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AS 2018 4743

Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1, 3, 4 e 6–8 1 I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.

3 I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli inci- denti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20182 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato. 4 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

6 I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione

sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capo- verso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 20184 concernente il sistema d’informa- zione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.

2018-1649 4743

O sugli emolumenti USTRA RU 2018

7 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’infor- mazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato. 8 Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.

Art. 5a Riduzione degli emolumenti 1 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro man- dato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti. 2 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti. 3 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’infor- mazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sugli emolumenti USTRA RU 2018

Allegato (art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali Franchi

1 Rilascio o diniego di permessi per le corse d’importazione e di

transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’O del 13 nov. 19625 sulle norme della circolazione stradale, ONC)

1.1 Permesso unico

1.1.1 In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti

dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC 80

1.1.2 In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti

dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC – tassa di base 200 – ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei tratti in base al tempo impiegato

1.2 Permesso duraturo 400

2 Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali

(art. 92 cpv. 4 ONC)

2.1 Permesso unico 60

2.2 Permesso duraturo 400

3 Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d’informazione

dell’USTRA

3.1 Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione

3.1.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari,

per indirizzo 2

3.1.2 Fornitura di dati per richiamo di veicoli 280

3.1.3 Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione

dei dati 280

3.1.4 Consegna di una raccolta dati esistente,

per ciascuna fornitura 110

3.1.5 Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi

in base al tempo impiegato, per ora di lavoro 140

5 RS 741.11

O sugli emolumenti USTRA RU 2018

Franchi

3.1.6 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel

sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Persone, per la durata di un anno, per ciascun diritto 2000

3.1.7 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel

sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto 2000

3.2 Sistema d’informazione sugli incidenti stradali

3.2.1 Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione

dei dati 280

3.2.2 Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura 110

3.2.3 Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi

in base al tempo impiegato, per ora di lavoro 140

3.2.4 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti

nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto 2000

3.2.5 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti

nel sistema di valutazione e collegati con altri dati, per la durata di un anno, per ciascun diritto 10000

3.3 Monitoraggio del traffico

Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto 2000

4 Rilascio di carte per tachigrafo

4.1 Carta del conducente

4.1.1 Ordinazione online 70

4.1.2 Richiesta cartacea 85

4.2 Carta dell’officina, ordinazione online 70

4.3 Carta dell’azienda

4.3.1 Ordinazione online 70

4.3.2 Richiesta cartacea 85

4.4 Carta di controllo, ordinazione online 45

4.5 Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità

residua

5 Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari

nel settore delle strade nazionali

O sugli emolumenti USTRA RU 2018

Franchi

5.1 Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché

per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell’O del 7 nov. 20076 sulle strade nazionali, OSN) 300–5000

5.2 Autorizzazioni per l’utilizzo delle aree appartenenti alle strade

nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN) 300–5000

5.3 Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell’articolo 24

capoverso 2 della legge federale dell’8 marzo 19607 sulle strade nazionali 300–1000

5.4 Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per

l’autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell’approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato – fino a 2 ore gratuito – da 3 ore in poi, per ciascun esame 150

6 Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione fino a

stradale 5000

6 RS 725.111 7 RS 725.11

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