AS 2018 2819
Scambio di note del 19 settembre 2017 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 19 settembre 2017 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Concluso il 19 settembre 2017 Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20181 Entrato in vigore il 17 luglio 2018
Traduzione
Missione della Svizzera Bruxelles, il 19 settembre 2017 presso l’Unione europea Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 7 maggio 2014, emessa in virtù dell’articolo 7 para- grafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unio- ne europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo svi- luppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di
RS 0.362.380.076 1 RU 2018 2817 2 RS 0.362.31
2017-1377 2819
Recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014. RU 2018 Sviluppo dell’acquis di Schengen
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Documento del Consiglio: PE-CONS 139/1/13 REV 1 JAI 1158 CADREFIN 381 ENFOPOL 423 ASIM 117 PROCIV 156 CODEC 3021 Data d’approvazione: 14 aprile 2014»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consi- glio dell’Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Segretariato generale del Consiglio del- l’Unione europea dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 7 maggio 2014 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono per- tanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali e potrà essere denunciato alle condi- zioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua più alta considerazione.
3 Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.