AS 2018 3213
Legge federale sugli stranieri (LStr)
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Integrazione)
Modifica del 16 dicembre 2016 (RU 2017 6521; RS 142.20)
Art. 62
Invece di: cpv. 1 lett. f 1 L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: f. lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.
Leggasi: cpv. 1 lett. g 1 L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: g. lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.
10 agosto 2018 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2018-2530 3213
LF sugli stranieri. Correzione RU 2018
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