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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

del 15 dicembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172, decreta:

Art. 1 1 Lo scambio di note del 14 ottobre 20163 tra la Svizzera e l’Unione europea concer- nente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di fron- tiera e costiera europea è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 2004 4 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ac- quis di Schengen.

Art. 2 L’associazione della Svizzera non deve comportare un peggioramento della sorve- glianza delle frontiere svizzere.

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Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2018

Art. 3 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.

Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi fede- rali di cui all’allegato.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente 7 aprile 2018.5 2 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, le modifiche delle leggi federali di cui all’allegato entrano in vigore il 15 settembre 2018.

15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

5 FF 2017 6779

Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2018

Allegato (art. 3)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri

Art. 7 cpv. 3 3 Se, secondo gli articoli 27, 28 o 29 del codice frontiere Schengen7, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:

b. l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen8.

2 L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine

di partenza inferiore a sette giorni se: e. allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’ar- ticolo 14 del codice frontiere Schengen9 (art. 64c cpv. 1 lett. b);

Titolo prima dell’art. 69 Sezione 4: Rinvio coatto e operazioni internazionali di rimpatrio

6 RS 142.20 7 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modifica- to da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

8 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3.

9 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3.

Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2018

Art. 71, frase introduttiva Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure dell’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP10 o

Art. 71a Operazioni internazionali di rimpatrio 1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/162412. 2 Il DFGP può concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sor- veglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni. 3 Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali im- pieghi.

Art. 71abis Monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monito- raggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio. 2 Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle ope- razioni internazionali di rimpatrio.

Art. 100 cpv. 5 5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 let- tera b, il DFGP può, d’intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere compe- tenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.

10 RS 311.0 11 RS 321.0 12 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2018

2. Legge federale del 7 ottobre 199413 sugli Uffici centrali di polizia

giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

1bis L’Ufficio federale di polizia (fedpol), d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell’AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell’AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto ri- guarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.

3. Legge del 18 marzo 200514 sulle dogane

Art. 92, rubrica, nonché cpv. 3–6 Impieghi all’estero 3 Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’AFD può mettere a disposizione di Stati esteri e dell’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere. 4 Essa può impiegare agenti di collegamento all’estero e assegnare loro i seguenti compiti: a. raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui essa necessita per l’adempimento dei propri compiti previsti dalla legge; b. scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d’accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere; c. promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia. 5 L’AFD, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall’AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’AFD per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.

6 Il Consiglio federale è autorizzato a:

a. concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l’impiego di personale dell’AFD in seno all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;

13 RS 360 14 RS 631.0

Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2018

b. concordare con le autorità estere competenti l’impiego di agenti di colle- gamento dell’AFD; c. disciplinare l’estensione dei compiti previsti al capoverso 4.

Art. 110e cpv. 3 lett. a, frase introduttiva 3 Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c: a. i collaboratori di fedpol competenti per:

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