AS 2018 4185
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 2 e 3 2 Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi per singolo caso e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Esso ammonta a:
per UBG Contributo forfetta- rio di base massimo per azienda franchi franchi
a. edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma al massimo per azienda:
1. zona collinare e zona di montagna I 3050 155 000
2. zone di montagna II–IV 4400 215 000
b. edifici alpestri 2600 nessun limite
3 Abrogato
Art. 46 cpv. 4 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali confor-