AS 2018 215
Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT)
del 15 novembre 2017
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 31 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 20161 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT); visto l’articolo 70 dell’ordinanza del 15 novembre 20172 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) e alle persone obbli- gate a collaborare secondo l’articolo 2 LSCPT.
Art. 2 Obbligo d’informare sul quadro legale Le persone obbligate a collaborare sono tenute a informare i collaboratori responsa- bili delle sorveglianze e i terzi da esse incaricati: a. sulla confidenzialità delle misure di sorveglianza; b. sul segreto postale e delle telecomunicazioni; c. sulle conseguenze penali secondo l’articolo 321ter del Codice penale3 e l’articolo 39 LSCPT.
RS 780.117
2017-2177 215
Esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e RU 2018
Art. 3 Sicurezza della comunicazione La comunicazione tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT deve rispettare le seguenti prescrizioni: a. soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comuni- cazioni confidenziali; b. i messaggi di posta elettronica devono essere criptati e firmati.
Art. 4 Forma di trasmissione dei mandati
1 Il Servizio SCPT trasmette i mandati alle persone obbligate a collaborare per
scritto per via elettronica. 2 Segnatamente in casi urgenti può conferire per telefono un mandato per una sorve- glianza o una domanda d’informazioni; il mandato dev’essere trasmesso il giorno lavorativo seguente per scritto per via elettronica.
Art. 5 Centro di contatto 1 Ogni persona obbligata a collaborare secondo l’articolo 2 lettere a–c LSCPT (for- nitore) comunica al Servizio SCPT un centro di contatto responsabile delle sorve- glianze e delle informazioni raggiungibile telefonicamente e per posta elettronica. Su richiesta del Servizio SCPT, anche le persone obbligate a collaborare secondo l’articolo 2 lettere d–f LSCPT devono designare un simile centro di contatto. 2 Il fornitore comunica al Servizio SCPT i dati di contatto attuali, in particolare nome, cognome, funzione, numero di telefono diretto e indirizzo di posta elettronica degli interlocutori, nonché le chiavi crittografiche. 3 Indica un indirizzo postale in Svizzera al quale è possibile consegnare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni, citazioni, mandati di sorveglian- za e altre decisioni.
Art. 6 Termini per il trattamento 1 Il Servizio SCPT e i fornitori trattano gli ordini, le domande e i mandati in entrata prima della scadenza dei termini previsti nella presente ordinanza. 2 Se il Servizio SCPT o uno dei terzi da esso incaricati assume l’esecuzione di un mandato di sorveglianza, non soggiace ai termini di trattamento applicabili ai forni- tori secondo gli articoli 16–18.
Art. 7 Garanzia della qualità del trasferimento dei dati 1 La qualità del trasferimento dei dati è garantita da un monitoraggio automatizzato e, se necessario, da test supplementari. I fornitori e il Servizio SCPT collaborano a tale scopo. Dopo aver sentito il fornitore, il Servizio SCPT elabora un piano di test. 2 Dopo aver consultato il fornitore, il Servizio SCPT definisce per scritto i dettagli relativi alla garanzia della qualità del trasferimento dei dati.
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3 Al fine di garantire la qualità del trasferimento dei dati, il fornitore adotta le se- guenti misure: a. in virtù dell’allegato 1 e delle istruzioni del Servizio SCPT, mette a disposi- zione del Servizio SCPT i dati relativi ai test, i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati utilizzati per informazioni e collega- menti test. Comunica immediatamente al Servizio SCPT eventuali cambia- menti riguardanti i collegamenti test o i loro identificativi nonché i dati rela- tivi ai test; b. concede l’accesso sul posto o a distanza al Servizio SCPT per permettere il collegamento delle apparecchiature di test o la gestione di informazioni e collegamenti test. Le misure adottate in questo contesto sono in particolare:
1. la configurazione delle informazioni e dei collegamenti test secondo le
istruzioni del Servizio SCPT e l’accesso di quest’ultimo alle apparec- chiature di test collegate o alle apparecchiature terminali mobili,
2. su richiesta del Servizio SCPT, l’hosting delle apparecchiature di test
congiuntamente alle informazioni e ai collegamenti test corrispondenti presso il fornitore o i terzi da esso incaricati;
3. su richiesta del Servizio SCPT, accessi a Internet.
4 I collaboratori del fornitore o i terzi da esso incaricati forniscono sostegno al Servi- zio SCPT, se necessario sul posto, per l’attuazione delle misure di cui al capover- so 3.
Art. 8 Guasti ai sistemi dei fornitori 1 Il fornitore che, a causa di un guasto ai propri sistemi, è temporaneamente impos- sibilitato ad adempiere i suoi obblighi in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni o di fornitura delle informazioni, lo comunica immediatamente al Servizio SCPT. Se la comunicazione avviene per telefono, trasmette successivamen- te una comunicazione scritta entro cinque giorni lavorativi. 2 La comunicazione non esonera il fornitore dall’obbligo di eseguire sorveglianze o fornire informazioni. 3 Il fornitore ripara il guasto quanto prima e tiene al corrente il Servizio SCPT sullo stato del guasto.
Art. 9 Guasti alla rete di trasferimento Le parti interessate riparano congiuntamente i guasti alle reti di trasferimento che rientrano nella sfera di competenza comune. Si tengono reciprocamente al corrente sullo stato del guasto.
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Sezione 2: Sorveglianza della corrispondenza postale
Art. 10 Sorveglianza in tempo reale 1 L’intercettazione degli invii postali secondo l’articolo 16 lettera a OSCPT com- prende l’identificazione e lo smistamento, la tenuta a disposizione per il ritiro da parte dell’autorità che dispone la sorveglianza nonché, eventualmente, la ripresa a carico a controllo avvenuto e la distribuzione.
2 La trasmissione dei dati secondo l’articolo 16 lettera b OSCPT consiste nella
comunicazione dei dati disponibili di cui ai numeri 1–4 di detta disposizione, senza interrompere la distribuzione dei pertinenti invii postali. 3 La sorveglianza in tempo reale secondo l’articolo 16 lettere a e b OSCPT è allestita dai fornitori di servizi postali entro un giorno lavorativo dalla ricezione del mandato. Dura fino al momento della revoca.
Art. 11 Sorveglianza retroattiva I fornitori di servizi postali eseguono la sorveglianza retroattiva secondo l’arti- colo 16 lettera c OSCPT entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del mandato.
Sezione 3: Informazioni sul traffico delle telecomunicazioni
Art. 12 Fornitura di informazioni Nella domanda di informazioni è possibile indicare che le informazioni da fornire si riferiscono a un periodo determinato. Se non è specificato nessun periodo, la do- manda di informazioni si riferisce al momento in cui viene presentata.
Art. 13 Ricerca letterale e ricerca flessibile dei nomi 1 Prima di eseguire la ricerca letterale di cui agli articoli 35, 40, 42 e 43 OSCPT occorre normalizzare la sequenza di segni e gli indici di ricerca come illustrato qui appresso e poi cercare la corrispondenza esatta della sequenza normalizzata: a. tutti i caratteri che non sono né lettere né cifre vanno rimossi; e b. le lettere rimanenti che non fanno parte delle 26 lettere dell’attuale alfabeto latino (p. es. le lettere con segni diacritici) vanno convertite conformemente alla lista per la trasposizione dei caratteri speciali nell’allegato 2 dell’Istruzione del DFGP del 1° gennaio 20124 sulla determinazione e l’ortografia dei nomi di cittadini stranieri; e c. tutte le lettere minuscole devono essere convertite in lettere maiuscole.
4 L’istruzione può essere consultata gratuitamente sul sito Internet della Segreteria di Stato della migrazione all’indirizzo: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > 3 Regolamentazione del soggiorno.
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2 La ricerca flessibile secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43 OSCPT deve adempiere tutti i requisiti seguenti: a. la ricerca è tollerante agli errori per quanto concerne l’inversione, l’omissione, l’aggiunta o la sostituzione di lettere e segni, ad esempio gli errori ortografici; b. la ricerca è tollerante agli errori per quanto concerne l’inversione, l’omissione e l’abbreviazione di parti di nomi, ad esempio l’inversione di nome e cognome; c. la ricerca trova corrispondenze fonetiche secondo le sonorità della lingua inglese e se possibile anche delle tre lingue ufficiali tedesco, francese e ita- liano.
Art. 14 Termini per il trattamento delle domande di informazioni 1 Entro un’ora dalla ricezione delle domande di informazioni, il Servizio SCPT le inoltra per esecuzione alle persone obbligate a collaborare. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione, ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 51 OSCPT, e i fornitori di servizi di comuni- cazione derivati con obblighi di informazione supplementari secondo l’articolo 22 OSCPT devono rispondere entro: a. un’ora dalla ricezione, alle domande di informazioni secondo gli articoli 35–
37 e 40–42 OSCPT nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con
gli articoli 35, 40 e 42 OSCPT; b. un giorno lavorativo dalla ricezione, alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39 e 43–48 OSCPT nonché secondo l’articolo 27 in combina- to disposto con l’articolo 43 OSCPT. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione con obblighi di sorveglianza ridotti, i fornitori di servizi di comunicazione derivati senza obblighi di informazione sup- plementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.
Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
Art. 15 Esecuzione 1 Tutti i tipi di sorveglianza in tempo reale (art. 54–59 OSCPT), di sorveglianza retroattiva (art. 60–66 OSCPT), di ricerca d’emergenza (art. 67 OSCPT) e di ricerca di condannati (art. 68 OSCPT) sono eseguiti come segue: a. il Servizio SCPT trasmette il mandato al fornitore; b. il fornitore conferma al Servizio SCPT la ricezione del mandato; c. il fornitore o il terzo da esso incaricato esegue il mandato;
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d. il fornitore conferma al Servizio SCPT, per via elettronica, l’avvenuta ese- cuzione del mandato; indica il momento in cui la misura è stata attivata o di- sattivata o in cui i dati sono stati inviati. 2 Nel caso di una sorveglianza in tempo reale, il mandato può consistere in un ordine di attivazione o di disattivazione della sorveglianza. 3 Nel caso di una sorveglianza retroattiva, il mandato si considera eseguito una volta che i dati sono stati rilevati e trasmessi.
Art. 16 Termini per il trattamento di sorveglianze in tempo reale 1 Il Servizio SCPT trasmette al fornitore il mandato per l’esecuzione di una sorve- glianza in tempo reale entro un’ora dalla ricezione dell’ordine. 2 Se un mandato di sorveglianza in tempo reale è conferito durante gli orari d’ufficio ordinari secondo l’articolo 10 OSCPT, il fornitore attiva la sorveglianza entro un’ora dalla ricezione del mandato. 3 Se una sorveglianza in tempo reale deve essere eseguita a partire da un determinato momento, il fornitore la attiva al momento indicato nel mandato. Il fornitore tratta il mandato durante gli orari d’ufficio ordinari. 4 Se un mandato di sorveglianza in tempo reale è conferito al di fuori degli orari d’ufficio ordinari, il fornitore lo attiva entro due ore dalla ricezione del mandato. 5 Il Servizio SCPT trasmette il mandato di disattivazione soltanto durante gli orari d’ufficio ordinari. Il fornitore disattiva la sorveglianza entro un giorno lavorativo.
Art. 17 Termini per il trattamento di sorveglianze retroattive 1 Il Servizio SCPT trasmette al fornitore il mandato per l’esecuzione di una sorve- glianza retroattiva entro un’ora dalla ricezione dell’ordine. 2I mandati di sorveglianza retroattiva sono conferiti durante gli orari d’ufficio ordinari secondo l’articolo 10 OSCPT. In casi urgenti, i mandati sono conferiti anche al di fuori degli orari d’ufficio ordinari. 3 Il fornitore esegue la sorveglianza retroattiva entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del mandato; in casi urgenti, la esegue entro sei ore dalla ricezione del mandato.
Art. 18 Termini per il trattamento di ricerche d’emergenza e ricerche di condannati
1 Il Servizio SCPT trasmette al fornitore i mandati per l’esecuzione di ricerche
d’emergenza o ricerche di condannati quanto prima, ma al più tardi entro un’ora dalla ricezione dell’ordine. 2 In caso di ricerca d’emergenza secondo l’articolo 67 lettere a–c OSCPT o di sorve- glianza in tempo reale nell’ambito di una ricerca di condannati secondo l’articolo 68 lettera a o b OSCPT, il fornitore esegue o attiva la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro un’ora dalla ricezione del mandato.
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3 In caso di ricerca d’emergenza secondo l’articolo 67 lettera d OSCPT o di sorve- glianza retroattiva nell’ambito di una ricerca di condannati secondo l’articolo 68 lettera c o d OSCPT, il fornitore esegue o attiva la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro quattro ore dalla ricezione del mandato.
Art. 19 Annullamento di mandati di sorveglianza 1 Il Servizio SCPT può annullare un mandato di sorveglianza in tempo reale fintan- toché il fornitore non ha confermato l’attivazione mediante una ricevuta. 2 Può annullare un mandato per l’esecuzione di una sorveglianza retroattiva fintan- toché il fornitore non ha trasmesso i dati.
3 L’annullamento è eseguito nel modo seguente:
a. il Servizio SCPT contatta il fornitore e lo incarica per scritto, o in casi ecce- zionali per telefono, con successivo mandato scritto, di annullare la sorve- glianza; b. il fornitore conferma la ricezione del mandato di annullamento; c. esegue il mandato di annullamento; d. dopo l’esecuzione del mandato di annullamento, conferma l’annullamento al Servizio SCPT.
4 Se non è più possibile procedere all’annullamento di una sorveglianza in tempo
reale, il Servizio SCPT conferisce un mandato di disattivazione.
Sezione 5: Disponibilità a informare e sorvegliare
Art. 20 Collegamento dei sistemi del fornitore con il sistema di trattamento del Servizio SCPT 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a informare sui servizi offerti e sulle modalità di realizzazione dei tipi d’informazione standardizzati per i singoli servizi. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione, eccetto quelli con obblighi di sorve- glianza ridotti, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 52 OSCPT informano il Servizio SCPT in merito alla loro disponibilità a sorvegliare riguardo ai servizi da loro offerti e alle modalità secondo cui realizzano i tipi di sorveglianza standardizzati per i singoli servizi. 3 Dopo aver sentito il fornitore, il Servizio SCPT definisce i dettagli relativi allo svolgimento del mandato e alla rete di trasferimento nonché gli identificativi, come tipo e formato, per ogni tipo di informazione e sorveglianza. 4 Il fornitore implementa la rete di trasferimento conformemente all’allegato 2 e alle istruzioni del Servizio SCPT.
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Art. 21 Obbligo d’informazione reciproca 1 I fornitori comunicano per scritto al Servizio SCPT ogni cambiamento previsto che può influire sul trasferimento dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare non appena ne hanno conoscenza, ma al più tardi cinque giorni lavorativi prima del cambiamento. 2 Il Servizio SCPT informa i fornitori interessati su ogni cambiamento previsto nei propri sistemi, nelle reti di trasferimento o nelle interfacce che può influire sul trasferimento dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare, non appena è noto il momento del cambiamento, ma al più tardi cinque giorni lavorativi prima del cambiamento. 3 I fornitori e il Servizio SCPT si informano reciprocamente sui possibili effetti e sul grado di priorità del cambiamento.
Art. 22 Verifica della disponibilità a informare e sorvegliare 1 Ai fini della verifica della disponibilità a informare e sorvegliare, il Servizio SCPT comunica ai fornitori i test da eseguire e le condizioni da attuare a tale scopo. Dopo averli consultati, stabilisce il periodo di esecuzione. 2 Se necessario, il Servizio SCPT modifica le sue istruzioni dopo aver consultato i fornitori. Verifica, in collaborazione con essi, che le condizioni siano soddisfatte. 3 Sulla base delle informazioni dei fornitori o di nuovi dati, decide il momento e le modalità per l’esecuzione di una nuova verifica della disponibilità a informare e sorvegliare. La nuova verifica è retta dai capoversi 1 e 2.
Art. 23 Test per la verifica della disponibilità a informare 1 I fornitori mettono a disposizione, all’interno dei loro sistemi, i dati relativi ai test necessari per rispondere alle domande di informazioni di test. 2 Il Servizio SCPT invia ai fornitori il questionario secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera b OSCPT e le domande di informazioni di test. 3 I fornitori trasmettono le pertinenti informazioni di test e inviano il questionario compilato al Servizio SCPT.
Art. 24 Test per la verifica della disponibilità a sorvegliare 1 I fornitori preparano i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati necessari per i collegamenti test e ne comunicano gli identificativi al Servi- zio SCPT. 2 Il Servizio SCPT invia ai fornitori il questionario secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera b OSCPT e i mandati di sorveglianza per i collegamenti test. 3 I fornitori preparano i collegamenti test all’interno dei loro sistemi ed eseguono i test in maniera autonoma attenendosi all’elenco dei casi di test (art. 31 cpv. 2 lett. a OSCPT).
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4 Completano l’elenco e lo inviano, insieme al questionario compilato, al Servizio SCPT.
Art. 25 Valutazione e conferma della disponibilità a informare e sorvegliare 1 Il Servizio SCPT valuta i questionari e l’elenco dei casi di test e analizza i dati di test relativi alle sorveglianze e alle informazioni. 2 Se necessario, chiede ai fornitori di ripetere alcuni casi di test o di eseguire nuovi test. 3 Se non è possibile concludere con successo i test entro il periodo previsto secondo l’articolo 22 capoverso 1, il Servizio SCPT può decidere di annullare i test e avviare una nuova procedura di verifica ai sensi dell’articolo 22. 4 Una volta che i test si sono conclusi con successo, conferma per scritto la disponi- bilità a informare e sorvegliare dei fornitori.
Sezione 6: Prescrizioni tecniche
Art. 26 Le prescrizioni tecniche in materia di esecuzione della sorveglianza delle telecomu- nicazioni e di fornitura di informazioni sono disciplinate negli allegati 1 e 2.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 27 Disposizioni finali Finché i fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi di comunica- zione derivati non hanno adeguato i loro sistemi secondo l’articolo 74 capoverso 8 OSCPT, per il trattamento delle domande di informazioni secondo gli articoli 36 e
41 OSCPT vale un termine massimo di un giorno lavorativo.
Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
15 novembre 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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Allegato 15 (art. 7 cpv. 3 lett. a e art. 26)
Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l’esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 1)
5 Il presente allegato non è pubblicato nella RU. È reperibile gratuitamente su Internet all’indirizzo www.li.admin.ch o presso il Servizio SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berna.
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Allegato 26 (art. 20 cpv. 4 e art. 26)
Prescrizioni tecniche in materia di reti di trasferimento per l’esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 1)
6 Il presente allegato non è pubblicato nella RU. È reperibile gratuitamente su Internet all’indirizzo www.li.admin.ch o presso il Servizio SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berna.
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