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AS 2018 2671

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Modifica del 27 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 17a Disposizione transitoria relativa all’articolo 12 capoverso 2 Nel 2018 le disposizioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 saranno rese note entro il 31 dicembre 2018 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.

II L’allegato 4.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 31 luglio 2018.

27 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 730.02

2018-1189 2671

O sull’efficienza energetica RU 2018

Allegato 4.1 (art. 10–12)

Indicazioni del consumo di energia e dell’etichettatura di automobili

N. 9

9 Disposizioni transitorie relative al numero 6

9.1 Il consumo di energia delle automobili di cui al numero 6.1.1 si misura:

a. nel 2019 secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/11532; b. nel 2020 secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/11513.

9.2 Le emissioni di CO2 di cui al numero 6.2.1 si misurano:

a. nel 2019 secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/11534; b. nel 2020 secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/11515.

9.3 Per il 2019, si considerano automobili immatricolate per la prima volta

conformemente al numero 6.2.2 le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che sono state immatri- colate per la prima volta in Svizzera tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018.

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231, GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 11. 3 Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazio- ne e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.1 lett. a.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.1 lett. b.

O sull’efficienza energetica RU 2018

9.4 Si considerano tipi di veicolo attuali:

a. per il 2019, conformemente alla direttiva 2007/46/CE6, al regolamento (CE) n. 715/20077, al regolamento (CE) n. 692/20088 e al regolamento (UE) 2017/11519, le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta tra il 1° settembre 2017 e il 30 settembre 2018; b. per il 2020, conformemente alla direttiva 2007/46/CE10, al regolamento (CE) n. 715/200711, al regolamento (CE) n. 692/200812 e al regolamen- to (UE) 2017/115113, le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto es- sere ammesse per la prima volta tra il 1° settembre 2017 e il 31 maggio 2019.

6 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2400, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1. 7 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1151, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1. 8 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relati- vo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazio- ne e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2017/1221, GU L 174 del 7.7.2017, pag. 3.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.1 lett. b.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.4 lett. a.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.4 lett. a.

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.4 lett. a.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 9.1 lett. b.

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