AS 2018 49
Ordinanza del DEFR sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari
Ordinanza del DEFR sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA-DEFR)
Modifica dell’8 gennaio 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR del 15 novembre 20161 sull’utilizzo di indi- cazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018.
8 gennaio 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 232.112.11
2017-3319 49
Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. RU 2018 O del DEFR
Allegato 1 (art. 1)
Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
Il seguente prodotto è inserito nell’allegato 1 dopo la voce «Lattosio»:
Prodotto naturale Specifica Termine dell’esclusione
Mele biologiche Per l’utilizzo nei cereali per la prima colazione 30.9.2018 destinate alla trasformazione industriale
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