AS 2018 5077
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 158bis cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 211bis cpv. 3 3 Il DFI approva l’importo da devolvere alle campagne informative. Il consiglio di amministrazione di compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è previa- mente consultato.
Art. 213 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 831.101
2018-3087 5077
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2018
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