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AS 2018 4553

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016),

2339 (2017) e 2399 (2018)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

(Consiglio di sicurezza dell’ONU),

Art. 1 cpv. 3–4bis 3 Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l’espor- tazione e il transito: a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:

1. la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca),

2. le forze francesi che sostengono la Minusca,

3. le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Cen-

trafricana,

4. le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza

fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU;