AS 2018 4323
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Modifica del 1° novembre 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione cinematografica è modifi- cata come segue:
Art. 46 cpv. 1 1 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di progetti transmediali, per la realizzazione di coproduzioni senza imprese di produzione responsabili svizzere e per la postproduzione di film sono sottoposte per perizia a singoli esperti.
Art. 46a Descrizione del mandato di perizia Per singoli ambiti di promozione o tipi di progetti l’UFC può stabilire uno schema procedurale o un sistema a punti allo scopo di standardizzare la valutazione dei progetti, la ponderazione dei criteri determinanti e il modo di procedere nella peri- zia. Se esistono tali direttive, è necessario indicarlo nel bando di concorso.
Art. 54 cpv. 2 2 Se la perizia alla base della decisione dell’UFC avviene secondo un sistema a punti (art. 46a), è necessario pubblicare il punteggio ottenuto dai progetti, dalle attività e dai compiti promossi.
1 RS 443.113
2018-2366 4323
Promozione cinematografica. O del DFI RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
1° novembre 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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