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AS 2018 3803

Codice penale e Codice penale militare

Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell’art. 123c Cost.)

Modifica del 16 marzo 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 20161, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale2

Art. 67 cpv. 2bis, 3, 4, 4bis e 5–7 2bis Il giudice può pronunciare l’interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia suffi- ciente a garantire che l’autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell’autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l’interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l’autore dal com- mettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione.

3 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli

articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni: a. tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne; b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);

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c. coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resi- stere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prosti- tuzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne; d. pornografia (art. 197):

1. secondo l’articolo 197 capoverso 1 o 3,

2. secondo l’articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le

rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

4 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli

articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l’esercizio di qualsia- si attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento ses- suale, coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, dete- nute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prosti- tuzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:

1. un maggiorenne particolarmente vulnerabile,

2. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma

inetto a resistere, incapace di discernimento o non in gra- do di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica; b. pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:

1. atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,

2. atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulne-

rabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipen- denza fisica o psichica. 4bis Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno de- terminato l’interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività:

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a. in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza sessuale (art. 190), atti sessuali con per- sone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure b. se l’autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classi- ficazione internazionalmente riconosciuti.

5 Se all’autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misu-

ra per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possi- bile pronunciare più interdizioni di esercitare un’attività.

6 Il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa per la durata del-

l’interdizione.

7 Abrogato

Art. 67a cpv. 5 e 6

5 Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con mino-

renni o altre persone particolarmente vulnerabili: a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segna- tamente:

1. l’insegnamento,

2. l’educazione e la consulenza,

3. l’assistenza e la sorveglianza,

4. la cura,

5. gli esami e i trattamenti di natura fisica,

6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica,

7. la ristorazione,

8. il trasporto,

9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specifi-

camente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l’attività prin- cipale della persona in questione; b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le atti- vità per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con mino- renni o altre persone particolarmente vulnerabili.

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6 Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa

dell’età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall’aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.

Art. 67c cpv. 5 lett. c e d, 6bis e 7bis

5 L’autore può chiedere all’autorità competente di ridurre la durata o

attenuare il contenuto di un’interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli: c. Abrogata d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un’inter- dizione a vita di cui all’articolo 67 capoverso 2bis. 6bis Le interdizioni pronunciate secondo l’articolo 67 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse. 7bis L’autorità di esecuzione può ordinare l’assistenza riabilitativa per l’intera durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

Art. 369 cpv. 4quater, 4quinquies e 6 lett. a 4quater Le condanne unicamente a un’interdizione o a un divieto secon- do gli articoli 67 capoversi 2–4 o 67b del presente Codice oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2–4 o 50b CPM sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni. 4quinquies Le condanne unicamente a un’interdizione o a un divieto secondo l’articolo 16a DPMin sono eliminate d’ufficio dopo set- te anni.

6 Il termine decorre:

a. in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3, 4ter, 4quater e 4quinquies, dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato;

Art. 369a, primo periodo Le sentenze che contengono un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoversi 2–4 o 67b del presente Codice oppure secon- do gli articoli 50 capoversi 2–4 o 50b CPM3 o l’articolo 16a DPMin4 sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni dalla fine dell’interdizione o del divieto. …

3 RS 321.0 4 RS 311.1

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Art. 371a cpv. 1, 2, frase introduttiva e 3 lett. a

1 Può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle

iscrizioni che lo concernono chiunque: a. si candida per:

1. un’attività professionale o un’attività extraprofessionale

organizzata implicante un contatto regolare con minoren- ni o altre persone particolarmente vulnerabili, o

2. un’attività professionale o un’attività extraprofessionale

organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti; o b. esercita una delle attività di cui alla lettera a.

2 Alla domanda deve allegare un’attestazione scritta del soggetto che

esige la presentazione dell’estratto specifico per privati, sia esso il datore di lavoro, l’organizzazione o l’autorità competente per l’auto- rizzazione all’esercizio dell’attività, nella quale si conferma che:

3 Nell’estratto specifico per privati figurano:

a. le sentenze che contengono un’interdizione di esercitare un’at- tività secondo l’articolo 67 capoversi 2–4 o l’articolo 50 capo- versi 2–4 CPM5;

2. Codice penale militare del 13 giugno 19276

Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 1 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale7,

Art. 50 cpv. 2bis, 3, 4, 4bis e 5–7 2bis Il giudice può pronunciare l’interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia suffi- ciente a garantire che l’autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell’autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l’interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l’autore dal com- mettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione.

3 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli

articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero8 per aver commes-

5 RS 321.0 6 RS 321.0 7 RS 101 8 RS 311.0

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so uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata impli- cante un contatto regolare con minorenni: a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resi- stere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibi- zionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne; b. atti sessuali con fanciulli (art. 156).

4 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli

articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata impli- cante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabi- li nonché l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofes- sionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159) o molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è: a. un maggiorenne particolarmente vulnerabile; o b. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica. 4bis Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l’autore dal commettere altri reati analoghi a quelli che hanno deter- minato l’interdizione. Tuttavia il giudice non può prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività: a. in caso di coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154) o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155); o b. se l’autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classifi- cazione internazionalmente riconosciuti.

5 Se all’autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misu-

ra per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un’attività.

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6 Il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa per la durata del-

l’interdizione.

7 Abrogato

Art. 50a cpv. 5 e 6

5 Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con mino-

renni o altre persone particolarmente vulnerabili: a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segna- tamente:

1. l’insegnamento,

2. l’educazione e la consulenza,

3. l’assistenza e la sorveglianza,

4. la cura,

5. gli esami e i trattamenti di natura fisica,

6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica,

7. la ristorazione,

8. il trasporto,

9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specifi-

camente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in ta- le vendita o prestito, se essa rappresenta l’attività princi- pale della persona in questione; b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le atti- vità per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con mino- renni o altre persone particolarmente vulnerabili.

6 Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa

dell’età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall’aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.

Art. 50c cpv. 5 lett. c e d, 6bis e 7bis

5 L’autore può chiedere all’autorità competente di ridurre la durata o

attenuare il contenuto di un’interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli: c. Abrogata d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un’inter- dizione a vita di cui all’articolo 50 capoverso 2bis.

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6bis Le interdizioni pronunciate secondo l’articolo 50 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse. 7bis L’autorità di esecuzione può ordinare l’assistenza riabilitativa per l’intera durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

3. Legge del 17 giugno 20169 sul casellario giudiziale

Art. 55 cpv. 1, 1bis, 2 e 4 1 Chiunque offre un’attività professionale o extraprofessionale organizzata impli- cante un contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili oppure inerente al settore sanitario e implicante un contatto diretto con i pazienti, o funge da intermediario per una siffatta attività, può esigere da chi vi si candida o la esercita la presentazione di un estratto specifico per privati al fine di esaminarne la reputazione. 1bis Può esigere dall’interessato la presentazione di un estratto specifico per privati anche l’autorità cui compete il rilascio o la revoca di un’autorizzazione concernente un’attività ai sensi del capoverso 1. 2 L’estratto può essere utilizzato e trasmesso ad altri soltanto per lo scopo di cui ai capoversi 1 e 1bis. 4 Alla richiesta va inoltre allegato un modulo ufficiale nel quale l’offerente o intermediario ai sensi del capoverso 1 o l’autorità ai sensi del capoverso 1bis conferma che l’interessato si candida per un’attività secondo il capoverso 1 o la esercita oppure necessita di un’autorizzazione per tale attività e a tal fine deve presentare l’estratto specifico per privati.

Art. 67 cpv. 1 1 Chiunque, senza averne diritto secondo l’articolo 55 capoversi 1–2, chiede ad altri di presentare un estratto specifico per privati o intenzionalmente utilizza o trasmette ad altri un tale estratto è punito con la multa, sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un’altra legge.

9 FF 2016 4315

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II Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale All’entrata in vigore della legge del 17 giugno 201610 sul casellario giudiziale, gli articoli 369 capoversi 4quater, 4quinquies e 6 lettera a, 369a, primo periodo, e 371a capoversi 1, 2, frase introduttiva, e 3 lettera a CP11, previsti alla cifra I numero 1, diverranno privi d’oggetto o saranno abrogati.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 La presidente: Karin Keller-Sutter Il presidente: Dominique de Buman La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 luglio 2018.12

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 201913.

10 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

10 FF 2016 4315 11 RS 311.0 12 FF 2018 1235 13 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 3 ottobre 2018.

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