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AS 2018 2353

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

Modifica dell’8 giugno 2018

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione della presenza internazio- nale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 14 cpv. 2 2 Possono beneficiare di un sostegno film svizzeri e film riconosciuti come coprodu- zioni svizzere con l’estero.

Art. 15 Manifestazioni che possono beneficiare di un sostegno L’UFC pubblica l’elenco dei principali festival cinematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali per i quali può essere concesso un sostegno e i contributi forfettari o massimi applicabili alle singole manifestazioni e sezioni.

Art. 16 Spese computabili

1 Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo:

a. spese per le misure pubblicitarie e promozionali, in particolare per la parte- cipazione a mercati del film e cerimonie di premiazione; b. tasse d’iscrizione;

1 RS 443.122

2018-0173 2353

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e RU 2018

c. spese di viaggio e spese aggiuntive per vitto e alloggio delle persone parte- cipanti; d. costi di sottotitolatura. 2 Le spese per vitto e alloggio di cui al capoverso 1 lettera c sono determinate dai valori indicativi applicabili ai collaboratori del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 16a Calcolo degli aiuti finanziari 1 L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 70 per cento delle spese compu- tabili. 2 Gli aiuti finanziari per la partecipazione a festival sono calcolati in forma forfetta- ria fino a 3000 franchi. L’importo forfettario è calcolato in base alla media delle spese computabili previste per la partecipazione al festival interessato o alla sezione interessata.

Art. 17 cpv. 2 lett. d e 3

2 Le domande devono comprendere i documenti seguenti:

d. il preventivo, se l’aiuto finanziario non è calcolato in forma forfettaria.

3 Le domande sono trattate nell’ordine della data di ricezione. Il pagamento

dell’aiuto finanziario ha luogo entro i limiti dei crediti stanziati.

Art. 18 Modalità di versamento 1 Gli importi forfettari per la partecipazione a festival fino a 3000 franchi sono versati se sono disponibili i relativi giustificativi. Entro due mesi dalla partecipazio- ne deve essere presentato un breve rapporto. 2 Gli altri aiuti finanziari sono versati su presentazione dei documenti giustificativi necessari, di un conteggio e di un breve rapporto. Tali documenti devono essere presentati entro due mesi dalla partecipazione.

Art. 25 cpv. 2

2 La prima rata è versata quando è assicurata la partecipazione alla formazione

continua ed è fornita prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al

60 per cento.

Art. 28 cpv. 4 Concerne soltanto il testo tedesco

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Art. 29 lett. c Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per un progetto singolo qualsiasi società di produzione svizzera indipen- dente, se: c. nei cinque anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda ha prodotto almeno un’opera che:

1. soddisfi i criteri per il sostegno di progetti singoli, e

2. nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda sia

stata commercializzata nei cinema in almeno un Paese al di fuori della Svizzera;

Art. 30 cpv. 3 lett. c

3 Possono essere concessi aiuti finanziari per:

c. progetti audiovisivi non lineari, come i progetti di realtà virtuale, se gli ele- menti narrativi impiegati sono paragonabili a progetti cinematografici dei singoli generi.

Art. 33 cpv. 2 e 3

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità del progetto e potenziale di diffusione a livello europeo, specialmente rilevanza e valore aggiunto europeo 50 Qualità della strategia di sviluppo 10 Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale 20 Esperienza, potenziale, coerenza e qualità del team artistico, nonché organizzazione del team di progetto 10 Qualità della strategia di finanziamento e fattibilità del progetto 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. I progetti che raggiungono almeno 70 punti ricevono 5 punti supplementari se si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con l’estero e se al momento della presentazione della domanda possono presentare un corrispondente contratto preliminare con una socie- tà di produzione indipendente di un Paese che partecipa a EURIMAGES. I progetti di film di animazione che si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni non ricevono per questo alcun punto supplementare.

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Art. 35 cpv. 3 3 Se il conteggio del progetto non è allestito entro 12 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.

Art. 39 Spese computabili 1 Sono computabili le spese presumibili per lo sviluppo del progetto, dalla presenta- zione della domanda fino al giorno d’inizio delle riprese, per le voci di preventivo di cui all’articolo 32. 2 Non sono computabili gli onorari degli autori e le spese per l’acquisizione dei diritti d’autore, maturate prima della presentazione della domanda.

Art. 40 cpv. 2

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità dell’approccio seguito nello sviluppo del pacchetto di progetti a livello europeo e internazionale, specialmente la rilevanza e il valore aggiunto europeo del pacchetto di progetti 20 Qualità del contenuto del pacchetto di progetti, qualità della strategia di sviluppo e di finanziamento e dimensione europea 20 Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale 20 Esperienza, potenziale, coerenza e qualità del team artistico nonché organizzazione del team di progetto 10 Fattibilità del pacchetto in relazione alla capacità della società di produzione 10 Capacità innovativa della società di produzione, in particolare la capacità di adeguarsi ai mutamenti del mercato audiovisivo e di migliorare la sua posizione sul mercato 20

Art. 45 cpv. 3 lett. h nota a piè di pagina

3 Non sono concessi aiuti finanziari per:

h. film la cui distribuzione è stata sostenuta tramite il fondo di sostegno al cinema del Consiglio d’Europa «EURIMAGES»2 se la quota di finanzia- mento della Confederazione e la quota di finanziamento del fondo di soste-

2 Règles 2017–2018 – Programme de soutien à la distribution del 13 marzo 2017,

disponibile gratuitamente su Internet all’indirizzo: www.coe.int/ > FR > Democratie > Eurimages > Programmes > Distribution > Réglementation en vigueur.

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gno al cinema «EURIMAGES» sono superiori al 50 per cento delle spese di distribuzione;

Art. 48 cpv. 2 2 L’aiuto finanziario è limitato in base al numero di schermi. Si applicano i seguenti importi massimi:

Numero di schermi Importo massimo in franchi

1–7 5 830 8–14 10 010 15–24 14 300 25–39 22 880 40–60 31 460 60–99 64 200 oltre 100 111 200

Art. 50 Requisiti posti alla società richiedente Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione della distribu- zione legata al successo di film europei in Svizzera qualsiasi società di distribuzione svizzera iscritta nel registro dei distributori che può provare di detenere i diritti cinematografici per la Svizzera per il corrispondente periodo di commercializza- zione.

Art. 52 cpv. 4 4 A seconda del Paese di provenienza del film sono applicate le aliquote seguenti:

Paese di provenienza Importo di base per 1–25 000 entrate 25 001–100 000 100 001–200 000 entrata (in franchi) (150 % dell’importo entrate (100 % entrate (35 % di base, in franchi) dell’importo di base, dell’importo di in franchi) base, in franchi)

Francia, Gran Bretagna 0,40 0,60 0,40 0,14 Germania, Italia, Spagna 0,55 0,82 0,55 0,20 Altri Paesi parte- cipanti a MEDIA 0,80 1,20 0,80 0,28

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Art. 60 cpv. 2

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni dell’industria, dimensione internazionale, innovazione rispetto ad altre offerte europee, partenariati 30 Qualità del contenuto e della metodologia (formato, gruppo di destinatari, know-how, efficienza dell’offerta) 40 Diffusione dei risultati, impatto su partecipanti, progetti, imprese e sul settore audiovisivo, accesso per i partecipanti alle reti e ai mercati internazionali, effetto strutturante, sostenibilità 20 Qualità del team riguardo a perizia tecnica e pedagogica internazionale 10

Art. 74 cpv. 2

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Sviluppo del pubblico 30 Dimensione europea della programmazione 30 Numero di spettatori, impatto sulla diffusione di film europei 30 Qualità del team 10

Art. 77 Disposizione transitoria Il calcolo degli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo (art. 52 cpv. 4) per l’anno civile 2018 è svolto secondo le aliquote di cui alla legge ante- riore.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

8 giugno 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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