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AS 2018 3377

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del 14 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 1

1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui

all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi: a. dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effet- tuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale; b. dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effet- tuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una contro- parte non finanziaria che non è piccola; c. dal 1° gennaio 2024, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

1 RS 958.11

2018-2547 3377

O sull’infrastruttura finanziaria RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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