AS 2018 531
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 20142; visto il parere del Consiglio federale del 21 gennaio 20153, decreta:
I La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue:
Art. 24a Stranieri della terza generazione 1 Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevo- lata se sono adempiute le seguenti condizioni: a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera o si può rendere verosimile che ha acquisito un diritto di dimora in Svizzera; b. almeno uno dei genitori ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggior- nato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell’ob- bligo in Svizzera per almeno cinque anni; c. è nato in Svizzera; d. è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
2 La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo
anno d’età.
2014-2953 531
L sulla cittadinanza (Naturalizzazione agevolata degli stranieri RU 2018 della terza generazione)
3 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.
Art. 51a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016 Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno tra 26 e 35 anni com- piuti e adempiono le condizioni di cui all’articolo 24a capoverso 1, possono presen- tare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del Popolo e dei Cantoni, il decreto federale del 30 settembre 20165 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 agosto 2017.6
2 La presente legge entra in vigore il 15 febbraio 2018.
17 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RU 2017 2643 6 FF 2017 2943