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Legge federale sul diritto internazionale privato
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
Modifica del 16 marzo 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20171, decreta:
I La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modifi- cata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 168, 171 e 174 «legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento» è sostituito con «LEF».
Art. 166 I. Riconosci- 1 Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell’am- mento ministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se: a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato; b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27; e c. è stato pronunciato:
1. nello Stato di domicilio del debitore, o
2. nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi
principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell’apertura della procedura straniera.
2 Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti
dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18893
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sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l’articolo 169 della presen- te legge.
3 Se è già stato aperto un procedimento secondo l’articolo 50 capo-
verso 1 LEF e il termine secondo l’articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all’articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare.
Art. 167 cpv. 1 e 2
1 Se il debitore ha in Svizzera una succursale iscritta nel registro di
commercio, l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di falli- mento dev’essere proposta al tribunale competente della sede della succursale. In tutti gli altri casi, l’istanza deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L’articolo 29 è applicabile per analogia.
2 Se il debitore ha più succursali o se i beni si trovano in più luoghi, è
competente il tribunale adito per primo.
Art. 169 cpv. 2, secondo periodo
2 … La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della proce-
dura di fallimento ancillare, per la revoca del fallimento e per la rinun- cia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare.
Art. 170 cpv. 3
3 La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché né l’am-
ministrazione straniera del fallimento né un creditore secondo l’articolo 172 capoverso 1 chiedano all’ufficio dei fallimenti, prima della ripartizione della somma ricavata, che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
Art. 171 cpv. 2
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 285–288a e 292 LEF è
determinante il momento dell’apertura del fallimento all’estero.
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Art. 172 cpv. 1 e 2
1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:
a. i crediti garantiti da pegno giusta l’articolo 219 LEF4; b. i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera; e c. i crediti connessi con obbligazioni assunte per conto di una succursale del debitore iscritta nel registro di commercio.
2 L’azionedi impugnazione della graduatoria giusta l’articolo 250
LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1 e dall’amministrazione straniera del fallimento.
Art. 174a 5. Rinuncia 1 Ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento si può ri- all’esecuzione di una procedura di nunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono fallimento ancillare stati insinuati crediti secondo l’articolo 172 capoverso 1.
2 Se vi sono creditori con domicilio in Svizzera che hanno insinuato
crediti diversi da quelli menzionati nell’articolo 172 capoverso 1, il tribunale può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancil- lare se la procedura straniera tiene adeguatamente conto di questi crediti. Questi creditori devono essere sentiti.
3 Il tribunale può vincolare la rinuncia a condizioni e oneri.
4 Se il tribunale ha rinunciato a eseguire una procedura di fallimento
ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento può, a condizione di rispettare il diritto svizzero, esercitare tutte le competenze che le spettano secondo il diritto dello Stato in cui il fallimento è stato aper- to; può in particolare trasferire beni all’estero e stare in giudizio. Queste competenze non comprendono l’esercizio di attività sovrane, l’applicazione di mezzi coercitivi o il diritto di pronunciare sulle controversie.
Art. 174b IIIbis. Coordina- Nelle procedure materialmente connesse, le autorità e gli organi in- mento teressati possono coordinare i loro atti tra loro nonché con le autorità e gli organi stranieri.
4 RS 281.1
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Art. 174c IIIter. Ricono- Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento ricono- scimento di decisioni sciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su straniere su azioni revocato- altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli rie e di decisioni articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello analoghe Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.
Art. 175, secondo periodo … Gli articoli 166–170 e 174a–174c si applicano per analogia. …
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 La presidente: Karin Keller-Sutter Il presidente: Dominique de Buman La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
5 luglio 2018.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20196.
14 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 FF 2018 1245 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 13 settembre 2018.
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge federale dell’11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 292 cpv. 2
2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non
si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all’articolo 169 LDIP8.
2. Legge dell’8 novembre 19349 sulle banche
Art. 37g cpv. 4bis e 5 4bis Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l’articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l’articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 198710 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.
5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 LDIP.
3. Legge del 19 giugno 201511 sull’infrastruttura finanziaria
Art. 88 cpv. 1 1 Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mer- cato finanziario si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37d–37g, eccetto l’articolo 37g capoverso 4bis, della legge dell’8 novembre 193412 sulle banche.
7 RS 281.1 8 RS 291 9 RS 952.0 10 RS 291 11 RS 958.1 12 RS 952.0
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