AS 2018 4579
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
Modifica del 21 agosto 2018
Il Tribunale penale federale decreta:
I Il regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 20101 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia
giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’arti- colo 37 LOAP.
Art. 2 cpv. 3 e 6 3 Il Ministero pubblico della Confederazione allega gli elenchi delle spese della procedura preliminare, compresi quelli per la messa in stato d’accusa, all’atto di accusa che trasmette alla Corte penale. 6 Alla chiusura dei dibattimenti, la Corte penale e la Corte d’appello allegano il proprio elenco delle spese a quelli trasmessi con l’atto di accusa. Prima della chiu- sura dei dibattimenti, il Ministero pubblico della Confederazione è tenuto a trasmet- tere alla Corte penale o alla Corte d’appello il suo elenco delle spese per l’esercizio dei suoi diritti di parte nella procedura giudiziaria.
1 RS 173.713.162
2018-2628 4579
Spese, emolumenti, ripetibili e indennità della procedura penale federale. RU 2018 R del Tribunale penale federale
Art. 3 cpv. 1 1 Nella misura in cui la legge lo prevede, le corti dei reclami penali possono riscuo- tere dal ricorrente un anticipo delle spese equivalente alle presunte spese di proce- dura. Se motivi particolari lo giustificano, si può rinunciare alla riscossione della totalità o di una parte dell’anticipo delle spese.
Art. 7bis Emolumenti riscossi nelle procedure d’appello e di revisione (art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP)
Nelle cause giudicate dalla Corte d’appello, gli emolumenti di giustizia variano tra
200 e 100 000 franchi.
Art. 22a Disposizione transitoria della modifica del 21 agosto 2018 La modifica del 21 agosto 2018 si applica anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 agosto 2018 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Tito Ponti La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi