AS 2018 2947
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)
Modifica del 15 dicembre 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 20151, decreta:
I Il Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 314c 5. Diritti di 1 Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare avviso minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei mino- ri.
2 Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vinco-
late dal segreto professionale secondo il Codice penale3 possono avvi- sare l’autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
Art. 314d 6. Obblighi di 1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codi- avviso ce penale4, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:
1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia,
delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazio- ne, della consulenza sociale, della religione e dello sport che
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nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;
2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività
ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.
2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Art. 314e 7. Collabora- 1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a zione e assistenza collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione dei amministrativa minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interes- si degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva del- l’obbligo di collaborare.
2 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice
penale5 possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
3 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice pe-
nale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal tito- lare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione dei minori, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l’articolo 13 della legge del 23 giugno
20006 sugli avvocati.
4 Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti neces-
sari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.
Art. 443 cpv. 2 e 3
2 Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che
una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell’ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Art. 448 cpv. 2
2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psico-
logi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o
5 RS 311.0 6 RS 935.61
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su richiesta dell’autorità di protezione degli adulti, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2018.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20198.
27 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 FF 2017 6757 8 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 giugno 2018.
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale9
Art. 321 n. 3
3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e can-
tonale sul diritto di avvisare un’autorità e di collaborare con la stessa, sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testi- moniare in giudizio.
Art. 364 Abrogato
2. Codice di procedura penale10
Art. 75 cpv. 2 e 3 2 Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le auto- rità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate. 3 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti mino- renni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.
Art. 168 cpv. 1 lett. g
1 Hanno facoltà di non deporre:
g. il tutore o il curatore dell’imputato.
9 RS 311.0 10 RS 312.0
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3. Legge federale del 23 marzo 200711 concernente l’aiuto alle vittime
di reati
Art. 11 cpv. 3 3 Se l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l’autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all’autorità di persegui- mento penale.
4. Legge federale del 9 ottobre 198112 sui consultori di gravidanza
Art. 2 cpv. 1, terzo periodo 1 … Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile13.
11 RS 312.5 12 RS 857.5 13 RS 210
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