire da otto settimane prima della fine del periodo, 3 prelievi di campioni in totale; b. di galline ovaiole:
1. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasfe-
rimento nella stalla per galline ovaiole,
2. a partire da nove settimane prima della fine del periodo di deposizione;
c. di animali da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione. 5 I campioni di cui al capoverso 4 lettera c devono essere prelevati in un anno civile almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di animali da ingrasso di cui al capoverso 1 lettere c e d.
Art. 258 cpv. 1, 1bis e 3 1I campioni devono essere inviati per l’analisi in un laboratorio riconosciuto dall’USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi emessa automaticamente nella banca dati sul traffico di animali in caso di notifica secondo l’articolo 18b. 1bis In caso di campioni di cui all’articolo 257 capoverso 4, i laboratori devono inviare al veterinario cantonale una copia dei risultati. 3 Gli incubatoi e le aziende detentrici di pollame devono conservare i risultati di laboratorio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi di controllo.
Art. 259 cpv. 3
3 Ilsospetto di un’infezione da Salmonella è considerato invalidato quando nel
materiale d’analisi di cui al capoverso 2 non si riscontra alcun agente patogeno.
Art. 260 cpv. 3 Abrogato
Art. 260a Obbligo di notifica Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizoozia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all’articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.
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Art. 272 Indennità Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.
Art. 274 Indennità Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.
Art. 301a Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia Nell’ambito della lotta contro un’epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere inte- ressati dall’epizoozia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d’esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.
Art. 312 cpv. 2 lett. b
2 Un laboratorio è riconosciuto se:
b. nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 15 epizoozie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 dicembre 20168 concernente la macellazione
e il controllo delle carni
Art. 31 cpv. 1 lett. e
1 I campioni per le analisi di laboratorio sono prelevati:
e. per la sorveglianza degli effettivi svizzeri secondo l’articolo 76a dell’ordi- nanza del 27 giugno 19959 sulle epizoozie.
8 RS 817.190 9 RS 916.401
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Art. 47 cpv. 1 1 Il Cantone designa i laboratori abilitati a eseguire le analisi; se nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 76a dell’ordinanza del 27 giugno 199510 sulle epizoozie sono analizzati campioni provenienti da più Can- toni, l’USAV designa i laboratori.
Art. 53 cpv. 1 lett. b
1 I veterinari ufficiali:
b. prelevano e analizzano campioni oppure li trasmettono a un laboratorio di cui all’articolo 47 capoverso 1;
2. Ordinanza del 20 ottobre 201011 sul controllo del latte
Art. 5 cpv. 3 3 Il latte è esentato dal controllo se il veterinario cantonale ordina l’abolizione del controllo del latte di cui all’articolo 102 capoverso 1ter lettera d dell’ordinanza del
27 giugno 199512 sulle epizoozie.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.
2 Gli articoli 8, 12 capoverso 2 lettere c–e, 14 capoverso 2 frase introduttiva, lettere a e c, 15 capoverso 1 nonché 61 capoverso 1 bis entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
25 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 RS 916.401 11 RS 916.351.0 12 RS 916.401
2083
Epizoozie. O RU 2018
2084