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AS 2018 3389

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

Traduzione

Accordo del 15 aprile 19941 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio Dichiarazione ministeriale sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione2

Conclusa a Nairobi il 16 dicembre 2015 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 20173 Applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° luglio 2017 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 ottobre 2017

1. Noi, i ministri rappresentanti i seguenti membri dell’Organizzazione mondiale

del commercio («OMC»): Albania Malaysia Australia Mauritius Canada Montenegro Cina Norvegia Colombia Nuova Zelanda Corea Singapore Costa Rica Stati Uniti Filippine Svizzera4 Giappone Territorio doganale separato di Taiwan, Guatemala Penghu, Kinmen e Matsu Hong Kong, Cina Tailandia Islanda Unione europea Israele (di seguito «Partecipanti») richiamiamo e facciamo nostra la Dichiarazione ministe- riale sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informa- zione5 (di seguito «Dichiarazione»), la apriamo all’accettazione a norma del punto 9 della stessa e annunciamo le conclusioni di seguito esposte, come previsto dalla dichiarazione.

Allegato

Dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione

Conclusa il 28 luglio 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 luglio 2017

I seguenti membri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell’informazione («le Parti»): Albania Malaysia Australia Montenegro Canada Norvegia Cina Nuova Zelanda Corea Singapore Costa Rica Svizzera6 Filippine Territorio doganale separato di Taiwan, Giappone Penghu, Kinmen e Matsu Guatemala Tailandia Hong Kong, Cina Stati Uniti Islanda Unione europea Israele dichiarano quanto segue:

1. Le Parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo gene- rale sulle tariffe e sul commercio del 19947, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di: a) tutti i prodotti classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato («SA»)

2007 figuranti nell’elenco di cui all’allegato A della presente Dichiarazione;

e b) tutti i prodotti specificati nell’allegato B della presente Dichiarazione, a pre- scindere dalla loro inclusione nell’elenco di cui all’allegato A.

6 A nome dell’Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

7 RS 0.632.20, allegato 1A.1

Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione ministeriale RU 2018

Soppressione progressiva dei dazi 2. Le Parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle Parti, e riconoscono che, in circostanze limita- te, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l’aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le Parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni»).

Attuazione 3. Se non diversamente convenuto dalle Parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le Parti sopprimono tutti i dazi doganali, diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue: a) soppressione dei dazi doganali sotto forma di riduzioni uguali, rendendo effettiva la prima riduzione entro il 1° luglio 2016, la seconda entro il 1° luglio 2017 e la terza entro il 1° luglio 2018; la soppressione dei dazi doganali è effettivamente completata entro il 1° luglio 2019; e b) soppressione dei diritti e delle imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, da completare entro il 1° luglio 2016.

Attuazione accelerata

4. Le Parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o

l’attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi.

Calendario di presentazione degli elenchi 5. Le Parti forniscono alle altre Parti quanto prima, e comunque entro il 30°ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell’adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell’allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA. Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle Parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle Parti durante i negoziati. Tale processo di revisione andrebbe completato entro il 4 dicembre 2015. 6. Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una Parte, quest’ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle conces-

Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione ministeriale RU 2018

sioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25). 7. Le Parti attuano i punti 3 e 6 della presente Dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il

90 per cento del commercio mondiale8 dei prodotti qui contemplati.

Formato del progetto di elenchi delle concessioni 8. Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modi- fiche apportate da ogni Parte al proprio elenco di concessioni: a) per i prodotti classificati nelle sottovoci del SA 2007 elencate nell’allegato A, introducono, ove opportuno, suddivisioni nell’elenco delle concessioni a livello della linea tariffaria nazionale; e b) per i prodotti specificati nell’allegato B, accludono all’elenco delle conces- sioni un allegato comprensivo di tutti i prodotti di cui all’allegato B allo sco- po di specificare la classificazione tariffaria dettagliata di tali prodotti a livello della linea tariffaria nazionale o a livello di 6 cifre del SA.

Accettazione 9. La Dichiarazione è aperta all’accettazione di tutti i membri dell’OMC ed è notifi- cata per iscritto al direttore generale dell’OMC, che ne dà comunicazione a tutte le Parti.

Ostacoli non tariffari 10. Le Parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell’informazione e sostengono a tal fine l’eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari.

Considerazioni finali

11. Le Parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari

modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell’Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti con- templati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell’espe- rienza maturata nell’applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non vadano aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti.

8 Da calcolare a cura del segretariato dell’OMC e comunicare alle Parti in base ai dati disponibili più recenti.

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12. Le Parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell’agenda di Doha per lo sviluppo.

Allegati della presente Dichiarazione Nell’elenco di cui all’allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007. Nell’elenco di cui all’allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

(Seguono le firme)

Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione ministeriale RU 2018

Allegato A

Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

001 350691 ex Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizza- bili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili

002 370130 Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è supe-

riore a 255 mm

003 370199 Altre

004 370590 Altre

005 370790 Altri

006 390799 ex Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere

aromatico 007 841459 ex Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raf- freddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione o unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione 008 841950 ex Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm 009 842010 ex Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati 010 842129 ex Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera

140 micron

011 842139 ex Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di

acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm 012 842199 ex Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm

013 842320 ex Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano

strumenti elettronici per misurare pesi 014 842330 ex Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosa- trici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi 015 842381 ex Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi 016 842382 ex Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli

017 842389 ex Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a

5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

018 842390 ex Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli

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Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

019 842489 ex Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei

tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati 020 842490 ex Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polveriz- zare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbrica- zione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

021 844230 Macchine, apparecchi e materiale

022 844240 Parti di macchine, apparecchi e materiale

023 844250 Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografi- che, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

024 844331 Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti:

stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

025 844332 Altre, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione

dell’informazione o ad una rete

026 844339 Altre

027 844391 Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre,

cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42

028 844399 Altri

029 845610 ex Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione 030 846693 ex Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principal- mente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di mac- chine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusi- vamente o principalmente per la fabbricazione di parti della vo- ce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automati- che per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusi- vamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente

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Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

031 847210 Duplicatori

032 847290 Altre

033 847310 Parti ed accessori di macchine della voce 84.69

034 847340 Parti ed accessori di macchine della voce 84.72

035 847521 Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

036 847590 ex Parti di macchine della sottovoce 847521

037 847689 ex Macchine per cambiare in moneta spicciola

038 847690 ex Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola

039 847989 ex Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti

elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

040 847990 ex Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componen-

ti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

041 848610 Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle

placchette

042 848620 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semicon-

duttore o di circuiti integrati elettronici

043 848630 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visua-

lizzazione a schermo piatto

044 848640 Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

045 848690 Parti ed accessori

046 850440 Convertitori statici

047 850450 Altre bobine di reattanza e di autoinduzione

048 850490 Parti

049 850590 ex Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18

050 851430 ex Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la

fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stam- pati 051 851490 ex Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati 052 851519 ex Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmen- te per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati 053 851590 ex Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o princi- palmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

054 851761 Stazioni fisse

055 851762 Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della

voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commu- tazione e di routing

056 851769 Altri

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Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

057 851770 Parti

058 851810 Microfoni e loro supporti

059 851821 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

060 851822 Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

061 851829 Altri

062 851830 Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e

assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

063 851840 Amplificatori elettrici a bassa frequenza

064 851850 Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

065 851890 Parti

066 851981 Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

067 851989 Altri

068 852110 A nastri magnetici

069 852190 Altri

070 852290 Altri

071 852321 Schede munite di una pista magnetica

072 852329 Altri

073 852340 Supporti ottici

074 852351 Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semi-

conduttori

075 852352 Schede intelligenti («smart cards»)

076 852359 Altri

077 852380 Altri

078 852550 Apparecchi trasmittenti

079 852560 Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

080 852580 Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»

081 852610 Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

082 852691 Apparecchi di radionavigazione

083 852692 Apparecchi di radiotelecomando

084 852712 Radiocassette tascabili

085 852713 Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o

la riproduzione del suono

086 852719 Altri

087 852721 ex Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare

unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

088 852729 Altri

089 852791 Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione

del suono

090 852792 Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riprodu-

zione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

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Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

091 852799 Altri

092 852849 Altri

093 852871 Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o

uno schermo video 094 852910 Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti 095 852990 ex Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73 096 853180 ex Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili

097 853190 Parti

098 853630 Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

099 853650 Altri interruttori, sezionatori e commutatori

100 853690 ex Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711

101 853810 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della

voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

102 853939 ex Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroillumina-

zione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto 103 854231 Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

104 854232 Memorie

105 854233 Amplificatori

106 854239 Altri

107 854290 Parti

108 854320 Generatori di segnali

109 854330 ex Macchine per la galvanoplastica e l’elettrolisi dei tipi usati esclusi- vamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati 110 854370 ex Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche

111 854370 ex Amplificatori di microonde

112 854370 ex Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi

113 854370 ex Registratori digitali di dati di volo

114 854370 ex Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la ripro- duzione di testi, immagini fisse o elementi audio 115 854370 ex Apparecchio per l’elaborazione di segnali digitali in grado di connet- tersi a una rete con o senza filo per missaggio suono

116 854390 Parti

117 880260 ex Satelliti per telecomunicazioni

118 880390 ex Parti di satelliti per le telecomunicazioni

119 880521 Simulatori di combattimento aereo e loro parti

120 880529 Altri

121 900120 Materie polarizzanti in fogli o in lastre

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Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

122 900190 Altri

123 900219 Altri

124 900220 Filtri

125 900290 Altri

126 901050 Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematogra- fici; negatoscopi

127 901060 Schermi per proiezioni

128 901090 ex Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060

129 901110 Microscopi stereoscopici

130 901180 Altri microscopi

131 901190 Parti ed accessori

132 901210 Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

133 901290 Parti ed accessori

134 901310 ex Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capi-

tolo o della sezione XVI

135 901320 Laser, diversi dai diodi laser

136 901390 ex Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi

137 901410 Bussole, comprese quelle di navigazione

138 901420 Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi

dalle bussole)

139 901480 Altri strumenti ed apparecchi

140 901490 Parti ed accessori

141 901510 Telemetri

142 901520 Teodoliti e tacheometri

143 901540 Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

144 901580 Altri strumenti ed apparecchi

145 901590 Parti ed accessori

146 901811 Elettrocardiografi

147 901812 Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

148 901813 Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

149 901819 Altri

150 901820 Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

151 901850 Altri strumenti ed apparecchi per l’oftalmologia

152 901890 ex Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro

parti e accessori

153 902150 Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

154 902190 Altri

155 902212 Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento

dell’informazione

156 902213 Apparecchi per uso odontoiatrico

Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione ministeriale RU 2018

Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

157 902214 Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

158 902219 Per altri usi

159 902221 Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

160 902229 Per altri usi

161 902230 Tubi a raggi X

162 902290 ex Parti ed accessori di apparecchi a raggi X

163 902300 Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per

esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

164 902410 Macchine ed apparecchi per prove su metalli

165 902480 Altre macchine ed apparecchi

166 902490 Parti ed accessori

167 902519 Altri

168 902590 Parti ed accessori

169 902710 Analizzatori di gas o di fumi

170 902780 Altri strumenti ed apparecchi

171 902790 Microtomi; parti ed accessori

172 902830 Contatori di elettricità

173 902890 Parti ed accessori

174 903010 Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni

ionizzanti

175 903020 Oscilloscopi ed oscillografi

176 903031 Multimetri, senza dispositivo registratore

177 903032 Multimetri, con dispositivo registratore

178 903033 ex Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza

179 903039 Altri, con dispositivo registratore

180 903084 Altri, con dispositivo registratore

181 903089 Altri

182 903090 Parti ed accessori

183 903110 Macchine per l’equilibratura delle parti meccaniche

184 903149 Altri

185 903180 Altri strumenti, apparecchi e macchine

186 903190 Parti ed accessori

187 903220 Manostati (pressostati)

188 903281 Idraulici o pneumatici

189 950410 Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione

190 950430 ex Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro

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Voce SA2007 ex* Designazione delle merci

191 950490 ex Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sotto- voce 950430 * Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».

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Allegato B

192 Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti

integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti com- ponenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classifi- cabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un cir- cuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l’assem- blaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamen- to di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenua- tori. Ai fini della presente definizione:

1. I «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente

gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.

2. L’espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato

su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato. 3.a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e con- vertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprie- tà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l’accelerazione, la vibrazione, il movimen- to, l’orientamento, la tensione, l’intensità di campo magnetico, l’intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l’umidità, il flus- so, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via. 3.b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettro- niche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semicon- duttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico. 3.c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un’oscilla- zione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno. 3.d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla su- perficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un’oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che di- pende dalla geometria fisica di tali strutture.

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193 Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono

fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti pas- sivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD).

194 Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi

tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in ap- parecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tec- nologia sensibile al tocco.

195 Cartucce d’inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire

negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettro- statiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339.

196 Stampati che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro

utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili)**.

197 Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la

fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore. 198 Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l’imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690.

199 Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbri-

cazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piat- to.

200 Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti

organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici.

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201 Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti princi- palmente per i bambini.

** La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli ob- blighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull’accesso dei Partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell’Accordo sull’ampliamento dell’ITA (Accordo sulle tecnologie dell’informa- zione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l’altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell’accordo sull’ampliamento dell’ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.

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Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione | Lexipedia | Lexipedia