AS 2018 4309
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Stralcio di un’espressione Negli articoli 15a capoversi 2 e 2bis, 16 capoverso 1 lettera c e 4, 16a capoverso 1 lettera b, 23 capoverso 2 lettera b, 64 capoverso 1 lettere b e c nonché 75c capo- verso 1 lettera b «nel sistema» è stralciato.
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 84 capoverso 5 e 90 capoversi 4 e 5 «Ufficio federale di giustizia» è sostituito con «UFG».
Art. 5 cpv. 2 2 Le rappresentanze svizzere all’estero comunicano all’ufficio dello stato civile e all’autorità di vigilanza, per trasmissione all’autorità cantonale competente in mate- ria di migrazione, i fatti indicanti che è previsto o è già stato contratto un matrimo- nio o un’unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA).
Art. 6a, rubrica (concerne soltanto il francese) e cpv. 2 2 Per registro dello stato civile s’intende il registro elettronico che documenta lo stato civile di cui all’articolo 39 capoverso 1 CC e sostituisce il registro dello stato civile tenuto sotto forma cartacea.
2018-2608 4309
Stato civile. O RU 2018
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane com- pletate. 3 Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37c cpv. 1) lo auspicano.
Art. 9a Venuta al mondo di un infante privo di vita 1 Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e non ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di alme- no 22 settimane completate. 2 La sua venuta al mondo può essere comunicata all’ufficio dello stato civile. Su domanda, quest’ultimo rilascia una conferma. La domanda può essere presentata da chi ha messo al mondo l’infante privo di vita o da chi si dichiara per scritto procrea- tore. La conferma viene rilasciata se l’evento ha avuto luogo in Svizzera oppure se il richiedente ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o è cittadino svizzero. 3 La venuta al mondo di un infante privo di vita non è documentata nel registro dello stato civile né comunicata all’Ufficio federale di statistica. Su domanda può essere documentata se avviene in concomitanza con una nascita ai sensi dell’articolo 9.
Art. 9b Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione 1 La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell’UFSC3. Il modulo deve essere firmato dall’autore della comunicazione.
2 Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a. una copia del passaporto, della carta d’identità o di un documento d’identità equivalente dell’autore della comunicazione; b. il certificato di un medico o di una levatrice attestante la venuta al mondo di un infante privo di vita. 3 Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunica- zione. 4 L’ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31–33 si applicano per analogia.
Art. 9c Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita 1 L’ufficio dello stato civile conferma la venuta al mondo di un infante privo di vita mediante un modulo messo a disposizione dall’UFSC.
3 Disponibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch.
4310
Stato civile. O RU 2018
2 Nella conferma figura come madre la donna che ha messo al mondo l’infante.
Come padre figura l’uomo che si dichiara per scritto procreatore. 3 Su richiesta dell’autore della comunicazione, l’infante venuto al mondo privo di vita può figurare nella conferma con cognome e nomi. Per la scelta del cognome, si applicano per analogia gli articoli 37 e 37a; per motivi degni di rispetto è possibile derogare ai suddetti articoli.
Art. 15b cpv. 3–5
3 Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS)
dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). 4 Le autorità cantonali presentano le loro richieste all’Ufficio federale di polizia. Quest’ultimo verifica l’autenticità dell’autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS. 5 La registrazione, le comunicazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.
Art. 23 cpv. 3 3 L’autorità di vigilanza che decide del riconoscimento o del rifiuto di un’iscrizione conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LDIP4 comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che, all’estero, è stato celebrato un matrimonio o è stata conclusa un’unione domestica registrata per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA5). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento dell’iscrizione.
Art. 51 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segre- teria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti una persona bisognosa di protezione, un richiedente l’asilo, un richiedente l’asilo respinto, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o un rifugiato con permesso di dimora o di domicilio:
Art. 52a All’Ufficio federale di polizia Il registro dello stato civile trasmette automaticamente una corrispondente informa- zione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione in caso di modifica dei dati d’identità RIPOL, a cui l’Ufficio federale di polizia ha accesso secondo la tabella che figura nell’allegato.
4 RS 291 5 RS 142.201 6 RS 361
4311
Stato civile. O RU 2018
Art. 54 cpv. 3
3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 sono trasmesse dall’ufficio dello stato
civile direttamente al SIS all’attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.
Art. 74a cpv. 7 7 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che il matrimo- nio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di am- missione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA7). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.
Art. 75m cpv. 7 7 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che l’unione domestica registrata è prevista o è stata contratta al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA8). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.
Titolo prima dell’art. 76 Capitolo 8 Sistema centrale d’informazione sulle persone
Art. 76 Organi responsabili 1 L’UFG è responsabile della gestione nonché delle nuove versioni e degli aggior- namenti (sviluppo) del sistema centrale d’informazione sulle persone (sistema). 2 Prende in particolare misure per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
3 I servizi che usano il sistema sono responsabili nel loro campo della protezione e della sicurezza dei dati.
Art. 77 Finanziamento, prestazioni ed emolumenti 1 La Confederazione finanzia la gestione e lo sviluppo del sistema. Assicura il fun- zionamento dell’applicazione e l’assistenza tecnica ai Cantoni.
2 I Cantoni pagano alla Confederazione un emolumento annuo di 600 000 franchi
per l’utilizzo del sistema per scopi inerenti allo stato civile. L’UFG concorda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) le modalità di pagamento e fattura annualmente l’emolumento ai Cantoni.
7 RS 142.201 8 RS 142.201
4312
Stato civile. O RU 2018
3 I Cantoni forniscono le loro prestazioni di cui agli articoli 78–78b senza essere indennizzati dalla Confederazione.
Art. 78 Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo 1 I Cantoni partecipano allo sviluppo del sistema nel settore dello stato civile.
2 Sono rappresentati in una commissione tecnica e mettono a disposizione speciali- sti.
Art. 78a Commissione tecnica 1 Al fine di garantire la partecipazione dei Cantoni allo sviluppo del sistema è istitui- ta una commissione tecnica.
2 La commissione tecnica è composta da nove membri. L’UFG e la CDDGP nomi-
nano ciascuno quattro rappresentanti. L’UFG designa inoltre il presidente.
3 La commissione tecnica ha in particolare i seguenti compiti:
a. elaborazione delle basi e delle raccomandazioni per lo sviluppo del sistema; b. trattamento delle questioni tecniche relative all’applicazione del sistema. 4 L’UFG può disciplinare i dettagli dell’organizzazione della commissione tecnica in un regolamento.
Art. 78b Specialisti 1 I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione dell’UFG specialisti per lo svilup- po del sistema.
2 Gli specialisti collaborano in particolare:
a. all’elaborazione e alla verifica dei piani e dei requisiti; b. all’elaborazione di scenari di test e casi di test; c. al collaudo del sistema; d. alla documentazione del sistema.
Art. 79 cpv. 1, 3 e 4 1 I diritti di accesso delle autorità partecipanti dipendono dai loro diritti e obblighi disciplinati nella presente ordinanza.
3 L’accesso è accordato, modificato e soppresso dal SIS.
4 Le domande di accesso ai dati mediante procedura di richiamo secondo l’arti-
colo 43a capoverso 4 CC sono presentate all’UFG.
Art. 79a Salvaguardia dei dati L’UFG è responsabile della salvaguardia dei dati del sistema.
4313
Stato civile. O RU 2018
Art. 84 cpv. 3 frase introduttiva e lett. c nonché 6
3 L’UFSC ha in particolare i seguenti compiti:
c. Abrogata 6 Il SIS è responsabile degli aspetti tecnici della gestione, dello sviluppo e della formazione nonché del supporto del registro dello stato civile. Ha in particolare i seguenti compiti: a. emanazione di direttive tecniche; b. svolgimento di ispezioni tecniche; c. gestione dei registri dei Comuni e dei luoghi d’origine; d. scambio e acquisizione di atti dello stato civile; e. armonizzazione dei registri con il numero d’assicurato AVS.
Art. 96 rubrica e cpv. 1bis Celebrazione del matrimonio e registrazione dell’unione domestica da parte di membri di un esecutivo comunale 1bis Gli ufficiali dello stato civile straordinari registrano anche unioni domestiche.
Art. 99c Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica, la persona che ha messo al mondo un infante privo di vita o che si dichiara per scritto procreatore può comuni- care all’ufficio dello stato civile la venuta al mondo di un infante privo di vita avve- nuta prima dell’entrata in vigore della modifica e farsi rilasciare una conferma.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4314