AS 2018 853
Ordinanza sul commercio ambulante
Ordinanza sul commercio ambulante
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
Art. 2 lett. c e d Ai sensi della presente ordinanza si intende per: c. baracconisti: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luo- ghi non fissi, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti; d. impresari circensi: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico in o su impianti offrendogli spettacoli;
Art. 7 cpv. 1 lett. e 1 I documenti previsti nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddi- sfare i seguenti requisiti: e. il richiedente deve presentare l’autorizzazione scritta del titolare del diritto di utilizzazione del fondo in questione se prevede concretamente, al momen- to della domanda, di parcheggiare il proprio veicolo durante la notte nell’ambito della sua attività di commercio ambulante. Se il parcheggio è
1 RS 943.11
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previsto in aree di sosta o di transito ufficiali, decade l’obbligo di presentare l’autorizzazione scritta.
Art. 10 Rifiuto dell’autorizzazione 1 L’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione se le condizioni per il rilascio secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale non sono soddisfatte o se nei due anni precedenti la domanda il richiedente ha gravemente perturbato l’ordine pubblico (art. 4 cpv. 3bis della legge federale). 2 Si è in presenza di una perturbazione grave in particolare quando il commerciante ambulante, nell’ambito della sua attività, occupa illegalmente un fondo pubblico o privato arrecando gravi danni al proprietario.
Art. 10a Revoca dell’autorizzazione 1 L’autorità cantonale revoca l’autorizzazione al commerciante ambulante esigendo la restituzione della tessera di legittimazione se: a. le condizioni d’autorizzazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale non sono più soddisfatte; b. il commerciante ambulante ha gravemente perturbato l’ordine pubblico se- condo l’articolo 10 capoverso 2 (art. 4 cpv. 3bis della legge federale); oppure c. non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante (art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale). 2 Se constata una violazione che potrebbe costituire motivo di revoca dell’autorizza- zione, l’autorità cantonale di un Cantone diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione ritira la tessera di legittimazione del commerciante ambulante interessato. Trasmette la tessera e gli atti dell’inchiesta all’autorità cantonale che ha rilasciato l’autorizzazione affinché decida in merito alla revoca. 3 L’autorità cantonale competente comunica alla SECO i casi di revoca dell’autoriz- zazione.
4 Dopo la revoca non può più essere rilasciata una nuova autorizzazione per un
periodo di due anni.
Art. 12 Obblighi dei commercianti ambulanti 1 Durante l’esercizio dell’attività il commerciante ambulante deve avere con sé la tessera di legittimazione rilasciata a suo nome. Su richiesta, deve presentarla ai consumatori e agli organi preposti al controllo. 2 Nell’ambito delle sue attività commerciali il commerciante ambulante può utilizza- re la tessera di legittimazione solo nei confronti dei consumatori. 3 Durante l’esercizio della sua attività ambulante il commerciante è tenuto a rispet- tare le prescrizioni rilevanti in materia, in particolare quelle relative agli impianti elettrici e all’ambiente.
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4 Il commerciante ambulante deve comunicare immediatamente all’autorità cantona-
le competente i cambiamenti rilevanti subentrati nei documenti di cui all’articolo 4 della legge federale.
Art. 21 cpv. 3 lett. g
3 Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:
g. impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui:
1. la parte accessibile dell’impianto ha un’altezza superiore ai cinque me-
tri,
2. l’impianto dispone di un settore coperto che dista dall’uscita più di tre
metri, o più di dieci metri qualora l’abbassamento del settore coperto sia impedito da un’apposita costruzione.
Art. 23 cpv. 4 e 5 4 L’organismo d’ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza. 5 La SECO è autorizzata a emanare istruzioni sul rilascio dell’attestato di sicurezza.
II
1 L’allegato 1 è modificato come segue:
Titolo
Merci la cui vendita od offerta da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa
N. 1, rubrica Concerne soltanto i testi tedesco e francese
N. 2, rubrica e lett. d
2. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
d. Abrogata
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2 L’allegato 3 è modificato come segue:
Categorie 3 e 4
Tipo di impianto Copertura minima (mio. di fr.)
Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 10
Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), gio- stre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, im- pianti gonfiabili, impianti semplici 5
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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