AS 2018 721
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 10 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10, 16, 20, 32 capoverso 1 bis, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE); visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 3 sulla protezione degli animali,
Art. 16 Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane 1 I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un’autorità competente. 2 Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.
3 Devono precedentemente registrarsi presso l’autorità competente del Cantone di
domicilio le persone che intendono: a. detenere per la prima volta un cane; b. importare un cane; c. prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.
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4 L’autorità competente rileva i seguenti dati:
a. cognome e nome; b. data di nascita; c. sesso; d. indirizzo. 5 Essa registra inoltre il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, previa autorizzazio- ne della persona in questione. 6 Essa registra i dati nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).
Art. 17 Identificazione dei cani 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2 L’identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso
dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3 Al momento dell’identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a. nome; b. sesso; c. data di nascita; d. razza o tipo di razza; e. colore del manto; f. nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell’identi- ficazione; h. nome e cognome del veterinario che esegue l’identificazione; i. data dell’identificazione. j. numero del microchip.
Art. 17a Microchip per l’identificazione 1I microchip per l’identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:20084 e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell’OIT5 concer-
4 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 5 RS 784.101.2
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nenti l’offerta e l’immissione in commercio di nuovi impianti di telecomunicazione (art. 6–19 OIT).
2 I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o
ceduti solo a veterinari in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l’identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura. 3 Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. 4 Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.
Art. 17b Verifica dell’identificazione per i cani importati 1 In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l’importazione deve far verificare l’identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.
2 Con la verifica dell’identificazione si rilevano i seguenti dati:
a. dati di cui all’articolo 17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi; b. nome, cognome e indirizzo della persona che ha importato il cane; c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l’identificazione; d. data della verifica dell’identificazione; e. numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato im- portato; f. data dell’importazione; g. numero del microchip straniero.
Art. 17c Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario 1 I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l’identificazione o con la verifica dell’identificazione. 2 Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detento- ri di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.
Art. 17d Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane 1 Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani.
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2 Il detentore di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in
custodia per oltre tre mesi sono tenuti a registrare nella banca dati il decesso di un cane entro dieci giorni. 3 Essi sono tenuti a notificare i cambiamenti di nome e di indirizzo al gestore della banca dati entro dieci giorni. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all’autorità competente del nuovo luogo di domicilio.
Art. 17e Registrazione di dati da parte dell’autorità competente 1 L’autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che impor- tano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. 2 Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l’acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le per- sone tenute alla registrazione dei dati.
Art. 17f Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani 1 Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l’articolo 17a capoversi 3 e 4. 2 Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati.
Art. 17g Registrazione di altri dati I Cantoni possono registrare o far registrare altri dati nella banca dati sui cani.
Art. 17h Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento 1 Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera: a. l’USAV; b. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); c. i veterinari cantonali; d. le autorità competenti designate dai Cantoni; e. il gestore della banca dati sui cani. 2 I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso. 3 I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per: a. la registrazione della vendita e dell’acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi; b. la registrazione del decesso di un cane.
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4 I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.
Art. 17i Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione 1 Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consulta- re online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani: a. l’Amministrazione federale delle dogane; b. le autorità di polizia. 2 Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Sviz- zera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi. 3 Per l’adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto canto- nale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.
Art. 17j Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate 1 L’USAV definisce per le autorità federali l’entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate. 2 I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l’entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone auto- rizzate.
Art. 17k Assegnazione dei diritti di accesso L’USAV assegna i diritti di accesso alle autorità federali. I Cantoni assegnano gli altri diritti di accesso.
Art. 17l Conservazione dei dati Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l’articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l’articolo 74 capoverso 6 dell’ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell’ultimo cane.
Art. 17m Governo elettronico I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pub- blico del 18 novembre 20157 concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019).
6 RS 455.1 7 FF 2015 7981
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Art. 18 Registri cantonali dei cani I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di con- sultare i registri dei cani tenuti in relazione alla riscossione delle tasse sui cani.
Titolo prima dell’art. 18a Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici di animali e prescrizioni relative all’identificazione di altre specie animali
Art. 35 cpv. 1 e 3 lett. c 1 La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità. 3 La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:
c. mancata frequentazione del corso di formazione continua o mancata ripeti- zione del corso di introduzione.
Art. 36, rubrica e cpv. 1, 4 e 5 Corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame 1 I veterinari cantonali organizzano i corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.
4 Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in
merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeuti- ci.
5 L’USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui
corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.
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II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 28 novembre 20148 concernente l’importazione,
il transito e l’esportazione di animali da compagnia
Ingresso visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 19669 sulle epizoozie (LFE); in esecuzione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,
Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall’USAV allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, conformemente all’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.
Art. 34 cpv. 1 e 2bis 1 Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore. 2bis Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.
2. Ordinanza del 29 febbraio 198811 sulla caccia
Art. 10quater cpv. 2 lett. d, 3 e 4
2 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
d. Abrogata
3 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità,
l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.
8 RS 916.443.14 9 RS 916.40 10 RS 0.916.026.81 11 RS 922.01
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4 Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
10 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
12 RS 916.40
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