AS 2018 4329
Ordinanza del DFF sulle dogane
Ordinanza del DFF sulle dogane (OD-DFF)
Modifica del 14 novembre 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 27, rubrica Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine (art. 91 cpv. 1 LD; art. 221e cpv. 2 OD)
Art. 29 Circondari doganali (art. 91 cpv. 1 LD; art. 221e cpv. 2 OD)
Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari doganali: a. primo circondario doganale, con sede a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campa- gna e Argovia; b. secondo circondario doganale, con sede a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appen- zello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia; c. terzo circondario doganale, con sede a Ginevra: comprende i Cantoni di Fri- burgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura; d. quarto circondario doganale, con sede a Lugano: comprende il Cantone Ticino.
1 RS 631.011
2018-2441 4329
Dogane. O del DFF RU 2018
Art. 29a, rubrica e lett. d Regioni guardie di confine (art. 91 cpv. 2 LD; art. 221e cpv. 2 OD)
Il territorio della Confederazione è costituito dalle sette regioni guardie di confine indicate di seguito: d. regione guardie di confine IV con sede del comando a Bellinzona: compren- de il Cantone Ticino;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 novembre 2018 Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer
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