AS 2018 3537
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 21 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe- riore a 21 330 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3555 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS (art. 9 LPP)
Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Nuovi importi in Fr. in Fr.
21 150 21 330 24 675 24 885 84 600 85 320 3 525 3 555
1 RS 831.441.1
2018-2234 3537
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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