AS 2018 3899
Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro del 28 giugno 1919
RS 0.820.1; RU 1948 861
I Strumento di emendamento della Costituzione
Adottato dalla Conferenza generale il 19 giugno 1997 Entrato in vigore l’8 ottobre 2015
Traduzione
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunita il 3 giugno 1997, per la sua ottantacinquesima sessione; avendo deliberato di adottare una proposta di emendamento della Costituzione del- l’Organizzazione internazionale del lavoro, proposta elencata al settimo punto del- l’ordine del giorno della sessione; adotta addì diciannove giugno millenovecentonovantasette lo strumento di emenda- mento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro qui appres- so, denominato Strumento di emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, 1997:
Art. 1 A contare dalla data d’entrata in vigore del presente lo Strumento di emendamento, l’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro è modificato mediante l’inserzione, dopo l’attuale paragrafo 8, di un nuovo paragrafo così enunciato: «9. Su proposta del Consiglio d’amministrazione, la Conferenza può abolire, alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, qualsiasi Conven- zione precedentemente adottata conformemente alle disposizioni del presente artico- lo, nel caso in cui essa appaia priva di scopo e non apporti un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell’Organizzazione».
1999-5255 3899
Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro RU 2018
Art. 2 Due copie autentiche del presente Strumento di emendamento sono firmate dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. Una copia è depositata presso gli archivi dell’Ufficio internazionale del lavoro e l’altra è consegnata al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, conformemente ai termini dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite1. Il Direttore generale trasmette una copia autenticata conforme di questo strumento a ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 3
1. Le ratifiche o le accettazioni formali del presente Strumento di emendamento
sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, che informa i Membri dell’Organizzazione.
2. Il presente Strumento di emendamento entrerà in vigore secondo le condizioni
previste nell’articolo 36 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro. 3. Non appena il presente Strumento entrerà in vigore, il Direttore generale del- l’Ufficio internazionale del lavoro ne darà notifica a tutti i Membri dell’Organizza- zione internazionale del lavoro, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.
(Seguono le firme)
II Elenco dei membri dell’Organizzazione il 12 ottobre 2018, complemento2 Membro dal
Brunei 2007 Cook, Isole 2015 Palau 2012 Sudan del Sud 2012 Tonga 2016
1 RS 0.120
2 Completa quelli in RU 1973 1623, 1976 1526, 1981 1240, 1985 280, 2002 474 e
2012 3049. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).
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