AS 2018 3147
Ordinanza dell'UFAS concernente il progetto pilota «Optima»
Ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota «Optima»
del 7 agosto 2018
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità, ordina:
Art. 1 Scopo del progetto pilota Il progetto pilota «Optima» ha lo scopo di analizzare e valutare se, nel settore dell’integrazione professionale, i casi vengono attribuiti al servizio dell’assicura- zione contro la disoccupazione, dell’assicurazione invalidità o dell’aiuto sociale più appropriato per il trattamento, a prescindere dal diritto alle prestazioni.
Art. 2 Partecipanti al progetto pilota
1 Possono essere autorizzati a partecipare al progetto pilota assicurati che:
a. sono domiciliati nel Cantone di Lucerna; b. hanno presentato una richiesta di prestazioni all’assicurazione invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione o all’aiuto sociale; c. hanno acconsentito in forma scritta a partecipare al progetto pilota; d. acconsentono alla valutazione dei loro dati nel quadro del progetto pilota.
2 La decisione in merito alla partecipazione spetta all’ufficio AI di Lucerna.
Art. 3 Delega di compiti dell’ufficio AI di Lucerna agli URC del Cantone di Lucerna 1 D’intesa con l’ufficio regionale di collocamento (URC) competente, l’ufficio AI di Lucerna può, in deroga all’articolo 57 capoverso 1 lettere b, d ed e della legge fede- rale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), delegare all’URC la consulenza e il collocamento nel mercato del lavoro per un assicurato, se a
RS 831.201.73
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Progetto pilota «Optima». O dell’UFAS RU 2018
quest’ultimo è stato accordato, con decisione passata in giudicato, un provvedimento secondo gli articoli 7d o 8 capoverso 3 lettere abis e b LAI. 2 Le prestazioni di terzi di cui all’articolo 59 capoverso 3 LAI sono concesse dall’uf- ficio AI di Lucerna su richiesta dell’URC.
Art. 4 Assunzione della consulenza in materia di integrazione da parte dell’ufficio AI di Lucerna Su richiesta degli URC o delle istituzioni dell’aiuto sociale del Cantone di Lucerna, l’ufficio AI di Lucerna può assumere la consulenza in materia di integrazione per persone aventi diritto o meno a prestazioni secondo la LAI3.
Art. 5 Collaborazione e finanziamento L’ufficio AI di Lucerna, il servizio per l’economia e il lavoro del Cantone di Lu- cerna, i servizi sociali della Città di Lucerna e l’associazione dei Comuni lucernesi disciplinano in una convenzione la collaborazione al progetto pilota, il finanzia- mento del medesimo nonché gli obiettivi e i criteri della relativa valutazione. La convenzione deve essere approvata dall’UFAS.
Art. 6 Archiviazione degli incarti L’archiviazione degli incarti dell’assicurazione invalidità spetta all’ufficio AI di Lucerna.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018 con effetto sino al 30 set- tembre 2022.
7 agosto 2018 Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Jürg Brechbühl
3 RS 831.20
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