Lexipedia

AS 2018 2247

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta:

I La legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Titolo Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust)

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Scopo e misure

Art. 1 1 Con la presente legge la Confederazione intende migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. 2 A tale scopo la Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finan- ziari per: a. l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia; b. l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, se in tal modo si possono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;

2016-0587 2247

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2018

c. progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Aiuti finanziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo

Art. 3 cpv. 4 4 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se anche i Cantoni, gli enti locali territo- riali di diritto pubblico, i datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

Titolo prima dell’art. 3a Sezione 2a: Aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 3a Aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia 1 Gli aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni che provvedono ad aumentare l’importo complessivo dei sussidi cantonali e comu- nali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Quale riferimento per il confronto si considera l’anno civile precedente la concessione degli aiuti finanziari. Sono computati i con- tributi dei datori di lavoro per l’aumento dei sussidi prescritti per legge dai Cantoni o dai Comuni. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni se il finanziamento dell’au- mento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni. 3 Possono essere concessi al medesimo Cantone una sola volta nel periodo di validi- tà della presente legge.

Art. 3b Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia 1 Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni, ai Comuni, ad altre persone giuridiche e a per- sone fisiche.

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2018

2 Possono essere concessi per progetti che mirano ad adeguare maggiormente ai

bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò vale in particolare per i progetti che predispongono: a. un’offerta globale di servizi per la custodia di bambini in età scolastica organizzata congiuntamente con la scuola; b. un’offerta di servizi per la custodia destinata ai genitori con orari di lavoro irregolari o impegni professionali variabili; o c. un’offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali, segnatamente in orari marginali o durante le vacanze scolastiche.

3 I progetti devono soddisfare le esigenze qualitative cantonali.

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2b: Mezzi a disposizione, calcolo e durata degli aiuti finanziari

1 L’Assemblea federale vota un credito d’impegno pluriennale per ciascuno degli

aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 (art. 2 e 3) e 2a (art. 3a e 3b).

2 Abrogato

2bis Per progetti a carattere innovativo di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d’impegno per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3).

3bis Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 3a sono concessi per tre anni dall’aumento dei sussidi. Essi ammontano al 65 per cento dell’aumento dei sussidi il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno. 3ter Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 3b coprono al massimo la metà dei costi del progetto, valutazione compresa.

Art. 6 cpv. 5 e 6 5 I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l’arti- colo 3a prima dell’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia. 6 I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presen- tare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l’articolo 3b prima dell’avvio del progetto. Se non è presentata da un Cantone, la domanda deve essere corredata di un parere dei Cantoni interessati.

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2018

Art. 7, rubrica e cpv. 3 Decisione e contratti di prestazione

3 L’UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande di aiuti finanziari per

l’aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Art. 9 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017 L’UFAS concede gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3) fino al 31 gennaio 2019.

Art. 10 cpv. 6 6 La durata di validità della presente legge è prorogata di cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2017.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 ottobre 2017.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2018.

25 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

3 FF 2017 3641

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia | Lexipedia | Lexipedia